Art. 3.
  1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in  ciascuna  sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).
  2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il
rispetto  del  limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996,  n.  108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istituzioni
per  la  rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della
legge   sull'usura"  emanate  dalla  Banca  d'Italia  e  dall'Ufficio
italiano dei cambi".
  3. La  Banca  d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per
il  trimestre  1 luglio 2000 - 30 settembre 2000 alla rilevazione dei
tassi   effettivi   globali  medi  praticati  dalle  banche  e  dagli
intermediari  finanziari con riferimento alle categorie di operazioni
indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 20 settembre 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 settembre 2000
                                        Il dirigente generale: Lauria