IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Vista l'istanza della ditta S.p.a. SIELTE tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati; Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000 con il quale e' stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta; Visto il parere dell'organo competente per territorio; Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art .19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 19 luglio 2000; Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento; Decreta: Art. 1. A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIELTE, con sede in San Gregorio di Catania (Catania), unita' di Agrigento, per un massimo di dieci unita' lavorative; Altavilla Vicentina (Vicenza), per un massimo di venti unita' lavorative; Bari, per un massimo di centoventisei unita' lavorative; Cagliari, per un massimo di trentadue unita' lavorative; Catanzaro-Catanzaro Lamezia Terme, per un massimo di sessantasette unita' lavorative; Citta' S. Angelo (Pescara) per un massimo di ottanta unita' lavorative; Cosenza, per un massimo di settanta unita' lavorative; Foggia, per un massimo di quindici unita' lavorative; Gazzi (Messina), per un massimo di cinque unita' lavorative; Limena (Pordenone) per un massimo di quaranta unita' lavorative; Montefiascone (Viterbo), per un massimo di ventotto unita' lavorative; Napoli, per un massimo di centonovantatre unita' lavorative; Novate Milanese (Milano), per un massimo di quarantaquattro unita' lavorative; Oristano, per un massimo di diciassette unita' lavorative; Palermo, per un massimo di trentasei unita' lavorative; Reggio Calabria, per un massimo di trentotto unita' lavorative; Roma - Direzione generale, via Lamaro, 15 - via Ponte delle VII Miglia, 223, per un massimo di duecentosessantaquattro unita' lavorative; Salerno, per un massimo di quarantuno unita' lavorative; San Gregorio di Catania (Catania), per un massimo di settantanove unita' lavorative; Sassari, per un massimo di quaranta unita' lavorative; Sulmona (L'Aquila), per un massimo di diciotto unita' lavorative; Torino, per un massimo di ventitre unita' lavorative; Trapani, per un massimo di tredici unita' lavorative; Vigliano Biellese (Biella), per un massimo di ventuno unita' lavorative, per il periodo dal 3 maggio 1999 al 2 novembre 1999. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1999 con decorrenza 3 maggio 1999.