LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DELLA INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA Premesso che: ai sensi dell'art. 4, comma 16, lett. g) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici favorisce la formazione di archivi di settore e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate; Considerato che: il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, cosi' come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, reca norme concernenti le prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili; l'art. 31, comma 2, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, prevede che gli oneri relativi al piano di sicurezza e di coordinamento vadano evidenziati nei bandi di gara e non siano soggetti a ribasso d'asta; l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel dettare norme in ordine alla stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo, ha previsto, al comma 2, lett. b), una percentuale per le spese relative alla sicurezza da aggiungersi all'importo dei valori unitari delle lavorazioni gia' determinati; l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 disciplina il contenuto dei piani di sicurezza e di coordinamento ed, in particolare prevede la stima dei costi presumibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano; l'art. 35, comma 1, lett. l) del decreto del Presidente della Repubblica 554/1999 richiede, quali documenti componenti il progetto esecutivo, anche il quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro; l'art. 5, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 ribadisce che le spese relative alla sicurezza nei cantieri non sono a carico dell'appaltatore e non sono soggette a ribasso; l'art. 5, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 prevede che le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera si intendono comprese nel prezzo dei lavori; i prezzi contenuti nei prezziari ufficiali correnti sono considerati da sempre comprensivi delle spese della sicurezza, oltre che delle spese generali ed utili, e che l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 prevede che venga determinato il predetto valore; Approva le seguenti linee-guida che forniscono, al fine di agevolare il lavoro dei tecnici impegnati nella predisposizione degli allegati progettuali, uno schema metodologico per determinare il quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera (IMO) per le diverse categorie (generali o specializzate) di cui si compone l'intervento sulla base dell'incidenza media della sicurezza (IS) sul costo di costruzione (C). Schema metodologico L'importo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture nonche' per l'attuazione dei piani di sicurezza, ovvero il cosiddetto costo di costruzione (C) per ogni categoria (generale o specializzata individuate ai sensi dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) di cui si compone l'intervento, e' determinato dalla stima della somma delle quantita' (Q) delle singole lavorazioni o forniture previste nel progetto per il relativo prezzo unitario (P) cosi' come dedotto dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata. In caso di mancanza del prezzo unitario delle singole lavorazioni o forniture nel listino prezzi adottato, si procedera' secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999: a) applicando alle quantita' di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita' unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato (ad eccezione, cosi' come si desume da quanto disposto dall'art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/1994, della manodopera che dovra' essere dedotta dai bollettini ufficiali emessi nella provincia in cui si realizza l'opera); b) aggiungendo all'importo cosi' determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza; c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali; d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore. Tra i vari documenti componenti il progetto esecutivo, di cui all'art. 35 del citato regolamento, e' previsto che il progettista rediga tra gli altri documenti: "il quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera (IMO) per le diverse categorie (generali o specializzate) di cui si compone l'opera o il lavoro...". Il costo di costruzione, come gia' detto, e' determinato quale sommatoria dei prezzi unitari (P) per le quantita' (Q) delle lavorazioni o forniture che concorrono alla definizione dell'intervento: (vedi formula a pag. 56 della G.U.) Il prezzo unitario della lavorazione o fornitura considerata, e' costituito dalla somma del prezzo dei materiali (M), del prezzo dei noli (N), di quello dei trasporti (T) e di quello della mano d'opera (MO); al prezzo cosi' determinato si aggiunge una percentuale su di esso calcolata, per le spese relative alla sicurezza (S); al prezzo cosi' determinato si aggiunge una