Art. 6. Vigilanza della Guardia di finanza su richiesta del responsabile d'imposta 1. Il Comando generale della Guardia di finanza, su richiesta dei responsabili d'imposta, al fine di assicurare la sicurezza dello stoccaggio e dei trasporti di tabacchi lavorati e di prevenire gli illeciti, puo' disporre particolari modalita' di esecuzione del servizio di vigilanza presso gli opifici ed i depositi di tali prodotti. Con le stesse modalita' puo' essere, altresi', disposta l'esecuzione di scorte, anche automontate, dei carichi maggiormente significativi e, comunque, non inferiori a 2.000 chilogrammi. 2. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di svincolo irregolare e di ammanchi. 3. Il responsabile d'imposta e' tenuto a rimborsare gli oneri sostenuti per il personale utilizzato nelle attivita' di cui al comma 1.