Art. 3.
  Sono  a carico delle universita' sedi di esami gli oneri finanziari
connessi  allo  svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i
trattamenti  di missione da corrispondere ai membri delle commissioni
giudicatrici  e  ai  rappresentanti  di  cui all'art. 2.6 del decreto
ministeriale  24 luglio  1996,  per  i  quali  si  applicano le norme
previste   dal  decreto  ministeriale  15 ottobre  1999  adottato  di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
    Roma, 18 settembre 2000

                                 Il Ministro dell'università e della
                                  ricerca scientifica e tecnologica
                                              Zecchino

Il Ministro della sanità
        Veronesi