Art. 9.
                       Ripetizione di indebito
  1. Qualora la rendita di cui all'art. 10 risulti non dovuta a causa
di omessa, incompleta o infedele segnalazione di fatti, incidenti sul
diritto, che non siano gia' conosciuti dall'istituto assicuratore, si
procede al recupero delle somme indebitamente corrisposte.