Art. 2. I titoli da emettere dalla societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 1 sono collocati da parte di una o piu' banche o istituti finanziari italiani o esteri, anche congiuntamente tra loro, di comprovata esperienza nel collocamento e nella trattazione sul mercato secondario di titoli emessi da societa' di cartolarizzazione italiane o estere, individuati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'I.N.P.S., nella persona del suo presidente. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, seleziona con procedure competitive, l'offerta piu' vantaggiosa con riferimento all'importo delle commissioni e del rimborso spese richiesto per il collocamento, nonche' alla documentata esperienza in operazioni analoghe; l'esito di tale selezione viene comunicato all'I.N.P.S. e alla societa' di cartolarizzazione. Le banche o istituti finanziari selezionati curano le attivita' propedeutiche all'emissione dei titoli, ivi compresi i contatti con le agenzie di rating, e riferiscono all'I.N.P.S. e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'I.N.P.S. stipula con le banche o istituti finanziari selezionati apposita convenzione che disciplina anche lo svolgimento delle suddette attivita' propedeutiche. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 settembre 2000 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco Il Ministro delle finanze Del Turco Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi