(all. 1 - art. 1)
                  LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE
                 DELLA INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA
Premesso che:
    ai  sensi dell'art. 4, comma 16, lett. g) della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni, l'Autorita' per la vigilanza
sui  lavori  pubblici favorisce la formazione di archivi di settore e
la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle
amministrazioni interessate;
Considerato che:
    il  decreto  legislativo  14 agosto  1996,  n.  494,  cosi'  come
modificato  dal  decreto  legislativo  19 novembre 1999, n. 528, reca
norme  concernenti le prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei
cantieri temporanei o mobili;
    l'art.  31,  comma  2,  della  legge  n.  109/1994  e  successive
modificazioni, prevede che gli oneri relativi al piano di sicurezza e
di  coordinamento  vadano  evidenziati  nei bandi di gara e non siano
soggetti a ribasso d'asta;
    l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999,  n.  554,  nel  dettare  norme  in  ordine  alla stima sommaria
dell'intervento  e  delle  espropriazioni del progetto definitivo, ha
previsto, al comma 2, lett. b), una percentuale per le spese relative
alla  sicurezza  da  aggiungersi all'importo dei valori unitari delle
lavorazioni gia' determinati;
    l'art.  12, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n.
528 disciplina il contenuto dei piani di sicurezza e di coordinamento
ed,  in  particolare  prevede  la  stima  dei  costi  presumibili per
l'attuazione dei singoli elementi del piano;
    l'art.  35,  comma  1,  lett. l) del decreto del Presidente della
Repubblica  554/1999 richiede, quali documenti componenti il progetto
esecutivo, anche il quadro dell'incidenza percentuale della quantita'
di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il
lavoro;
    l'art.  5,  comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 19 aprile
2000,  n.  145  ribadisce  che  le  spese relative alla sicurezza nei
cantieri  non  sono  a  carico dell'appaltatore e non sono soggette a
ribasso;
    l'art.  5,  comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 19 aprile
2000,  n.  145  prevede  che  le  spese per il trasporto di qualsiasi
materiale  o  mezzo  d'opera  si  intendono  comprese  nel prezzo dei
lavori;
    i   prezzi   contenuti  nei  prezziari  ufficiali  correnti  sono
considerati  da sempre comprensivi delle spese della sicurezza, oltre
che  delle  spese  generali ed utili, e che l'art. 34 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 prevede che venga determinato
il predetto valore;
                               Approva
le  seguenti  linee-guida  che  forniscono,  al  fine di agevolare il
lavoro  dei  tecnici  impegnati  nella predisposizione degli allegati
progettuali,  uno  schema  metodologico  per  determinare  il  quadro
dell'incidenza  percentuale  della quantita' di manodopera (IMO) per
le  diverse  categorie  (generali  o specializzate) di cui si compone
l'intervento sulla base dell'incidenza media della sicurezza (IS) sul
costo di costruzione (C).
Schema metodologico
    L'importo  per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture nonche'
per  l'attuazione  dei piani di sicurezza, ovvero il cosiddetto costo
di  costruzione  (C)  per  ogni  categoria  (generale o specializzata
individuate  ai sensi dell'allegato A al decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000) di cui si compone l'intervento, e' determinato
dalla stima della somma delle quantita' (Q) delle singole lavorazioni
o forniture previste nel progetto per il relativo prezzo unitario (P)
cosi'  come  dedotto  dai  prezziari  o dai listini ufficiali vigenti
nell'area interessata.
    In caso di mancanza del prezzo unitario delle singole lavorazioni
o forniture nel listino prezzi adottato, si procedera' secondo quanto
disposto  dall'art.  34,  comma  2,  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999:
      a) applicando alle quantita' di materiali, mano d'opera, noli e
trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita' unitarie di
ogni   voce,  i  rispettivi  prezzi  elementari  dedotti  da  listini
ufficiali  o  dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in
difetto,  dai prezzi correnti di mercato (ad eccezione, cosi' come si
desume  da  quanto disposto dall'art. 21, comma 1-bis, della legge n.
