Articolo 3 1. Gli stampati attualmente approvati dei prodotti medicinali riportati all'articolo 1 devono essere modificati conformemente a quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2. 2. Gli stampati di cui al precedente comma, inoltre, devono essere conformi al modello standard approvato dalla Commissione Unica del Farmaco nella seduta dei 23-24 maggio, riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, e a quanto previsto dalla Farmacopea Europea e dalla linea guida dell'Unione Europea (CPMP) sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali; in caso di particolari motivate esigenze gli stampati di singoli prodotti medicinali possono contenere elementi differenziali rispetto al modello standard previo parere favorevole della Commissione Unica del Farmaco e conseguente autorizzazione. 3. Le aziende titolari di AIC dei prodotti riportati al precedente articolo 1 devono presentare, entro 30 giorni dalla data del presente decreto, una copia degli stampati corredata dall'autocertificazione di conformita' a quanto previsto dal presente articolo.