Art. 3. Accessi, verificazioni e ricerche 1. Nell'adempimento dei compiti di vigilanza e controllo di cui all'art. 1, i militari della Guardia di finanza si avvalgono dei poteri previsti dall'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. I controlli possono estendersi anche a registri, documenti e scritture la cui tenuta non e' obbligatoria e che si trovano nei relativi locali. Gli stessi militari possono, altresi', ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, procedere al prelievo di campioni, nei limiti e con le modalita' di cui all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, per controllare l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie, anche a fini diversi da quelli tributari. 2. Per ogni accesso e' redatto processo verbale in cui risultano le operazioni eseguite, le richieste fatte al responsabile d'imposta o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale e' sottoscritto dal responsabile d'imposta o da chi lo rappresenta, ovvero indica il motivo della mancata sottoscrizione. Il responsabile d'imposta ha diritto di averne copia. 3. I militari operanti possono eseguire o far eseguire copie o estratti dei libri e dei registri; possono apporre, nelle parti che interessano, la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. 4. I processi verbali sono trasmessi al competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato.