Art. 6.
Vigilanza  della  Guardia  di  finanza  su richiesta del responsabile
                              d'imposta
  1.  Il  Comando generale della Guardia di finanza, su richiesta dei
responsabili  d'imposta,  al  fine  di  assicurare la sicurezza dello
stoccaggio  e  dei  trasporti di tabacchi lavorati e di prevenire gli
illeciti,  puo'  disporre  particolari  modalita'  di  esecuzione del
servizio  di  vigilanza  presso  gli  opifici  ed  i depositi di tali
prodotti.  Con  le  stesse  modalita' puo' essere, altresi', disposta
l'esecuzione  di  scorte, anche automontate, dei carichi maggiormente
significativi e, comunque, non inferiori a 2.000 chilogrammi.
  2.  Resta  fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
di svincolo irregolare e di ammanchi.
  3.  Il  responsabile  d'imposta  e'  tenuto  a rimborsare gli oneri
sostenuti per il personale utilizzato nelle attivita' di cui al comma
1.