Statuto del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici Art. 1. E' istituito il diploma universitario in "Economia e gestione dei servizi turistici", presso la facolta' di economia dell'Universita' degli studi di Palermo. Art. 2. La durata del diploma e' di tre anni. Art. 3. Obiettivo del corso di diploma e' di formare delle figure professionali che, sia nelle aziende turistiche che all'interno di organismi di promozione turistica, possano far fronte alle esigenze organizzative, amministrative e di sviluppo del turismo regionale. Art. 4. Per l'ammissione e' richiesto il diploma di scuola media superiore o altro titolo equipollente riconosciuto dall'ordinamento italiano e/o comunitario. Art. 5. Il numero degli iscrivibili a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', su proposta del consiglio di diploma di cui al successivo art. 7, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della vigente legge. Art. 6. Per l'ammissione al primo anno di corso si dovra' procedere ad una selezione degli aspiranti, e quindi alla formazione della relativa graduatoria secondo le modalita' che saranno fissate dal consiglio di diploma. Art. 7. E' costituito il consiglio di diploma per la sua composizione ed il suo funzionamento si applicano le norme di legge in vigore. Art. 8. E' istituito un "Osservatorio permanente della didattica" composto da cinque docenti, rappresentanti delle varie aree disciplinari, e da due studenti designati su base elettiva dagli iscritti al diploma. L'osservatorio sara' presieduto da un docente eletto tra i suoi membri e svolgera' i compiti di cui all'art. 19, comma. 4, dello statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. Art. 9. Il piano di studi del corso di diploma comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti ed altri insegnamenti, stabiliti dalla legge, per un numero complessivo di sedici annualita' equivalenti, con esami di profitto; piu' un insegnamento di informatica, e due di lingue straniere a scelta dello studente tra quelle attivate dalla facolta' di economia, con esami idoneativi. Per conseguire il diploma, lo studente deve inoltre sostenere, alla fine dei corsi e superati tutti gli esami, un colloquio avente per oggetto uno specifico tema di natura tipicamente professionale, riferentesi alle discipline del corso, assegnato da uno dei docenti e approvato dal Presidente del Consiglio. Art. 10. Gli insegnamenti annuali e semestrali comprendono, rispettivamente, 70 e 35 ore di didattica. Il consiglio di diploma stabilisce quali degli insegnamenti siano svolti con corsi annuali, oppure semestrali, nel rispetto del numero complessivo di annualita' equivalenti previste nelle varie aree disciplinari. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame. Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, possono essere previste esercitazioni pratiche, distribuite tra i vari insegnamenti, e puo' essere organizzata la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso aziende, enti o altri organismi nazionali e/o per stages della durata massima di sei mesi. Art. 11. Il piano di studi del diploma deve essere formato da insegnamenti compresi nella tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 29 ottobre 1992. Il consiglio di diploma stabilisce quali, tra gli anzidetti insegnamenti, devono essere compresi nel piano di studi, sulla base delle finalita' formative del diploma. Il consiglio apporta le eventuali modifiche al piano, tutte le volte che se ne presentino le ragioni. Nel caso in cui gli studenti richiedano il passaggio da altro corso di diploma ovvero da un corso di laurea, il consiglio stabilisce - sulla base della normativa vigente e tenuto conto delle specifiche, finalita' dei corsi - quali insegnamenti e/o quali crediti didattici possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento del diploma in "Economia e gestione dei servizi turistici", tenendo conto della effettiva sussistenza di posti vacanti. Art. 12. I corsi sono costituiti da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari e conferenze. Di regola e per quanto possibile, tutti i corsi d'insegnamento - attesa la specificita' del diploma - sono distinti dai corsi della facolta' di economia e delle altre facolta'. Art. 13. Il consiglio di diploma, nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento, stabilisce le modalita' degli esami di profitto, delle prove idoneative e del colloquio finale. Art. 14. Nello svolgimento del corso di studi, per gli insegnamenti non coperti da professori di ruolo si fara' ricorso ad affidamenti, supplenze e contratti ex art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. In via integrativa sono previsti i contratti ex art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, contratti e/o assegni di assistenza didattica e/o di collaborazione scientifica per dottori di ricerca e laureati qualificati, nonche' testimonianze esperte provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. E' previsto il ricorso a contratti di collaborazione part-time con studenti e per servizi vari di coordinamento amministrativo e tecnico. Il consiglio di diploma fissa annualmente le priorita' nel ricorso a contratti di diritto privato con soggetti non strutturati nell'amministrazione universitaria, nel rispetto delle preminenti finalita' formative del corso di diploma. Art. 15. L'importo di tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti al diploma e' stabilito nei modi previsti dalle vigenti disposizioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Palermo, 28 luglio 2000 Il rettore: Silvestri