Art. 5.
  I  medicinali  inseriti  in  elenco saranno prescritti nel rispetto
delle   condizioni   indicate  per  ciascuno  di  essi  nel  relativo
provvedimento di inserimento e delle seguenti condizioni generali:
    a)  consenso informato scritto del paziente dal quale risulti che
lo  stesso  e' consapevole della incompletezza dei dati relativi alla
sicurezza  ed  efficacia del medicinale per l'indicazione terapeutica
proposta.
  Il   consenso  informato  verra'  acquisito  secondo  le  modalita'
indicate  nell'allegato  1  che  fa  parte  integrante  del  presente
provvedimento;
    b)  piano  terapeutico  e  prescrizione  da  parte  di  strutture
specializzate  ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico;
    c) dispensazione tramite il servizio farmaceutico delle strutture
prescrittrici,  ove possibile, oppure del servizio farmaceutico della
azienda sanitaria locale di residenza del paziente.