Art. 5.
  Controlli sulla circolazione e sul trasporto di tabacchi lavorati
  1. I militari della Guardia di finanza hanno facolta' di effettuare
controlli  sulla  circolazione  dei tabacchi lavorati, anche mediante
ricerche  eseguite  sui  mezzi  di trasporto. Essi possono, altresi',
procedere  al  prelievo  di  campioni  dei  prodotti  trasportati nei
limiti,  riferiti  al  quantitativo  di tabacchi lavorati trasportati
oggetto del controllo, e con le modalita' di cui all'art. 9, comma 4,
del  decreto  ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67. Di ogni controllo
e' redatto apposito processo verbale secondo le modalita' previste ai
commi 2, 3 e 4 dell'art. 3.