Art. 3. Sono a carico delle universita' sedi di esami gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i trattamenti di missione da corrispondere ai membri delle commissioni giudicatrici e ai rappresentanti di cui all'art. 2.6 del decreto ministeriale 24 luglio 1996, per i quali si applicano le norme previste dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Roma, 18 settembre 2000 Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino Il Ministro della sanità Veronesi