Art. 6. I dati, relativi alla spesa farmaceutica dei medicinali inseriti in elenco, saranno comunicati dalle strutture interessate ai competenti assessorati alla sanita' che li trasmetteranno, ogni tre mesi, alla Commissione unica del farmaco utilizzando il modello di scheda "MOD. A", che fa parte integrante del presente provvedimento. La mancata ricezione di tali dati comportera' una rivalutazione dell'opportunita' di mantenere il relativo medicinale nell'elenco.