Art. 5.
  Le somme da ripartire nei singoli anni 1998 e 1999 sono attribuite:
    per  i comuni facenti parte della regione Piemonte, della regione
Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:
      a) alle  comunita'  montane,  in misura pari al prodotto fra la
"quota  procapite",  di  cui  al  precedente art. 4, ed il numero dei
frontalieri - i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce
la  ripartizione,  attivita'  di  lavoro  dipendente  in  uno dei tre
cantoni  suddetti  -  risultanti  residenti  nel  corso  dello stesso
periodo  nei  "comuni  di  confine" il cui territorio sia compreso in
tutto o in parte nelle comunita' medesime;
      b) ai  "comuni di confine" in misura analoga a quella di cui al
punto  precedente,  non  ricadenti, neanche in parte, nelle comunita'
montane;
    per i comuni facenti parte della regione Lombardia:
      a) ai  "comuni  di  confine"  in  cui il numero dei frontalieri
residenti   nel   corso   di   ciascun  anno,  cui  si  riferisce  la
ripartizione,   rappresenti  almeno  il  4%  dell'intera  popolazione
risultante  residente nel comune, rispettivamente al 31 agosto 1998 e
al  31 agosto  1999.  L'entita' delle somme da attribuire e' data per
ogni  ripartizione dal prodotto fra la detta "quota pro-capite" ed il
numero dei frontalieri - lavoratori dipendenti in uno dei tre Cantoni
- residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;
      b) alle  comunita'  montane,  qualora  il  cennato rapporto sia
inferiore al 4% ed il "comune di confine" sia compreso in tutto od in
parte   nella   comunita'   montana.  Le  somme  da  attribuire  sono
determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del
solo  numero  dei  frontalieri  residenti nei "comuni di confine" con
rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;
      c) alla  regione Lombardia, qualora il "comune di confine", con
numero  di  frontalieri  inferiori  alla  detta  percentuale, non sia
compreso  neanche  in  parte nelle comunita' montane. Anche in questo
caso  vale  quanto  e' stato stabilito nella precedente lettera b) in
merito alla quantificazione delle somme da attribuire.