Art. 6.
  Le  somme  attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per
la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di
interesse  generale  volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con
preferenza  per  i  settori  dell'edilizia  abitativa e dei trasporti
pubblici. Dette somme, inoltre, potranno essere destinate, nel limite
del  10%,  al  finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti
relativi  ad  opere  pubbliche  realizzate  con  fondi  di precedenti
erogazioni.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 aprile 2000

                                           Il Ministro delle finanze
                                                     Visco
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
   e della programmazione economica
                Giarda

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2000
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 104