(all. 1 - art. 1)
            Statuto del diploma universitario in economia
                  e gestione dei servizi turistici

                               Art. 1.
  E'  istituito  il diploma universitario in "Economia e gestione dei
servizi  turistici",  presso la facolta' di economia dell'Universita'
degli studi di Palermo.
                               Art. 2.
  La durata del diploma e' di tre anni.
                               Art. 3.
  Obiettivo   del  corso  di  diploma  e'  di  formare  delle  figure
professionali  che,  sia  nelle aziende turistiche che all'interno di
organismi  di  promozione turistica, possano far fronte alle esigenze
organizzative, amministrative e di sviluppo del turismo regionale.
                               Art. 4.
  Per  l'ammissione e' richiesto il diploma di scuola media superiore
o  altro  titolo  equipollente riconosciuto dall'ordinamento italiano
e/o comunitario.
                               Art. 5.
  Il  numero  degli  iscrivibili a ciascun anno di corso e' stabilito
annualmente  dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta',
su  proposta del consiglio di diploma di cui al successivo art. 7, in
base  alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato e secondo
i  criteri  generali  fissati  dal  Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della vigente legge.
                               Art. 6.
  Per  l'ammissione al primo anno di corso si dovra' procedere ad una
selezione  degli  aspiranti,  e quindi alla formazione della relativa
graduatoria secondo le modalita' che saranno fissate dal consiglio di
diploma.
                               Art. 7.
  E' costituito il consiglio di diploma per la sua composizione ed il
suo funzionamento si applicano le norme di legge in vigore.
                               Art. 8.
  E'  istituito un "Osservatorio permanente della didattica" composto
da cinque docenti, rappresentanti delle varie aree disciplinari, e da
due studenti designati su base elettiva dagli iscritti al diploma.
  L'osservatorio  sara'  presieduto  da  un docente eletto tra i suoi
membri  e  svolgera'  i  compiti  di cui all'art. 19, comma. 4, dello
statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.
                               Art. 9.
  Il  piano  di  studi  del  corso  di diploma comprende insegnamenti
fondamentali,  insegnamenti  caratterizzanti  ed  altri insegnamenti,
stabiliti dalla legge, per un numero complessivo di sedici annualita'
equivalenti,   con   esami  di  profitto;  piu'  un  insegnamento  di
informatica,  e  due  di lingue straniere a scelta dello studente tra
quelle attivate dalla facolta' di economia, con esami idoneativi. Per
conseguire  il diploma, lo studente deve inoltre sostenere, alla fine
dei corsi e superati tutti gli esami, un colloquio avente per oggetto
uno  specifico  tema di natura tipicamente professionale, riferentesi
alle  discipline  del corso, assegnato da uno dei docenti e approvato
dal Presidente del Consiglio.
                               Art. 10.
  Gli insegnamenti annuali e semestrali comprendono, rispettivamente,
70 e 35 ore di didattica.
  Il  consiglio  di diploma stabilisce quali degli insegnamenti siano
svolti  con corsi annuali, oppure semestrali, nel rispetto del numero
complessivo  di  annualita'  equivalenti  previste  nelle  varie aree
disciplinari.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e  due  corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere
articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.
  Nell'ambito  dei  corsi  di cui ai commi precedenti, possono essere
previste esercitazioni pratiche, distribuite tra i vari insegnamenti,
e  puo'  essere  organizzata  la  permanenza degli studenti, sotto la
sorveglianza  di  un  tutor,  presso  aziende, enti o altri organismi
nazionali e/o per stages della durata massima di sei mesi.
                              Art. 11.
  Il  piano  di studi del diploma deve essere formato da insegnamenti
compresi   nella   tabella  XLIII  annessa  al  decreto  ministeriale
29 ottobre 1992.
  Il  consiglio  di  diploma  stabilisce  quali,  tra  gli  anzidetti
insegnamenti,  devono  essere compresi nel piano di studi, sulla base
delle finalita' formative del diploma.
  Il  consiglio  apporta  le  eventuali  modifiche al piano, tutte le
volte che se ne presentino le ragioni.
  Nel caso in cui gli studenti richiedano il passaggio da altro corso
di  diploma  ovvero  da un corso di laurea, il consiglio stabilisce -
sulla  base  della normativa vigente e tenuto conto delle specifiche,
finalita'  dei corsi - quali insegnamenti e/o quali crediti didattici
possono  essere riconosciuti ai fini del conseguimento del diploma in
"Economia  e  gestione  dei  servizi  turistici", tenendo conto della
effettiva sussistenza di posti vacanti.
                              Art. 12.
  I   corsi   sono  costituiti  da  lezioni  teoriche,  esercitazioni
pratiche,  tirocini,  seminari  e  conferenze. Di regola e per quanto
possibile,  tutti i corsi d'insegnamento - attesa la specificita' del
diploma  - sono distinti dai corsi della facolta' di economia e delle
altre facolta'.
                              Art. 13.
  Il  consiglio di diploma, nel rispetto del principio della liberta'
di  insegnamento,  stabilisce  le  modalita' degli esami di profitto,
delle prove idoneative e del colloquio finale.
                              Art. 14.
  Nello  svolgimento  del  corso  di  studi, per gli insegnamenti non
coperti  da  professori  di  ruolo  si  fara' ricorso ad affidamenti,
supplenze  e  contratti  ex art. 100 del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 382/1980. In via integrativa sono previsti i contratti
ex  art.  25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980,
contratti  e/o  assegni di assistenza didattica e/o di collaborazione
scientifica  per  dottori  di ricerca e laureati qualificati, nonche'
testimonianze  esperte  provenienti  dal  mondo  del  lavoro  e delle
professioni.
  E'  previsto il ricorso a contratti di collaborazione part-time con
studenti  e  per  servizi  vari  di  coordinamento  amministrativo  e
tecnico.
  Il  consiglio di diploma fissa annualmente le priorita' nel ricorso
a   contratti   di  diritto  privato  con  soggetti  non  strutturati
nell'amministrazione  universitaria,  nel  rispetto  delle preminenti
finalita' formative del corso di diploma.
                              Art. 15.
  L'importo  di tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti
al diploma e' stabilito nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Palermo, 28 luglio 2000
                                                Il rettore: Silvestri