(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
    Regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 38/2000,
        art. 23 "Programmi e progetti in materia di sicurezza
                        ed igiene sul lavoro"
                   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                   nella seduta del 27 luglio 2000
    Visto  il  decreto  legislativo  n.  479  del  30  giugno  1994 e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 367 del
24 settembre 1997;
    Visto l'art. 55, comma 1, lettera l), della legge n. 144/1999;
    Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo n. 38/2000 attuativo
della  delega  di  cui alla richiamata legge n. 144/1999, che prevede
l'istituzione,  in  via  sperimentale,  per il triennio 1999/2001, di
apposita    evidenza    nell'ambito   della   contabilita'   generale
dell'Istituto finalizzata ad interventi di sostegno di:
      a) programmi     di     adeguamento     delle    strutture    e
dell'organizzazione  alle  normative di sicurezza e igiene sul lavoro
delle  piccole e medie imprese e dei settori agricolo ed artigianale,
in  attuazione  del  decreto  legislativo  n.  626/1994  e successive
modificazioni ed integrazioni;
      b) progetti  per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22
del  decreto  legislativo  n. 626/1994 anche tramite la produzione di
strumenti  e  prodotti  informatici,  multimediali,  grafico visivi e
banche  dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o
a costo di produzione;
    Considerato  che  la  stessa norma, al comma 2, stabilisce che le
risorse  economiche,  per  il  finanziamento dei predetti interventi,
sono  determinate  in misura percentuale, sulla base delle risultanze
del  bilancio  e  nei limiti complessivi di 600 miliardi di lire, con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
    Considerato  altresi'  che  la  stessa  disposizione, al comma 3,
stabilisce  che l'INAIL, nell'ambito dei propri poteri programmatori,
determini,  con  norme  regolamentari  i  criteri  di  priorita'  per
l'ammissione  dei  progetti  avendo  particolare  riguardo all'ambito
lavorativo in cui risulta piu' accentuato il fenomeno infortunistico,
le   modalita'  per  la  formulazione  dei  progetti,  i  termini  di
presentazione, le entita' delle risorse da destinare annualmente agli
interventi  previsti  dalla norma stessa, con particolare riguardo ai
programmi di adeguamento;
    Viste le proprie deliberazioni n. 246 del 18 maggio 2000 e n. 366
del  13 luglio  2000,  nonche'  la  deliberazione  del  consiglio  di
indirizzo e vigilanza del 17 luglio 2000, n. 35, concernenti le linee
guida  per  l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese in
materia prevenzionale;
    Preso  atto  delle  risultanze  del  confronto  in sede di tavoli
tecnici con le parti sociali;
    Vista  la  relazione del direttore generale del 25 luglio 2000 ed
il  regolamento per l'attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo
n.  38/2000  predisposto  sulla  base  delle  linee guida di cui alle
deliberazioni sopra citate;
    Sentito   il   direttore   generale   il  quale  si  e'  espresso
favorevolmente all'adozione del provvedimento;
                              Delibera:
    Di   approvare   il   "Regolamento   di  attuazione  del  decreto
legislativo  23 febbraio  2000, n. 38, art. 23 - Programmi e progetti
in  materia  di  sicurezza  ed  igiene sul lavoro" che, allegato alla
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.
    La  presente deliberazione sara' trasmessa per l'approvazione, ai
sensi  dell'art.  23, comma 3, del decreto legislativo n. 38/2000, al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
                                                Il presidente: Billia
Il segretario: Chiavarelli
REGOLAMENTO  DI  ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2000,
N.  38,  ART.  23  "PROGRAMMI  E  PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA ED
                         IGIENE SUL LAVORO".
            Ambito di applicazione e risorse finanziarie
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    Il    presente    regolamento    contiene    norme    finalizzate
all'attuazione,  nell'ambito  della  sperimentazione  prevista per il
triennio  1999-2001,  degli  interventi  di  sostegno  ai programmi e
progetti  in materia di sicurezza e igiene del lavoro di cui all'art.
23 del decreto legislativo n. 38/2000, ed in particolare determina:
      a) i criteri di priorita' per l'ammissione dei progetti, avendo
particolare  riguardo  all'ambito  lavorativo  in  cui  risulta  piu'
accentuato il fenomeno infortunistico;
      b) le modalita' per la formulazione dei progetti;
      c) i termini di presentazione dei progetti;
      d) l'entita'   delle  risorse  da  destinare  annualmente  agli
interventi  di sostegno alla prevenzione, con particolare riguardo ai
programmi  di  adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alla
normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
                               Art. 2.