ulteriore percentuale su di esso calcolata, variabile tra il 13 e 15 per cento a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per le spese generali (SG); al prezzo risultante si aggiunge una ultima percentuale del 10 per cento per l'utile unitario (U) d'impresa. Il prezzo cosi' calcolato e' il prezzo unitario (P): P = M+N+T+MO+S+SG+U L'utile unitario di impresa U (10%), calcolato sull'importo della voce di lavorazione o fornitura, si ottiene sottraendo dall'importo della stessa (P) il rapporto tra tale valore ed 1,10: U = P - (P/1.10) L'utile totale d'impresa, per ogni singola lavorazione o fornitura, si ottiene moltiplicando l'utile unitario (U) per la quantita' (Q). Le spese generali unitarie SG (14%), assunte in questo caso quale media tra il 13 e il 15 per cento, calcolate sull'importo della voce di lavorazione, al netto dell'utile dell'impresa (P - U), si ottengono sottraendo dall'importo netto precedentemente calcolato il rapporto tra tale valore ed 1,14: SG = (P - U) - [(P - U)/1.14] Le spese generali totali, per ogni singola lavorazione o fornitura, si ottengono moltiplicando le spese generali unitarie (SG) per la quantita' (Q). Il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 494/1996 e successive modificazioni, prevede che sia redatta la stima di tutti i costi necessari all'approntamento di procedure, apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il rapporto tra la stima delle spese complessive della sicurezza (SCS) ed il costo di costruzione determina l'incidenza media della sicurezza (IS): IS = SCS/C Le spese unitarie della sicurezza (S) calcolate sull'importo della voce di applicazione al netto dell'utile dell'impresa e delle spese generali (P - U - SG) si ottengono sottraendo dall'importo di cui prima il rapporto tra tale valore e l'indice della sicurezza (IS): S = (P - U - SG) - [(P - U - SG)/(1 + IS)] Le spese della sicurezza, per ogni singola lavorazione o fornitura, si ottengono moltiplicando le spese unitarie della sicurezza (S) per la quantita' (Q). Una volta individuata la componente del prezzo relativa ai materiali (M), ovviamente in base alla quantita' tecnicamente necessarie, nonche' ai trasporti (T) ed ai noli (N), da effettuarsi sulla base di stime tecniche, conoscendo il prezzo (P) potra' calcolarsi per differenza il costo della mano d'opera (MO): MO = P - (U + SG + S + M + N + T) Il costo totale della mano d'opera, per ogni singola lavorazione o fornitura, si ottiene moltiplicando il costo unitario della mano d'opera (MO) per la quantita' (Q). Il calcolo dell'incidenza percentuale media della quantita' di mano d'opera (IMO) avviene rapportando tutta la mano d'opera al costo di costruzione: (vedi formula a pag. 56 della G.U.) A puro titolo esemplificativo si e' ritenuto opportuno allegare alla presente determinazione due tabelle che rappresentano le modalita' applicative del calcolo dell'indice della sicurezza (IS) e dell'incidenza percentuale della quantita' di mano d'opera (IMO): Tab. 1: Modello per il calcolo dell'incidenza percentuale della quantita' di mano d'opera e dell'indice della sicurezza; Tab. 2: Modello per il calcolo dei prezzi dei materiali, noli e trasporti costituenti un prezzo di lavorazione. Alla luce di quanto sopra i bandi (cosi' come indicato nei modelli di bando di gara predisposti dall'Autorita' ) ovvero i capitolati speciali di appalto dovranno contenere le seguenti disposizioni: (per i casi e le alternative riferirsi ai modelli di bandi di gara): caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura: la contabilita' dei lavori sara' effettuata, ai sensi del titolo XI del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45, comma 6, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sara' aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalita' previste dall'articolo ....... del capitolato speciale d'appalto; caso B: appalto con corrispettivo a corpo: la contabilita' dei lavori sara' effettuata, ai sensi del titolo Xl del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 45, comma 6, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalita' previste dall'articolo .......... del capitolato speciale d'appalto; caso C: appalto con corrispettivo a misura: (alternativa n. 1), la contabilita' dei lavori sara' effettuata, ai sensi del titolo Xl del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sara' aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalita' previste dall'articolo del capitolato speciale d'appalto; (alternativa n. 2), la contabdita' dei lavori sara' effettuata, ai sensi del titolo XI del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verra' detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS) *R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalita' previste dall'articolo ............ del capitolato speciale d'appalto. ----> Vedere TABELLE da pag. 57 a Pag. 60 della G.U. <----