109/1994,  della  manodopera che dovra' essere dedotta dai bollettini
ufficiali emessi nella provincia in cui si realizza l'opera);
      b) aggiungendo  all'importo  cosi'  determinato una percentuale
per le spese relative alla sicurezza;
      c) aggiungendo  ulteriormente  una percentuale variabile tra il
13  e  il  15  per  cento,  a seconda della categoria e tipologia dei
lavori, per spese generali;
      d) aggiungendo  infine  una  percentuale  del  10 per cento per
utile dell'appaltatore.
    Tra  i  vari  documenti  componenti il progetto esecutivo, di cui
all'art.  35  del  citato regolamento, e' previsto che il progettista
rediga tra gli altri documenti: "il quadro dell'incidenza percentuale
della  quantita'  di  manodopera  (IMO)  per  le  diverse  categorie
(generali o specializzate) di cui si compone l'opera o il lavoro...".
    Il  costo  di  costruzione, come gia' detto, e' determinato quale
sommatoria  dei  prezzi  unitari  (P)  per  le  quantita'  (Q)  delle
lavorazioni    o    forniture   che   concorrono   alla   definizione
dell'intervento:
      (vedi formula a pag. 56 della G.U.)
    Il  prezzo unitario della lavorazione o fornitura considerata, e'
costituito  dalla  somma del prezzo dei materiali (M), del prezzo dei
noli  (N), di quello dei trasporti (T) e di quello della mano d'opera
(MO);  al  prezzo cosi' determinato si aggiunge una percentuale su di
esso  calcolata,  per le spese relative alla sicurezza (S); al prezzo
cosi'  determinato  si  aggiunge una ulteriore percentuale su di esso
calcolata,  variabile  tra  il  13  e  15  per  cento a seconda della
categoria  e  tipologia  dei  lavori,  per le spese generali (SG); al
prezzo risultante si aggiunge una ultima percentuale del 10 per cento
per  l'utile  unitario (U) d'impresa. Il prezzo cosi' calcolato e' il
prezzo unitario (P):
      P = M+N+T+MO+S+SG+U
    L'utile unitario di impresa U (10%), calcolato sull'importo della
voce  di  lavorazione o fornitura, si ottiene sottraendo dall'importo
della stessa (P) il rapporto tra tale valore ed 1,10:
      U = P - (P/1.10)
    L'utile   totale   d'impresa,  per  ogni  singola  lavorazione  o
fornitura,  si  ottiene  moltiplicando  l'utile  unitario  (U) per la
quantita' (Q).
    Le spese generali unitarie SG (14%), assunte in questo caso quale
media  tra il 13 e il 15 per cento, calcolate sull'importo della voce
di  lavorazione,  al  netto  dell'utile  dell'impresa  (P  -  U),  si
ottengono  sottraendo dall'importo netto precedentemente calcolato il
rapporto tra tale valore ed 1,14:
      SG = (P - U) - [(P - U)/1.14]
    Le   spese  generali  totali,  per  ogni  singola  lavorazione  o
fornitura, si ottengono moltiplicando le spese generali unitarie (SG)
per la quantita' (Q).
    Il  piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'art. 12 del
decreto  legislativo  n. 494/1996 e successive modificazioni, prevede
che sia redatta la stima di tutti i costi necessari all'approntamento
di  procedure,  apprestamenti  ed  attrezzature  atti  a garantire il
rispetto  delle  norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
    Il  rapporto tra la stima delle spese complessive della sicurezza
(SCS)  ed  il  costo di costruzione determina l'incidenza media della
sicurezza (IS):
      IS = SCS/C
    Le  spese  unitarie  della  sicurezza  (S) calcolate sull'importo
della  voce  di applicazione al netto dell'utile dell'impresa e delle
spese  generali  (P - U - SG) si ottengono sottraendo dall'importo di
cui  prima  il  rapporto  tra  tale valore e l'indice della sicurezza
(IS):
      S = (P - U - SG) - [(P - U - SG)/(1 + IS)]
    Le   spese  della  sicurezza,  per  ogni  singola  lavorazione  o
fornitura,   si  ottengono  moltiplicando  le  spese  unitarie  della
sicurezza (S) per la quantita' (Q).
