Art. 3.
  1.  I medicinali di cui all'art. 1 vengono inseriti nell'elenco con
provvedimento  della  Commissione unica del farmaco che riportera' di
massima indicazioni relative a:
    a) denominazione del medicinale;
    b) indicazione terapeutica;
    c) criteri di inclusione;
    d) eventuali criteri di esclusione;
    e) piano terapeutico;
    f)  eventuali condizioni particolari relative a prezzo, fornitura
ecc.;
    g) parametri per il monitoraggio clinico.
  2.  I  medicinali  restano  iscritti  nell'elenco fino al permanere
delle  esigenze  che  ne hanno determinato l'inserimento e, comunque,
fino a nuovo provvedimento della Commissione unica del farmaco.