Art. 2. A) E' autorizzata, per il periodo dal 1o luglio 1997 al 30 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla societa' La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unita' di Quartu S. Elena (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 478 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 17 lavoratori su un organico di 35 unita'. B) E' autorizzata, per il periodo dal 1o luglio 1997 al 30 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla societa' La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unita' di Quartu S. Elena (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 287 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 35 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla societa' La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 agosto 2000 Il direttore generale: Daddi