Art. 2.
  1.  Coloro  i  quali  intendano avvalersi della protezione a titolo
transitorio,  concessa  alle  condizioni  di cui al presente decreto,
devono  assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato
con il decreto ministeriale 12 maggio 2000, citato nelle premesse.
  2.  Fermo  restando  il diritto dei soggetti utilizzatori della DOP
"Salame  Brianza",  registrata  con regolamento (CE) n. 1107/96 della
Commissione  del  12 giugno  1996, di accedere alla certificazione di
conformita'  alla  disciplina  di  produzione  da  esso  prevista, la
certificazione  di  conformita'  rilasciata  dal  predetto  organismo
privato  ai  sensi  del  primo comma dovra' contenere gli estremi del
presente decreto.
  3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale
mancata   registrazione   comunitaria  della  modifica  richiesta  al
disciplinare  di  produzione  di  origine  protetta  "Salame Brianza"
ricade  sui  soggetti  che  si  avvalgono  della  protezione a titolo
transitorio di cui all'art. 1.