Art. 3. 1. I medicinali di cui all'art. 1 vengono inseriti nell'elenco con provvedimento della Commissione unica del farmaco che riportera' di massima indicazioni relative a: a) denominazione del medicinale; b) indicazione terapeutica; c) criteri di inclusione; d) eventuali criteri di esclusione; e) piano terapeutico; f) eventuali condizioni particolari relative a prezzo, fornitura ecc.; g) parametri per il monitoraggio clinico. 2. I medicinali restano iscritti nell'elenco fino al permanere delle esigenze che ne hanno determinato l'inserimento e, comunque, fino a nuovo provvedimento della Commissione unica del farmaco.