Art. 2. Vigilanza permanente presso i depositi fiscali 1. I militari della Guardia di finanza collaborano con il personale degli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato nell'esercizio della vigilanza permanente presso i depositi fiscali abilitati alla fabbricazione dei tabacchi lavorati. 2. La stessa attivita' puo' essere prestata presso i depositi fiscali commerciali assoggettati alla vigilanza fiscale permanente ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. 3. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono svolte secondo modalita' stabilite da un disciplinare di servizio redatto dal direttore dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato d'intesa con il comandante provinciale della Guardia di finanza competente per territorio. Il disciplinare prevede: a) controlli formali ai varchi d'accesso per verificare la regolare tenuta della documentazione richiesta dal decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, a corredo del prodotto in transito; b) controlli sostanziali, a scandaglio, tenuto conto dell'intensita' dei traffici, per verificare l'esatta corrispondenza tra il prodotto indicato nella documentazione prescritta e quello in transito. I militari del Corpo procedono, inoltre, a tali controlli quando espressamente richiesti dall'incaricato dell'Ispettorato compartimentale responsabile della vigilanza presso il deposito o dai superiori gerarchici del Corpo; c) servizi di vigilanza saltuaria del perimetro del deposito, in assenza di altre idonee misure di sorveglianza disposte dall'Amministrazione finanziaria anche mediante sistemi di ripresa televisiva e l'impiego di video terminali. 4. Nel periodo di sospensione delle movimentazioni, i militari della Guardia di finanza procedono a suggellare i varchi dei depositi adibiti a transito veicoli. 5. Con provvedimento del comandante generale della Guardia di finanza, di concerto con il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono fissati annualmente il numero massimo di militari del Corpo da impiegare nelle attivita' di cui ai commi 1 e 2 e gli oneri di cui all'art. 11, comma 3, della legge 25 maggio 1989, n. 190. 6. Le somme di cui al comma precedente sono versate in tesoreria, dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze - Tabella 3 - centro di responsabilita' 7 - Guardia di finanza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.