Art. 9. Ripetizione di indebito 1. Qualora la rendita di cui all'art. 10 risulti non dovuta a causa di omessa, incompleta o infedele segnalazione di fatti, incidenti sul diritto, che non siano gia' conosciuti dall'istituto assicuratore, si procede al recupero delle somme indebitamente corrisposte.