                       Tipologie di interventi
    Gli  interventi  in materia di sicurezza e igiene del lavoro sono
rivolti al sostegno di:
      a) programmi     di     adeguamento     delle    strutture    e
dell'organizzazione  alle  normative di sicurezza e igiene del lavoro
delle  piccole  e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale,
in  attuazione  del  decreto  legislativo  n.  626/1994  e successive
modificazioni;
      b) progetti  per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22
del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni, anche
tramite   la   produzione   di   strumenti  e  prodotti  informatici,
multimediali,  grafico  visivi  e banche dati, da rendere disponibili
per chiunque, in forma gratuita o a costo di produzione.
                               Art. 3.
               Ripartizione delle risorse complessive
    Le  risorse  finanziarie complessive da destinare agli interventi
in materia di sicurezza e igiene del lavoro, determinate nella misura
di  600  miliardi,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica, sono cosi' ripartite per
ciascun esercizio finanziario del triennio 1999-2001:
      per gli interventi di cui all'art. 2, lettera a), 150 miliardi;
      per gli interventi di cui all'art. 2, lettera b), 50 miliardi.
    Le  risorse  destinate ai predetti interventi sono distribuite, a
livello  regionale,  tenendo  conto  del  numero  degli  addetti alle
imprese  destinatarie  dell'iniziativa e della rilevanza del fenomeno
infortunistico nel territorio di competenza di ciascuna regione.
    Sono  escluse  dalla distribuzione regionale le risorse destinate
al  sostegno  dei  progetti  finalizzati  alla produzione di prodotti
informativi  e  formativi  di  cui  al  successivo  art.  29 che sono
assegnate ad un fondo unico, a livello nazionale.
                      Programmi di adeguamento
                               Art. 4.
                 Destinatari e requisiti soggettivi
                  per l'ammissione al finanziamento
    Possono  accedere  al  finanziamento le piccole e medie imprese e
dei settori agricolo e artigianale.
    Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano
piccole  e  medie  imprese  quelle in possesso dei seguenti requisiti
cosi'  come  definiti  dal decreto del 18 settembre 1997 del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato "Adeguamento alla
disciplina  comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e
medie imprese":
      impiega meno di 250 dipendenti;
      ha  un  fatturato  annuo  non  superiore  a 40 milioni di euro,
oppure  un  totale  di  bilancio  annuo non superiore a 27 milioni di
euro;
      e' in possesso del requisito dell'indipendenza.
    Le  imprese  per  accedere  ai  finanziamenti  devono  essere  in
possesso della regolarita' contributiva.
                               Art. 5.
         Forme di finanziamento e ripartizione delle risorse
    Gli  interventi  di  sostegno  ai  programmi  di  adeguamento  si
articolano in:
      a) finanziamenti in conto interessi;
      b) finanziamenti in conto capitale.
    Le  risorse  economiche  assegnate,  ai  sensi  dell'art.  3  del
presente  regolamento, a tale tipologia di interventi sono ripartite,
per il triennio 1999-2001, in 350 miliardi per i finanziamenti di cui
alla lettera a) ed in 100 miliardi per quelli di cui alla lettera b).
                               Art. 6.
                  Finanziamento in conto interessi
    Il  finanziamento in conto interessi dei programmi di adeguamento
in  favore  di  ciascuna impresa si realizza attraverso l'apertura di
una linea di credito da parte degli istituti bancari, entro un limite
minimo  di  20  milioni,  ad  eccezione  dell'asse  n.  5  di  cui al
successivo art. 7, ed un limite massimo di 300 milioni, con copertura
dei relativi interessi, oneri e spese accessorie a carico dell'INAIL,
secondo la procedura indicata al successivo art. 10.
                               Art. 7.
                        Assi di finanziamento
    Per  essere ammessi al finanziamento i programmi presentati dalle
imprese dovranno essere ricompresi in uno o piu' dei seguenti assi:
      1)  eliminazione  di  macchine  prive  di  marcatura  CE e loro
sostituzione  con  macchine  marcate  CE, comprese le macchine per il
sollevamento  e  la  movimentazione  dei  carichi  e  quelle che sono
escluse  dal  campo  di  applicazione  del  decreto  legislativo.  n.
459/1996, art. 1, comma 5, lettera n);
      2)  acquisto,  installazione,  ristrutturazione e/o modifica di
impianti, apparecchi e dispositivi per:
        l'incremento del livello di sicurezza contro gli infortuni;
        la  riduzione  della  esposizione  dei  lavoratori  ad agenti
chimici, fisici e biologici;
        l'eliminazione   o  la  riduzione  dell'impiego  di  sostanze
pericolose dal ciclo produttivo;
      3)  installazione  di  dispositivi  di monitoraggio dello stato
dell'ambiente  di  lavoro  al  fine  di controllare l'esposizione dei
lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici;
      4)  ristrutturazione e/o modifica strutturale degli ambienti di
lavoro;
      5)  implementazione  di  sistemi  di  gestione  aziendale della
sicurezza secondo parametri conformi alla normativa internazionale.
