Art. 2.
  1. L'attivita' di monitoraggio e controllo della sperimentazione e'
affidata  dal  locale consorzio di gestione della pesca dei molluschi
bivalvi  CO.GE.MO., ad un istituto scientifico gia' riconosciuto che,
trimestralmente,  deve redigere una dettagliata relazione sullo stato
della risorsa.
  2.  L'istituto  scientifico  segnala  tempestivamente  al Ministero
delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca
e  dell'acquacoltura,  ed al CO.GE.MO. Monfalcone, ogni elemento che,
nel  corso  della sperimentazione, possa influire negativamente sulla
consistenza della risorsa "vongole" o sull'ambiente marino.