Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' prorogato per il periodo dal 3 novembre 1999 al 2 maggio 2000 unita' di Agrigento, per un massimo di dieci unita' lavorative; Altavilla Vicentina (Vicenza), per un massimo di venti unita' lavorative; Bari, per un massimo di centoventisei unita' lavorative; Cagliari, per un massimo di trentadue unita' lavorative; Catanzaro - Catanzaro Lamezia Terme, per un massimo di sessantasette unita' lavorative; Citta' S. Angelo (Pescara) per un massimo di ottanta unita' lavorative; Cosenza, per un massimo di settanta unita' lavorative; Foggia, per un massimo di quindici unita' lavorative; Gazzi (Messina), per un massimo di cinque unita' lavorative; Limena (Pordenone) per un massimo di quaranta unita' lavorative; Montefiascone (Viterbo), per un massimo di ventotto unita' lavorative; Napoli, per un massimo di centonovantatre unita' lavorative; Novate Milanese (Milano), per un massimo di quarantaquattro unita' lavorative; Oristano, per un massimo di diciassette unita' lavorative; Palermo, per un massimo di trentasei unita' lavorative; Reggio Calabria, per un massimo di trentotto unita' lavorative; Roma - Direzione generale, via Lamaro, 15 - via Ponte delle VII Miglia, 223, per un massimo di duecentosessantaquattro unita' lavorative; Salerno, per un massimo di quarantuno unita' lavorative; San Gregorio di Catania (Catania), per un massimo di settantanove unita' lavorative; Sassari, per un massimo di quaranta unita' lavorative; Sulmona (L'Aquila), per un massimo di diciotto unita' lavorative; Torino, per un massimo di ventitre unita' lavorative; Trapani, per un massimo di tredici unita' lavorative; Vigliano Biellese (Biella), per un massimo di ventuno unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1999 con decorrenza 3 novembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 28731 del 4 agosto 2000. Roma, 31 agosto 2000 Il direttore generale: Daddi