    Sono  ammissibili i costi di progettazione per gli interventi per
i  quali  si richiede il finanziamento, ad esclusione dell'asse n. 1,
che non eccedano il 10% dell'importo complessivo richiesto.
    Per  quanto  riguarda  gli  assi  n.  2  e  n. 3 sono considerati
ammissibili  i  costi  per  le opere edili strettamente necessarie ed
intrinsecamente   connesse  con  la  realizzazione  degli  interventi
previsti  in  tali assi purche' adeguati all'intervento da realizzare
e, che comunque, non risultino prevalenti.
    Sono esclusi dal finanziamento i seguenti interventi:
      l'acquisto di dispositivi di protezione individuale;
      l'acquisto  di  macchine  destinate  ad  essere  incorporate  o
assemblate con altre macchine per costituire un insieme di macchine e
di  apparecchi  che,  per  raggiungere un risultato determinato, sono
disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
      l'acquisto di qualsiasi genere di automezzi per il trasporto di
persone e/o merci, impianti a fune per il trasporto di persone, mezzi
di trasporto per vie d'acqua, mezzi di trasporto aereo;
      il  costo  del  personale  interno  all'impresa impegnato nella
realizzazione del programma.
                               Art. 8.
               Ripartizione delle risorse tra gli assi
    Le  risorse  destinate  al  finanziamento in conto interessi sono
ripartite  tra  gli assi di finanziamento di cui al precedente art. 7
nelle seguenti misure percentuali:
      70% agli assi n. 1, 2 e 3;
      20% all'asse n. 4;
      10% all'asse n. 5.
                               Art. 9.
         Modalita' e termini di presentazione delle domande
    Le domande relative al finanziamento dei programmi di adeguamento
dovranno essere presentate, utilizzando esclusivamente la modulistica
predisposta  dall'Istituto,  presso le sedi dell'INAIL nel cui ambito
di  competenza  territoriale  e' localizzata l'unita' produttiva alla
quale si riferisce il programma.
    Nel  caso di programmi relativi a cantieri temporanei e mobili le
domande  dovranno  essere presentate presso le sedi dell'Istituto nel
cui  ambito  territoriale  si  trovano  le  sedi legali delle imprese
richiedenti.
    A  seguito  della  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  del  decreto  del  Ministro  del lavoro e della
previdenza  sociale  di  approvazione  del presente regolamento sara'
emanato un apposito bando dell'Istituto contenente l'indicazione:
      degli istituti di credito che erogheranno i finanziamenti;
      delle  condizioni  previste per l'erogazione e restituzione dei
finanziamenti e della documentazione bancaria richiesta;
      della data di decorrenza dei termini per la presentazione delle
domande;
      della modulistica;
      delle istruzioni utili alla presentazione delle domande.
    I  termini  per  la  presentazione delle domande sono fissati nei
trenta  giorni successivi alla scadenza del quarantacinquesimo giorno
dalla data di pubblicazione del bando.
                              Art. 10.
           Procedura per la concessione dei finanziamenti
    Le domande di finanziamento relative ai programmi sono istruite:
      dalle   direzioni   regionali  dell'Istituto,  territorialmente
competenti,   per   la   valutazione   della   rispondenza   ai  fini
prevenzionali   degli   interventi,  secondo  i  criteri  di  cui  al
successivo  art.  11,  nonche'  per  l'applicazione  dei  criteri  di
priorita' previsti dall'art. 12;
      dagli  istituti di credito per la verifica della documentazione
bancaria.
    Al  termine  della fase istruttoria, le domande saranno esaminate
dal  consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto  per la successiva
approvazione dei programmi.
    Gli   istituti   di   credito,  dopo  l'approvazione  dell'INAIL,
provvederanno  a  concedere  i  finanziamenti alle imprese sulla base
della  documentazione,  da presentare all'Istituto, relativa ai costi
sostenuti   per   la  realizzazione  degli  interventi  previsti  dal
programma.
                              Art. 11.
              Criteri per l'ammissione al finanziamento
    I  programmi  dovranno  rispondere ai seguenti criteri per essere
ammessi al contributo economico da parte dell'Istituto:
      essere  congruenti  con  le  attivita'  esercitate  e  i  cicli
produttivi adottati dall'azienda;
      essere  congruenti,  qualora  costituiscano  una  parte  di  un
intervento  piu'  ampio  che  l'azienda  intende  realizzare,  con la
totalita' dell'intervento;
      prevedere   un   importo   richiesto   per   il   finanziamento
proporzionato e congruente con l'intervento da realizzare;
      trovare  rispondenza  con  quanto individuato nella valutazione
dei  rischi effettuata ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994 e
successive modificazioni e una riduzione complessiva dell'entita' del
rischio;
      prevedere  tempi  di  esecuzione  congruenti  con  l'intervento
proposto  e  che  comunque  non  eccedano  i  due  anni dalla data di
comunicazione di approvazione del programma;
      comprendere,  ad  esclusione dell'asse n. 1, fasi di verifica e
di attestazione  finale  sulla  corretta  realizzazione e l'efficacia
prevenzionale;
      prevedere,   per   l'asse   n.   1,   l'attestazione   relativa
all'eliminazione  da  qualsiasi  attivita'  produttiva della macchina
sostituita,   all'equivalenza  in  termini  di  funzionalita'  ed  al
miglioramento  in  termini  di  sicurezza  della macchina sostitutiva
rispetto a quella eliminata;
      comprendere,  per  l'asse  n.  5, l'indicazione della normativa
tecnica   utilizzata,   la  descrizione  degli  specifici  interventi
organizzativi  e  procedurali da realizzarsi nell'impresa nonche' una
dichiarazione  di  responsabilita' attestante l'efficacia del sistema
di gestione della sicurezza realizzato.
