Art. 5. Controlli sulla circolazione e sul trasporto di tabacchi lavorati 1. I militari della Guardia di finanza hanno facolta' di effettuare controlli sulla circolazione dei tabacchi lavorati, anche mediante ricerche eseguite sui mezzi di trasporto. Essi possono, altresi', procedere al prelievo di campioni dei prodotti trasportati nei limiti, riferiti al quantitativo di tabacchi lavorati trasportati oggetto del controllo, e con le modalita' di cui all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67. Di ogni controllo e' redatto apposito processo verbale secondo le modalita' previste ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3.