Art. 2.
           Vigilanza permanente presso i depositi fiscali
  1. I militari della Guardia di finanza collaborano con il personale
degli    Ispettorati    compartimentali   dei   monopoli   di   Stato
nell'esercizio  della  vigilanza permanente presso i depositi fiscali
abilitati alla fabbricazione dei tabacchi lavorati.
  2.  La  stessa  attivita'  puo'  essere  prestata presso i depositi
fiscali commerciali assoggettati alla vigilanza fiscale permanente ai
sensi  dell'art.  10, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze
22 febbraio 1999, n. 67.
  3. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono svolte secondo modalita'
stabilite  da  un  disciplinare  di  servizio  redatto  dal direttore
dell'Ispettorato  compartimentale  dei monopoli di Stato d'intesa con
il  comandante  provinciale  della  Guardia di finanza competente per
territorio. Il disciplinare prevede:
    a) controlli  formali  ai  varchi  d'accesso  per  verificare  la
regolare  tenuta  della  documentazione  richiesta  dal  decreto  del
Ministro  delle  finanze  22 febbraio  1999,  n.  67,  a  corredo del
prodotto in transito;
    b) controlli    sostanziali,    a    scandaglio,   tenuto   conto
dell'intensita'  dei traffici, per verificare l'esatta corrispondenza
tra  il prodotto indicato nella documentazione prescritta e quello in
transito.  I  militari del Corpo procedono, inoltre, a tali controlli
quando   espressamente   richiesti  dall'incaricato  dell'Ispettorato
compartimentale responsabile della vigilanza presso il deposito o dai
superiori gerarchici del Corpo;
    c) servizi  di vigilanza saltuaria del perimetro del deposito, in
assenza   di   altre   idonee   misure   di   sorveglianza   disposte
dall'Amministrazione  finanziaria  anche  mediante sistemi di ripresa
televisiva e l'impiego di video terminali.
  4.  Nel  periodo  di  sospensione  delle movimentazioni, i militari
della Guardia di finanza procedono a suggellare i varchi dei depositi
adibiti a transito veicoli.
  5.  Con  provvedimento  del  comandante  generale  della Guardia di
finanza,  di  concerto con il direttore generale dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di Stato, sono fissati annualmente il numero
massimo  di militari del Corpo da impiegare nelle attivita' di cui ai
commi  1  e  2  e  gli oneri di cui all'art. 11, comma 3, della legge
25 maggio 1989, n. 190.
  6.  Le  somme di cui al comma precedente sono versate in tesoreria,
dall'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, con imputazione
ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione dell'entrata del
bilancio  dello  Stato,  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ai  competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
finanze  -  Tabella  3  -  centro  di  responsabilita' 7 - Guardia di
finanza,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 novembre 1999, n. 469.