IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale Visto il decreto ministeriale del 9 aprile 1999 con il quale l'azienda ospedaliera "San Giovanni Battista" di Torino, e' stata autorizzata ad espletare attivita' di trapianto combinato di rene-pancreas e fegato-renepancreas da cadavere, a scopo terapeutico; Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera "San Giovanni Battista" di Torino in data 7 luglio 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'e'quipe gia' autorizzata all'espletamento delle predette attivita', con il sopracitato decreto ministeriale; Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Vista la legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti; Vista l'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti; Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro della sanita', che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra; Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1o giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, rispettivamente in data 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Piemonte adottera', ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91; Decreta: Art. 1. L'azienda ospedaliera "San Giovanni Battista" di Torino, e' autorizzata ad includere nell'e'quipe responsabile delle attivita' di trapianto combinato di renepancreas e fegato-rene-pancreas da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 9 aprile 1999, il seguente sanitario: Lupo dott. Francesco, dirigente medico di primo livello presso l'U.O.A. chirurgia generale "C" - Centro trapianto di fegato, dell'azienda ospedaliera "San Giovanni Battista" di Torino.