                              Art. 12.
                        Criteri di priorita'
    Qualora  vengano  presentate  domande  di  finanziamento  per  un
importo  complessivamente superiore alle risorse destinate, a livello
regionale,  agli assi di finanziamento secondo la ripartizione di cui
all'art.  8,  si  utilizzeranno  i  seguenti criteri di priorita' per
l'ammissione:
      programmi relativi a lavorazioni nelle quali, secondo i dati in
possesso  dell'Istituto,  il  fenomeno  infortunistico  risulti  piu'
rilevante;
      programmi  relativi,  nell'ambito  delle stesse lavorazioni, ad
interventi  previsti  dalla  legislazione nazionale di recepimento di
direttive comunitarie, i cui termini di adeguamento non siano scaduti
all'atto della presentazione della domanda;
      momento di presentazione della domanda.
                              Art. 13.
                   Finanziamento in conto capitale
    Ad  integrazione del finanziamento in conto interessi puo' essere
concesso  dall'Istituto  un ulteriore finanziamento in conto capitale
riservato  ai programmi che presentino caratteristiche di particolare
valenza e qualita' ai fini prevenzionali e di estensibilita' ad altre
realta' produttive.
    Tale    finanziamento   consiste   in   un   contributo   erogato
dall'Istituto,  entro un limite massimo di 90 milioni, in misura pari
al 30% dell'importo del programma che, secondo la procedura di cui al
precedente  art.  10,  ha  gia'  ottenuto  il  finanziamento in conto
interessi.
    Per  l'asse  n.  5  di  cui  al successivo art. 14, il contributo
dell'Istituto  sara'  erogato, entro un limite massimo di 15 milioni,
in misura pari al 60% dell'importo del programma.
                              Art. 14.
                        Assi di finanziamento
    Per   ottenere  il  contributo  in  conto  capitale  i  programmi
presentati dalle imprese dovranno essere ricompresi in uno o piu' dei
seguenti assi di finanziamento:
      1)  modifica  e  reingegnerizzazione  di  impianti,  macchine e
dispositivi  riguardanti singoli reparti di produzione o interessanti
l'intero processo produttivo con impatto diretto e verificabile sullo
standard di sicurezza. Non sono finanziabili in conto capitale i soli
acquisti e installazioni;
      2)  modifica  e  reingegnerizzazione  di  impianti  e  processi
finalizzati alla riduzione della esposizione dei lavoratori ad agenti
chimici,  fisici  e  biologici.  Tali  progetti devono consentire una
valutazione  quantitativa  o  semiquantitativa  della  riduzione  del
livello  di  esposizione.  Non  sono finanziabili in conto capitale i
soli acquisti e installazioni;
      3)  modifica  o  reingegnerizzazione  di macchine ed apparecchi
finalizzate  alla  eliminazione  o riduzione dell'impiego di sostanze
pericolose.  L'eventuale modifica o ristrutturazione finalizzate alla
sostituzione di una sostanza pericolosa nel ciclo produttivo non deve
introdurre  rischi  di  altro  tipo  di  entita' uguale o superiore a
quello ridotto o eliminato;
      4)  ristrutturazioni  o  modifiche  rilevanti degli ambienti di
lavoro  conseguenti alla riorganizzazione dei lay-out che abbiano uno
specifico impatto diretto e sostanziale sulla sicurezza;
      5) implementazione, documentabile e verificabile, di sistemi di
gestione  aziendale  della  sicurezza secondo parametri conformi alla
normativa internazionale.
                              Art. 15.
               Ripartizione delle risorse tra gli assi
    Le  risorse  destinate  al  finanziamento  in conto capitale sono
ripartite  tra gli assi di finanziamento di cui al precedente art. 14
nelle seguenti misure percentuali:
      90% agli assi n. 1, 2, 3 e 4;
      10% all'asse n. 5.
                              Art. 16.
                 Modalita' di richiesta e procedura
                  di concessione del finanziamento
    Le imprese dovranno formulare all'Istituto esplicita richiesta di
avvalersi   del   contributo   in   conto   capitale  all'atto  della
presentazione della domanda di finanziamento in conto interessi.
