Art. 3.
                  Accessi, verificazioni e ricerche
  1.  Nell'adempimento  dei  compiti  di vigilanza e controllo di cui
all'art.  1,  i  militari  della  Guardia di finanza si avvalgono dei
poteri  previsti  dall'art.  35  della  legge 7 gennaio 1929, n. 4. I
controlli  possono estendersi anche a registri, documenti e scritture
la  cui  tenuta  non  e'  obbligatoria  e che si trovano nei relativi
locali. Gli stessi militari possono, altresi', ai sensi dell'art. 32,
commi  1  e  4,  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito
dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427,  procedere  al  prelievo di
campioni,  nei  limiti e con le modalita' di cui all'art. 9, comma 4,
del  decreto  ministeriale  22 febbraio  1999, n. 67, per controllare
l'osservanza  di  disposizioni  nazionali o comunitarie, anche a fini
diversi da quelli tributari.
  2. Per ogni accesso e' redatto processo verbale in cui risultano le
operazioni eseguite, le richieste fatte al responsabile d'imposta o a
chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale e' sottoscritto
dal  responsabile d'imposta o da chi lo rappresenta, ovvero indica il
motivo  della  mancata  sottoscrizione.  Il responsabile d'imposta ha
diritto di averne copia.
  3.  I  militari  operanti  possono  eseguire o far eseguire copie o
estratti  dei  libri e dei registri; possono apporre, nelle parti che
interessano,  la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo
d'ufficio   e   possono   adottare   le   cautele  atte  ad  impedire
l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.
  4.  I  processi  verbali  sono  trasmessi al competente Ispettorato
compartimentale dei monopoli di Stato.