Art. 6.
  I dati, relativi alla spesa farmaceutica dei medicinali inseriti in
elenco,  saranno comunicati dalle strutture interessate ai competenti
assessorati  alla  sanita' che li trasmetteranno, ogni tre mesi, alla
Commissione  unica del farmaco utilizzando il modello di scheda "MOD.
A", che fa parte integrante del presente provvedimento.
  La  mancata  ricezione  di  tali dati comportera' una rivalutazione
dell'opportunita' di mantenere il relativo medicinale nell'elenco.