    A   seguito   della   comunicazione  da  parte  dell'INAIL  della
concessione  del finanziamento in conto interessi ed entro il termine
indicato  da  tale  comunicazione,  le  imprese  che intendano fruire
dell'ulteriore  contributo  in  conto  capitale  dovranno  presentare
all'Istituto  apposita  documentazione tecnica utile alla valutazione
delle  caratteristiche  del  programma  secondo i criteri di qualita'
tecnica  ed  organizzativa,  di  cui  al  successivo art. 17, volti a
individuare  interventi  di  particolare  eccellenza  nel campo della
salute e sicurezza sul lavoro.
    L'istruttoria  delle  domande verra' effettuata, con attribuzione
di  uno  specifico  punteggio,  da  parte  delle  strutture regionali
dell'Istituto  a  cui  fara'  seguito l'approvazione del consiglio di
amministrazione  dell'INAIL  e  l'erogazione del contributo in favore
delle imprese.
                              Art. 17.
              Criteri per l'ammissione al finanziamento
    La   valutazione   dei  programmi  finalizzata  alla  concessione
dell'ulteriore  contributo  in conto capitale verra' effettuata sulla
base dei seguenti elementi:
      caratteristiche  qualitative, metodologiche e tecniche ricavate
dalle relazioni progettuali;
      tempi   di  esecuzione,  servizio  di  assistenza  e  piano  di
controllo post-realizzazione.
    Tale  valutazione  avverra'  attraverso  l'assegnazione a ciascun
programma  di uno specifico punteggio secondo la tabella, allegato n.
1.
    L'attribuzione   dei   punteggi  determinera'  la  formazione  di
graduatorie regionali.
    Nel  caso  di  ammissione  di un numero di domande superiore alle
risorse  assegnate,  a  livello regionale, agli assi di finanziamento
secondo la ripartizione dell'art. 15, si terra' conto della posizione
nelle  predette graduatorie e, a parita' di posizione, dei criteri di
priorita' di cui al precedente art. 12.
                              Art. 18.
                              Controlli
    L'istituto  effettuera'  controlli  finalizzati  a  verificare la
effettiva realizzazione degli interventi previsti dai programmi per i
quali  le  imprese abbiano fruito delle forme di finanziamento di cui
al precedente art. 5.
    La  mancata od incompleta realizzazione dei predetti interventi o
l'insussistenza   delle   condizioni   attestate   nelle  domande  di
finanziamento  determineranno  la  revoca  dei  finanziamenti  ed  il
recupero  dei  contributi  concessi  da  parte  dell'Istituto,  salvo
eventuali  sanzioni  amministrative  e  penali previste dalla vigente
legislazione.
     Progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22
                 del decreto legislativo n. 626/1994
                              Art. 19.
         Tipologie di progetti e ripartizione delle risorse
    I progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del
decreto legislativo n. 626/1994 si articolano in:
      a) progetti di informazione e formazione;
      b) progetti finalizzati alla produzione di strumenti e prodotti
informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati.
    Le risorse destinate, secondo i criteri di cui al precedente art.
3,  al  finanziamento  dei predetti interventi sono ripartite, per il
triennio  1999-2001,  in  128  miliardi  per  i  progetti di cui alla
lettera a) ed in 22 miliardi per i progetti di cui alla lettera b).
                              Art. 20.
                        Soggetti richiedenti
    I  soggetti  richiedenti il finanziamento possono essere tutte le
imprese,  consorzi  ed  aggregazioni  di  imprese,  anche a carattere
temporaneo,   indipendentemente   dalle   dimensioni  e  dal  settore
produttivo  di  appartenenza,  gli  organismi  bilaterali, i comitati
paritetici previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n. 626/1994,
le associazioni datoriali e sindacali, le associazioni, gli organismi
e  gli  istituti  che  operano  nel campo della prevenzione e tutti i
soggetti della pubblica amministrazione.
                              Art. 21.
                        Assi di finanziamento
    Per  essere  ammessi  al  finanziamento  i progetti devono essere
ricompresi in uno o piu' dei seguenti assi:
      1) informazione e/o formazione dei lavoratori;
      2)   formazione   dei  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la
sicurezza;
      3) formazione degli addetti alla gestione delle emergenze;
      4)  formazione finalizzata ad agevolare i datori di lavoro ed i
responsabili  del  servizio  di  prevenzione e protezione, dipendenti
dalle imprese, a svolgere l'attivita' di informazione e formazione in
azienda.
                              Art. 22.
               Ripartizione delle risorse tra gli assi
    Le  risorse  destinate al finanziamento dei progetti per favorire
l'applicazione  degli  articoli  21  e  22 del decreto legislativo n.
