Art. 4.
  La   ripartizione  relativa  agli  anni  1998  e  1999  e'  operata
distintamente   sulla   base  delle  rispettive  "quote  pro-capite",
ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria,
versata  dai tre Cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno 1998
e   1999,  per  il  numero  complessivo  dei  lavoratori  frontalieri
residenti,  alla  data  del 31 agosto di ciascun anno, nei "Comuni di
confine" e che abbiano svolto nel corso dell'anno attivita' di lavoro
dipendente in uno dei tre Cantoni in questione.