IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
                PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
  Con nota in data 6 giugno 2000, la FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA
CGIL  hanno  evidenziato una forte discrasia tra le modalita' con cui
le  stazioni  appaltanti  determinano  gli oneri per la sicurezza nei
bandi di gara e la normativa vigente in materia, ponendo in essere un
rispetto solo formale della stessa.
  Gli  esponenti  sostengono  che  in  taluni bandi nulla e' detto in
merito  alla  sicurezza  ed ai relativi costi, ne' e' stato stabilito
l'importo rispetto a quello posto a base di gara.
  Gli  esponenti  hanno  chiesto  a  questa  Autorita' di intervenire
nuovamente  sulla  questione in quanto, nonostante l'emanazione della
determinazione  n.  12/1999  "Norme  di  sicurezza  nei cantieri", le
stazioni  appaltanti  continuano  a  pubblicare bandi di gara che non
rispettano  sostanzialmente  quanto  prescritto  dalla  normativa  in
materia di sicurezza e dalla richiamata determinazione.
                           Considerazioni.
  L'art.  31 della legge, come novellato, prevede ai commi 2 e 3, che
gli  oneri di sicurezza devono essere evidenziati nei bandi di gara e
che  questi  non sono soggetti a ribasso d'asta. Ratio della norma e'
di  evitare  che  alcune imprese possano formulare offerte piu' basse
incidendo  sugli  oneri  derivanti  dall'osservanza  delle  norme  di
sicurezza, previdenza ed assistenza.
  Dalla   lettura   della  norma  emerge  l'onere,  per  la  stazione
appaltante.  di  evidenziare  e  concretizzare, nel bando di gara, il
contenuto di detti oneri.
  Il  piano  di  sicurezza,  infatti,  ai  sensi  di  quanto disposto
dall'art.  12  del  decreto  legislativo  n. 494/1996, deve contenere
l'individuazione,   l'analisi  e  la  valutazione  dei  rischi  e  le
conseguenti  procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature
atti  a  garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori nonche' la stima dei relativi costi.
  Ai  sensi  dell'art.  3 del suddetto decreto legislativo, la nomina
del   coordinatore   per  la  progettazione  deve  essere  effettuata
"contestualmente   all'affidamento   dell'incarico  di  progettazione
esecutiva"  e il piano di sicurezza, ai sensi del successivo art. 13,
deve  essere  "trasmesso  a  cura  del committente a tutte le imprese
invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori".
  Cio'  comporta  che la redazione del piano di sicurezza non e' piu'
esclusivo compito delle imprese esecutrici, cosi' come previsto dalla
normativa  di  cui  alla legge n. 55/1990, ma e' una funzione che, in
via generale, fa capo alla committenza.
  La particolareggiata elencazione contenuta nell'art. 12 del decreto
legislativo  n.  494/1996  sul  contenuto  del  piano  di sicurezza e
coordinamento  sgombra,  altresi,  il  campo  dai dubbi di coloro che
consideravano  il  piano  di  sicurezza  come  un documento generico.
Infatti,  caratteristica del piano e' la stima dei costi delle misure
di  sicurezza  contenute  nel  piano  stesso,  che  non  puo'  essere
effettuata senza definire nel dettaglio le misure di sicurezza.
  Sulla  base di quanto sopra illustrato, si puo' ritenere che pur in
mancanza  del regolamento generale di cui all'art. 31, comma 1, della
legge  n.  109/1994  e  s.m.i., le amministrazioni appaltanti debbano
provvedere  alla  individuazione  e  alla evidenziazione nei bandi di
gara  degli  oneri  relativi alla attuazione degli anzidetti piani di
sicurezza.
  Al  fine  di  dare  attuazione a quanto disposto dall'art. 31 della
Merloni  ter,  che  stabilisce  che l'appaltatore o il concessionario
sono  tenuti  comunque  a  predispone un piano operativo di sicurezza
complementare  e  di  dettaglio  rispetto  a quello di competenza del
committente,  contenente  concrete  proposte operative per il singolo
cantiere,  e'  necessario  che  il piano di sicurezza predisposto dal
committente  evidenzi  ogni  singola voce dello stesso in modo da non
implicare alcuna elusione delle prescrizioni di legge.
  Sulla  base,  quindi,  della  sufficientemente  chiara  e delineata
normativa  in  materia  di  sicurezza  nei  lavori  pubblici (decreti
legislativi  n. 626/1994 e n. 494/1996 e disposizioni di cui all'art.
31  della  legge  n.  109/1994)  ed  in  attesa  dell'emanazione  del
regolamento  sui  costi  della  sicurezza,  si ritiene di specificare
linee guida per la determinazione della incidenza della mano d'opera,
in  quanto,  per  una  esatta  determinazione  di detta incidenza, e'
necessaria una corretta individuazione degli oneri della sicurezza ai
sensi  dell'art.  12 del decreto legislativo n. 494/1996 e successive
modificazioni. Si e' cosi' offerto e consigliato un metodo semplice e
immediato  che  consenta  di  individuare,  come vuole l'ordinamento,
partendo  dai prezzi unitari e attraverso operazioni che implicano la
definizione  dei  costi  di sicurezza, la percentuale del costo della
mano d'opera.
    Roma, 26 luglio 2000
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito