Articolo 2

1.  I  vaccini  influenzali  di  cui  al precedente articolo 1 devono
essere  costituiti,  per  la  stagione 2000-200 1, da antigeni virali
preparati dai seguenti ceppi:

- un virus equivalente al ceppo A/Mosca/10/99 (H3N2);

- un virus equivalente al ceppo A/Nuova Caledonia/20/99 (H1N1);

- un virus equivalente al ceppo B/Beijing/184/93.

2. Ogni vaccino deve rispettare i requisiti previsti dalla Farmacopea
Europea  e  deve  contenere  15  µg di emoagglutinina per ceppo e per
dose.

3.  Il  limite  inferiore  dell'intervallo  di  confidenza al 95% del
controllo  di attivita' deve indicare un contenuto di almeno 12 µg di
emoagglutinina per ceppo e per dose.