IL DIRIGENTE GENERALE
            del Dipartimento delle professioni sanitarie,
           delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e
           dell'assistenza sanitaria di competenza statale

  Visto  il  decreto  ministeriale  del  9 aprile  1999  con il quale
l'azienda  ospedaliera  "San  Giovanni  Battista" di Torino, e' stata
autorizzata   ad   espletare  attivita'  di  trapianto  combinato  di
rene-pancreas e fegato-renepancreas da cadavere, a scopo terapeutico;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera  "San Giovanni Battista" di Torino in data 7 luglio 2000,
intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario
nell'e'quipe   gia'   autorizzata   all'espletamento  delle  predette
attivita', con il sopracitato decreto ministeriale;
  Considerato  che  in  base  agli  atti  istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno
1977,  n.  409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione  della
sopracitata legge;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 9 novembre
1994,  n.  694,  che  approva  il  regolamento  recante  norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha
disposto,   in   via   provvisoria,   in   ordine  al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Viste  le  ordinanze  31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro
della sanita', che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza
di cui sopra;
  Ritenuto,  in  conformita'  alle disposizioni recate dall'ordinanza
1o giugno  1999,  convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali,
rispettivamente in data 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000, di limitare
la  validita' temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni
che  la  regione  Piemonte adottera', ai sensi dell'art. 16, comma 1,
della legge 1o aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda   ospedaliera  "San  Giovanni  Battista"  di  Torino,  e'
autorizzata ad includere nell'e'quipe responsabile delle attivita' di
trapianto   combinato   di  renepancreas  e  fegato-rene-pancreas  da
cadavere,  a  scopo  terapeutico,  di cui al decreto ministeriale del
9 aprile 1999, il seguente sanitario:
    Lupo  dott.  Francesco,  dirigente medico di primo livello presso
l'U.O.A.  chirurgia  generale  "C"  -  Centro  trapianto  di  fegato,
dell'azienda ospedaliera "San Giovanni Battista" di Torino.