Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1  e'  prorogato  per  il  periodo dal 3 novembre 1999 al 2
maggio  2000  unita'  di  Agrigento,  per  un massimo di dieci unita'
lavorative;  Altavilla  Vicentina  (Vicenza), per un massimo di venti
unita'  lavorative;  Bari,  per  un  massimo  di centoventisei unita'
lavorative;  Cagliari, per un massimo di trentadue unita' lavorative;
Catanzaro  - Catanzaro Lamezia Terme, per un massimo di sessantasette
unita'  lavorative;  Citta'  S.  Angelo  (Pescara)  per un massimo di
ottanta unita' lavorative; Cosenza, per un massimo di settanta unita'
lavorative;  Foggia,  per  un  massimo di quindici unita' lavorative;
Gazzi  (Messina),  per un massimo di cinque unita' lavorative; Limena
(Pordenone)   per   un   massimo   di   quaranta  unita'  lavorative;
Montefiascone   (Viterbo),   per   un   massimo  di  ventotto  unita'
lavorative;   Napoli,   per  un  massimo  di  centonovantatre  unita'
lavorative;   Novate   Milanese   (Milano),   per   un   massimo   di
quarantaquattro  unita'  lavorative;  Oristano,  per  un  massimo  di
diciassette  unita'  lavorative; Palermo, per un massimo di trentasei
unita'  lavorative;  Reggio  Calabria,  per  un  massimo di trentotto
unita'  lavorative;  Roma  - Direzione generale, via Lamaro, 15 - via
Ponte    delle    VII    Miglia,    223,    per    un    massimo   di
duecentosessantaquattro unita' lavorative; Salerno, per un massimo di
quarantuno  unita' lavorative; San Gregorio di Catania (Catania), per
un massimo di settantanove unita' lavorative; Sassari, per un massimo
di  quaranta unita' lavorative; Sulmona (L'Aquila), per un massimo di
diciotto unita' lavorative; Torino, per un massimo di ventitre unita'
lavorative;  Trapani,  per  un  massimo di tredici unita' lavorative;
Vigliano   Biellese  (Biella),  per  un  massimo  di  ventuno  unita'
lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata il 22 dicembre 1999 con decorrenza 3
novembre 1999.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale
n. 28731 del 4 agosto 2000.
    Roma, 31 agosto 2000
                                         Il direttore generale: Daddi