Art. 2.
  A)  E'  autorizzata, per il periodo dal 1o giugno 1997 al 31 maggio
1998  la  corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984  n.  726,  convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori,
occupati  a  tempo  pieno,  dipendenti  dalla  societa' La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino  UPIM,  con  sede  in Milano, unita' di Carbonia
(Cagliari),   per   i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'   che   stabilisce  per  il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario  di  lavoro  fino  ad un massimo di 283 ore di
lavoro,  articolate  su  settimane intere di sospensione e su singole
giornate  lavorative, nei confronti di un massimo di 17 lavoratori su
un organico di 34 unita'.
  B)  E'  autorizzata, per il periodo dal 1o giugno 1997 al 31 maggio
1998,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863,  nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori,
occupati  a  tempo  parziale, dipendenti dalla societa' La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino  UPIM,  con  sede  in Milano, unita' di Carbonia
(Cagliari),   per   i  quali  a'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'   che   stabilisce  per  il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario  di  lavoro  fino  ad  un  massimo di 169 ore,
articolate  su  settimane intere di sospensione e su singole giornate
lavorative,   riproporzionata  in  base  all'effettiva  articolazione
dell'orario  di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16
lavoratori, su un organico di 34 unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  ha  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
societa'  La  Rinascente  S.p.a.  -  Magazzini  UPIM,  il particolare
beneficio  previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996,  n.  608,  nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto
conto  dei  criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale
dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 agosto 2000
                                         Il direttore generale: Daddi