Art. 2. 1. L'attivita' di monitoraggio e controllo della sperimentazione e' affidata dal locale consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi CO.GE.MO., ad un istituto scientifico gia' riconosciuto che, trimestralmente, deve redigere una dettagliata relazione sullo stato della risorsa. 2. L'istituto scientifico segnala tempestivamente al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ed al CO.GE.MO. Monfalcone, ogni elemento che, nel corso della sperimentazione, possa influire negativamente sulla consistenza della risorsa "vongole" o sull'ambiente marino.