Art. 2.
  I  titoli  da  emettere  dalla societa' di cartolarizzazione di cui
all'art.  1  sono  collocati da parte di una o piu' banche o istituti
finanziari  italiani  o  esteri,  anche  congiuntamente  tra loro, di
comprovata  esperienza  nel  collocamento  e  nella  trattazione  sul
mercato  secondario di titoli emessi da societa' di cartolarizzazione
italiane o estere, individuati dal Ministero del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione economica, sentito l'I.N.P.S., nella persona
del suo presidente.
  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione
economica,   seleziona  con  procedure  competitive,  l'offerta  piu'
vantaggiosa  con  riferimento  all'importo  delle  commissioni  e del
rimborso   spese   richiesto   per   il  collocamento,  nonche'  alla
documentata  esperienza  in  operazioni  analoghe;  l'esito  di  tale
selezione   viene   comunicato   all'I.N.P.S.   e  alla  societa'  di
cartolarizzazione.
  Le  banche  o  istituti  finanziari selezionati curano le attivita'
propedeutiche  all'emissione  dei titoli, ivi compresi i contatti con
le  agenzie  di rating, e riferiscono all'I.N.P.S. e al Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica. L'I.N.P.S.
stipula  con  le  banche  o  istituti finanziari selezionati apposita
convenzione  che  disciplina  anche  lo  svolgimento  delle  suddette
attivita' propedeutiche.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 settembre 2000

                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Visco

                      Il Ministro delle finanze
                              Del Turco

          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                Salvi