626/1994  sono  ripartite  tra  gli  assi  di  finanziamento,  di cui
all'art.   21   del   presente  regolamento,  nelle  seguenti  misure
percentuali:
      58% per l'asse di cui al n. 1;
      18% per l'asse di cui al n. 2;
      12% per l'asse di cui al n. 3;
      12% per l'asse di cui al n. 4.
                              Art. 23.
       Finanziamento dei progetti di informazione e formazione
    Il  finanziamento  e' concesso dall'Istituto per la realizzazione
di  progetti  di  informazione e formazione rivolti ai lavoratori, ai
rappresentanti  dei  lavoratori  per  la sicurezza, agli addetti alla
gestione  delle emergenze, ai datori di lavoro ed ai responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione dipendenti dalle imprese.
    L'Istituto  finanziera'  a  fondo  perduto  il  75%  dell'importo
complessivo  di  ciascun  progetto  ed entro il limite massimo di 100
milioni.
                              Art. 24.
                    Caratteristiche dei progetti
    Gli interventi di informazione e formazione dovranno:
      essere  rivolti alle figure elencate dagli articoli 21 e 22 del
decreto legislativo n. 626/1994 appartenenti ad una singola impresa o
a  piu'  imprese.  In  tale  ultimo  caso, i progetti dovranno essere
relativi   a   destinatari   appartenenti  ad  imprese  che  svolgono
lavorazioni classificate dall'Istituto nel medesimo gruppo di tariffa
dei premi;
      avere  contenuti  coerenti con le finalita' degli articoli 21 e
22 del decreto legislativo n. 626/1994, diversificati in funzione dei
destinatari  e comunque non inferiori a quelli previsti dalle vigenti
normative;
      essere   riferiti   ai   processi   produttivi,  alle  relative
tecnologie, alle macchine, attrezzature, impianti, ambienti di lavoro
ed  ai rischi presenti nelle aziende a cui appartengono i destinatari
nonche'  alle  componenti organizzative e procedurali per la gestione
della sicurezza presenti nell'impresa;
      avere   contenuti,   nel   caso   di   interventi   diretti  ai
rappresentanti  dei  lavoratori  per  la sicurezza ed agli incaricati
della  gestione delle emergenze, attinenti anche allo specifico ruolo
che tali destinatari assumono nel sistema di gestione della sicurezza
aziendale;
      essere  idonei,  nel  caso  di  interventi diretti ai datori di
lavoro  od  ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione,
dipendenti  dalle imprese, ad agevolare lo svolgimento dell'attivita'
di informazione e formazione in azienda;
      avere  una  durata  adeguata  ai  livelli  di  rischiosita' che
interessano i destinatari dei corsi e comunque non inferiore a quella
eventualmente prevista dalle viventi normative;
      comprendere   esercitazioni   pratiche   da   effettuarsi,  ove
possibile, negli stessi luoghi di lavoro;
      essere avviati entro tre mesi dalla data di comunicazione della
ammissione  al  finanziamento  e terminare entro i tempi indicati nel
progetto approvato;
      avere  un  numero  massimo di allievi non superiore alle trenta
unita'  per  ogni  singolo  corso.  Il  finanziamento tuttavia potra'
essere riferito ad un progetto articolato in piu' corsi;
      avere  forme  comunicative  e  contenuti adeguati al livello di
conoscenze dei destinatari.
    Gli   interventi   formativi  potranno  essere  realizzati  anche
attraverso la formazione a distanza.
                              Art. 25.
         Modalita' e termini di presentazione delle domande
    Le domande relative al finanziamento dei progetti di informazione
e  formazione, dovranno essere presentate, utilizzando esclusivamente
la  modulistica  predisposta dall'Istituto, presso la sede dell'INAIL
nel  cui  ambito  territoriale  si trovano i destinatari finali degli
interventi informativi e formativi.
    Qualora  i  progetti  siano  relativi a destinatari ricompresi in
ambiti  di competenza di piu' sedi territoriali della stessa regione,
le  domande  potranno  essere  presentate  presso una qualsiasi delle
predette sedi dell'Istituto.
    Con  bando  dell'Istituto,  di  cui al precedente art. 9, saranno
indicati:
      la  data  di  decorrenza dei termini per la presentazione delle
domande;
      la modulistica;
      le istruzioni utili alla presentazione delle domande.
    I  termini  per  la  presentazione delle domande sono fissati nei
trenta  giorni successivi alla scadenza del quarantacinquesimo giorno
dalla data di pubblicazione del bando.
                              Art. 26.
           Procedura per la concessione del finanziamento
    Le  domande  di  finanziamento relative ai progetti sono istruite
dalle direzioni regionali dell'Istituto, territorialmente competenti,
per    la   valutazione   della   rispondenza   dei   progetti   alle
caratteristiche  indicate  dall'art.  24  e  per  l'applicazione  dei
criteri di priorita' previsti dall'art. 28.
