Art. 3.
  La  ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria
viene  limitata  ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o
in  parte,  nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia
dei tre Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.
  Negli  articoli  successivi  tali  comuni  saranno, sinteticamente,
denominati "Comuni di confine".