    Una  volta  individuata  la  componente  del  prezzo  relativa ai
materiali   (M),  ovviamente  in  base  alla  quantita'  tecnicamente
necessarie,  nonche'  ai trasporti (T) ed ai noli (N), da effettuarsi
sulla  base  di  stime  tecniche,  conoscendo  il  prezzo  (P) potra'
calcolarsi per differenza il costo della mano d'opera (MO):
      MO = P - (U + SG + S + M + N + T)
    Il  costo totale della mano d'opera, per ogni singola lavorazione
o  fornitura,  si  ottiene moltiplicando il costo unitario della mano
d'opera (MO) per la quantita' (Q).
    Il  calcolo  dell'incidenza  percentuale media della quantita' di
mano  d'opera  (IMO)  avviene  rapportando  tutta la mano d'opera al
costo di costruzione:
      (vedi formula a pag. 56 della G.U.)
    A  puro  titolo esemplificativo si e' ritenuto opportuno allegare
alla   presente  determinazione  due  tabelle  che  rappresentano  le
modalita'  applicative del calcolo dell'indice della sicurezza (IS) e
dell'incidenza percentuale della quantita' di mano d'opera (IMO):
      Tab. 1: Modello per il calcolo dell'incidenza percentuale della
quantita' di mano d'opera e dell'indice della sicurezza;
      Tab. 2: Modello per il calcolo dei prezzi dei materiali, noli e
trasporti costituenti un prezzo di lavorazione.
    Alla  luce  di  quanto  sopra  i  bandi  (cosi' come indicato nei
modelli  di  bando  di  gara  predisposti  dall'Autorita'  ) ovvero i
capitolati   speciali  di  appalto  dovranno  contenere  le  seguenti
disposizioni:  (per  i  casi e le alternative riferirsi ai modelli di
bandi di gara):
    caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura:
      la  contabilita'  dei  lavori  sara'  effettuata,  ai sensi del
titolo  XI  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999,
per   la  parte  dei  lavori  a  corpo,  sulla  base  delle  aliquote
percentuali  di  cui  all'art.  45, comma 6, del suddetto decreto del
Presidente  della  Repubblica applicate al relativo prezzo offerto e,
per  la  parte  dei  lavori  a  misura, sulla base dei prezzi unitari
contrattuali;  agli  importi  degli  stati di avanzamento (SAL) sara'
aggiunto,  in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo
degli  oneri  per  l'attuazione  dei  piani  di sicurezza; le rate di
acconto  saranno  pagate  con  le  modalita'  previste  dall'articolo
....... del capitolato speciale d'appalto;
    caso B: appalto con corrispettivo a corpo:
      la  contabilita'  dei  lavori  sara'  effettuata,  ai sensi del
titolo  Xl  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999,
sulla  base  delle  aliquote percentuali di cui all'art. 45, comma 6,
del  suddetto  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  applicate
all'importo   contrattuale   pari   al   prezzo   offerto   aumentato
dell'importo  degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le
rate   di   acconto   saranno   pagate   con  le  modalita'  previste
dall'articolo .......... del capitolato speciale d'appalto;
    caso C: appalto con corrispettivo a misura:
      (alternativa   n.   1),   la   contabilita'  dei  lavori  sara'
effettuata,  ai  sensi del titolo Xl del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  554/1999, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
agli  importi  degli  stati  di  avanzamento (SAL) sara' aggiunto, in
proporzione  dell'importo  dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri
per  l'attuazione  dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno
pagate   con  le  modalita'  previste  dall'articolo  del  capitolato
speciale d'appalto;
      (alternativa n. 2), la contabdita' dei lavori sara' effettuata,
ai sensi del titolo XI del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999,  sulla  base  dei  prezzi unitari di progetto; agli importi
degli   stati   di   avanzamento   (SAL)  verra'  detratto  l'importo
conseguente  al  ribasso  offerto  calcolato,  per  fare  in modo che
l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sia
assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS) *R] (dove
SAL   =   Importo  stato  di  avanzamento;  IS  =  Importo  oneri  di
sicurezza/Importo  complessivo  dei  lavori; R = Ribasso offerto); le
rate   di   acconto   saranno   pagate   con  le  modalita'  previste
dall'articolo ............ del capitolato speciale d'appalto.
---->  Vedere TABELLE da pag. 57 a Pag. 60 della G.U.  <----