    Al  termine  della fase istruttoria, le domande saranno esaminate
dal  consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto  per la successiva
approvazione dei progetti.
    L'erogazione   del   finanziamento,   in   misura  corrispondente
all'importo   approvato,  avverra'  al  termine  della  realizzazione
dell'intervento informativo e formativo in un'unica soluzione.
    A   tal  fine,  i  soggetti  ammessi  al  finanziamento  dovranno
presentare    all'Istituto   apposita   richiesta   corredata   dalla
documentazione  attestante  le spese sostenute e da una dichiarazione
di   responsabilita'   relativa  alla  conformita'  degli  interventi
realizzati al progetto approvato.
                              Art. 27.
                          Spese ammissibili
    Il  progetto  dovra'  essere  corredato,  per  ogni intervento di
informazione   e   formazione,   da   un  apposito  piano  contenente
l'elencazione  specifica  di  tutte  le  voci  di  spesa  previste  e
l'indicazione dell'importo complessivo.
    Nella tabella, allegato n. 2, sono indicate:
      le voci di spesa ammissibili per gli interventi informativi;
      le  voci di spesa ammissibili per gli interventi formativi e le
relative percentuali massime rispetto all'importo totale.
    Il   costo   orario  massimo  finanziabile  degli  interventi  di
informazione  e formazione per ciascun destinatario non potra' essere
superiore a L. 20.000.
                              Art. 28.
                        Criteri di priorita'
    Qualora  vengano  presentate  domande  di  finanziamento  per  un
importo  complessivamente  superiore alle risorse assegnate a livello
regionale,  agli  assi  di  finanziamento secondo la ripartizione del
precedente art. 22, verra' data priorita' ai progetti di informazione
e  formazione  rivolti  a destinatari che appartengono ad imprese che
svolgono  lavorazioni nelle quali il fenomeno infortunistico, secondo
i  dati in possesso dell'Istituto risulti, nell'ambito della regione,
piu' rilevante.
    In   caso   di   ulteriore  insufficienza  delle  risorse,  sara'
attribuita  priorita'  ai  progetti in relazione ai destinatari, alla
presenza   sia   dell'informazione   che  della  formazione  ed  alle
caratteristiche dei soggetti proponenti, attraverso l'attribuzione di
un punteggio secondo la tabella, allegato n. 3.
    Nel  caso  di  ulteriore parita' tra progetti in base ai predetti
criteri, si terra' conto della data di presentazione della domanda.
                              Art. 29.
      Finanziamento dei progetti per la produzione di prodotti
    Il  finanziamento  e' concesso dall'Istituto per la realizzazione
di  progetti  finalizzati  alla  produzione  di  strumenti e prodotti
informatici,  multimediali,  grafico  visivi  e  banche dati, a scopo
informativo  e  formativo,  da diffondere, gratuitamente o a costo di
produzione, a chiunque lo richieda.
    L'Istituto  finanziera'  ciascun progetto entro il limite massimo
di  300 milioni ed acquisira' i diritti e la proprieta' intellettuale
dei prodotti realizzati e/o da riprodurre.
    Il  finanziamento  potra'  riguardare  le fasi di progettazione e
realizzazione del prodotto ed eventualmente le fasi di duplicazione e
diffusione  sul  territorio  che  dovra'  avvenire  in forma gratuita
essendo i costi di produzione a carico dell'Istituto.
                              Art. 30.
                    Caratteristiche dei progetti
    I  progetti  relativi ai prodotti dovranno presentare le seguenti
caratteristiche:
      contenere l'individuazione dei soggetti destinatari;
      essere  rivolti alle figure elencate dagli articoli 21 e 22 del
decreto legislativo n. 626/1994 appartenenti ad una singola impresa o
a  piu'  imprese.  In  tale  ultimo  caso, i progetti dovranno essere
relativi   a   destinatari   appartenenti  ad  imprese  che  svolgono
lavorazioni classificate dall'Istituto nel medesimo gruppo di tariffa
dei premi;
      avere  contenuti riferiti ai processi produttivi, alle relative
tecnologie  ed  ai rischi presenti nelle aziende a cui appartengono i
destinatari dei prodotti;
      avere  contenuti,  nel  caso in cui i prodotti siano rivolti ai
rappresentanti  dei  lavoratori  per  la sicurezza ed agli incaricati
della  gestione delle emergenze, attinenti anche allo specifico ruolo
svolto  dai  predetti  soggetti  all'interno  del sistema di gestione
della sicurezza;
      essere  idonei,  nel  caso  di  interventi diretti ai datori di
lavoro  od  ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione,
ad   agevolare   lo  svolgimento  dell'attivita'  di  informazione  e
formazione in azienda;
      avere  contenuti  e  forme  comunicative adeguate al livello di
conoscenze dei destinatari;
      presentare, nel caso di prodotti informatici e multimediali, un
elevato    livello   di   fruibilita'   e   di   interattivita'   con
l'utilizzatore;
      avere un elevato grado di innovazione;
      presentare un elevato grado di esportabilita';
      prevedere,  qualora  si  riferiscano  oltre  che  alla  fase di
progettazione  e  realizzazione  del  prototipo anche alle successive
fasi   di  duplicazione  e  di  diffusione,  un  piano  analitico  di
diffusione  gratuita  del  prodotto  sul  territorio  in relazione ai
soggetti destinatari;
      essere rivolti ad un significativo bacino di utenza;
      contenere  le  modalita'  di  diffusione e di utilizzazione del
prodotto in relazione alla tipologia dei destinatari cui si rivolge;
      contenere  un  piano  analitico  dei  costi  che  si prevede di
sostenere;
      prevedere   una   pianificazione  in  termini  temporali  delle
attivita';
      essere  avviati  entro  tre  mesi  dalla  data di comunicazione
dell'ammissione  al  finanziamento e terminare entro i tempi indicati
nel progetto approvato;
      prevedere una valutazione di efficacia nel caso di prodotti con
finalita' formative.
