Articolo 2 1. I vaccini influenzali di cui al precedente articolo 1 devono essere costituiti, per la stagione 2000-200 1, da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi: - un virus equivalente al ceppo A/Mosca/10/99 (H3N2); - un virus equivalente al ceppo A/Nuova Caledonia/20/99 (H1N1); - un virus equivalente al ceppo B/Beijing/184/93. 2. Ogni vaccino deve rispettare i requisiti previsti dalla Farmacopea Europea e deve contenere 15 µg di emoagglutinina per ceppo e per dose. 3. Il limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% del controllo di attivita' deve indicare un contenuto di almeno 12 µg di emoagglutinina per ceppo e per dose.