                              Art. 31.
       Modalita' e termini per la presentazione delle domande
    Le domande relative al finanziamento dei progetti dovranno essere
presentate    alla   direzione   generale   dell'INAIL,   utilizzando
esclusivamente  la  modulistica  predisposta dall'Istituto, corredate
dalla  documentazione  utile  per  la  descrizione  del  prodotto  da
realizzare.
    Con  bando  dell'Istituto,  di  cui al precedente art. 9, saranno
indicati:
      la  data  di  decorrenza dei termini per la presentazione delle
domande;
      la modulistica;
      le istruzioni utili alla presentazione delle domande.
    I  termini  per  la  presentazione delle domande sono fissati nei
trenta  giorni successivi alla scadenza del quarantacinquesimo giorno
dalla data di pubblicazione del bando.
                              Art. 32.
           Procedura per la concessione del finanziamento
    Le  domande  di  finanziamento sono istruite, a livello centrale,
secondo  i  criteri  di  cui  al  successivo art. 33, da una apposita
commissione   istituita   presso  la  direzione  generale  dell'INAIL
composta da personale dell'Istituto e da professionalita' esterne con
specifiche  competenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro, anche in relazione agli aspetti formativi e comunicativi.
    Al  termine  della fase istruttoria, le domande saranno esaminate
dal  consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto  per la successiva
approvazione dei progetti.
    Il finanziamento sara' erogato secondo le seguenti modalita':
      nella  misura  del  10%  dell'importo  approvato,  a seguito di
presentazione   all'Istituto   di   apposita   attestazione  relativa
all'avvio delle attivita' di realizzazione del prodotto;
      nella  misura  del  90%,  al  termine  della  realizzazione del
progetto   a  seguito  di  presentazione  all'Istituto  del  prodotto
realizzato,  della  documentazione attestante le spese sostenute e di
una  dichiarazione  di  responsabilita' relativa alla conformita' del
prodotto  al  progetto  approvato  previa  positiva valutazione della
commissione prevista dal presente articolo.
                              Art. 33.
                      Valutazione dei progetti
    I prodotti saranno valutati secondo i seguenti criteri:
      ambito   lavorativo   dei   soggetti  destinatari,  attribuendo
priorita'  ai  progetti  rivolti  a  destinatari  che appartengono ad
imprese   che   svolgono   lavorazioni   nelle   quali   il  fenomeno
infortunistico,  in  base  ai dati in possesso dell'Istituto, risulti
piu' rilevante;
      grado  di  innovazione  rispetto  ai  prodotti e strumenti gia'
esistenti;
      numero dei soggetti destinatari;
      completezza   ed   adeguatezza   dei  contenuti  rispetto  agli
argomenti trattati;
      efficacia   comunicativa   in   relazione  alla  tipologia  dei
destinatari;
      livello di fruibilita' da parte dei destinatari;
      soggetti proponenti;
      livello  di  esportabilita'  dei  prodotti  in  relazione  alle
diverse esigenze prevenzionali presenti sul territorio nazionale.
    In  applicazione dei predetti criteri verra' attribuito a ciascun
progetto un punteggio secondo la tabella, allegato n. 4.
    L'attribuzione  dei  punteggi  determinera'  la formazione di una
graduatoria nazionale dei progetti presentati.
                              Art. 34.
                              Controlli
    L'INAIL  effettuera'  controlli  durante la fase di realizzazione
dei progetti informativi e formativi.
    A  tal  fine,  i  soggetti  proponenti  dovranno  preventivamente
comunicare all'Istituto la data di avvio delle attivita' previste dal
progetto    nonche'    gli    elementi   necessari   per   consentire
l'effettuazione dei predetti controlli.