(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A

 UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITE' DE LA VALLE'E D'AOSTE
                          STATUTO DI ATENEO
                              TITOLO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               CAPO I
          ISTITUZIONE DELL'UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA
                         PRINCIPI DIRETTIVI

Art.   1   -  Istituzione  dell'Universita'  non  statale  legalmente
riconosciuta della Valle d'Aosta


1. E  istituita,  in  Aosta,  l'Universita'  della  Valle  d'Aosta  -
   Universite'  de  la  Valle'e  d'Aoste.  L'Universita'  della Valle
   d'Aosta,  di  seguito  denominata  Universita',  e'  abilitata  al
   rilascio  di titoli di studio universitari aventi valore legale ai
   sensi delle norme nazionali e comunitarie vigenti.

2. L'Universita'  opera  nell'ambito  delle norme di cui all'art. 33,
   ultimo  comma,  della Costituzione e delle leggi che espressamente
   riguardano   le  universita'  non  statali  nonche'  dei  principi
   generali  della  legislazione  in materia universitaria, in quanto
   compatibili.

                     Art. 2 - Principi generali

1. L'Universita'  sviluppa  e  diffonde  la  cultura,  le  scienze  e
   l'istruzione  superiore  attraverso l'esercizio inscindibile delle
   attivita' di ricerca e di insegnamento.

2. Concorre,   nella   propria  autonomia,  all'individuazione  e  al
   perseguimento  degli  obiettivi  della  crescita culturale e dello
   sviluppo socio-economico del territorio.

3. Nell'ambito   della  sua  vocazione  internazionale,  promuove  la
   cooperazione  culturale  e scientifica nazionale e internazionale;
   favorisce  l'integrazione  europea  delle strutture universitarie,
   facilita   la  mobilita'  dei  docenti  e  degli  studenti  ed  il
   riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici.

           Art. 3 - Liberta' di ricerca e di insegnamento

1. L'Universita',  nel  perseguimento  dei  propri fini istituzionali
   assicura liberta' di ricerca e di insegnamento.

2. L'attivita'  di  ricerca,  che  trova nell'Universita' la sua sede
   primaria,   e'   compito   qualificante   di   ogni  professore  e
   ricercatore.  L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento
   ai   singoli   docenti  e  garantisce,  altresi',  autonomia  alle
   strutture didattiche, nei limiti previsti dal presente statuto.

3. ogni  valutazione  sull'attivita'  di ricerca e di insegnamento e'
   esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti.

4. Il  Comitato  dei  garanti  presenta  periodicamente  al Consiglio
   dell'Universita'  e  al  Senato  accademico,  riuniti  in apposita
   seduta   congiunta,   una  relazione  sullo  stato  dell'attivita'
   didattica e di ricerca e sulla qualita' dei risultati raggiunti.

        Art. 4 - Diritto allo studio e servizi agli studenti

1. L'Universita'  organizza  i  propri  servizi  in  modo  da rendere
   effettivo  e  proficuo  lo  studio  universitario  e  si impegna a
   favorire   quanto  consenta  di  migliorare  le  condizioni  degli
   studenti nell'Ateneo.

2. Il  regolamento didattico di Ateneo definisce le diverse tipologie
   di  studenti  sulla base di standard qualitativi e quantitativi di
   impegno  dedicato all'Universita' e allo studio universitario. Gli
   interventi   per   l'attuazione  del  diritto  allo  studio  e  la
   disciplina della partecipazione agli organi collegiali sono tenuti
   ad operarvi adeguato riferimento, anche con riguardo all'effettiva
   osservanza dei principi di cui al successivo art. 5.

3. L'Universita'  promuove  le attivita' culturali e ricreative degli
   studenti     attraverso    apposite    forme    organizzative    e
   rappresentative, convenzionandosi con gli enti pubblici e privati,
   nonche' con le associazioni, operanti in tali ambiti.

4. L'Universita'  collabora  alla promozione delle attivita' sportive
   tramite  apposite convenzioni con enti locali e nazionali preposti
   all'attuazione dello sport in ambito universitario.

              Art 5 - Principi comuni di comportamento

1. Il  personale  docente  e  tecnico-amministrativo  e  gli studenti
   riconoscono   come   comuni  i  seguenti  principi  e  criteri  di
   comportamento:
a) osservanza del presente statuto e impegno personale ad operare per
   la sua attuazione;
b) rispetto   reciproco  come  richiesto  dalla  comune  appartenenza
   all'istituzione   universitaria   e   dalla  consapevolezza  della
   funzione che essa assolve nella societa';
c) rispetto   dei  luoghi,  delle  strutture  e  dei  beni  destinati
   dall'Ateneo  all'attivita'  didattica  e  di ricerca ed ai servizi
   generali, preservandone la funzionalita' e il decoro.

2. I docenti, inoltre, riconoscono i valori:

a) della cooperazione in materia di attivita' scientifica, nei limiti
   consentiti dai caratteri della ricerca;
b) dell'adempimento  dei  doveri  accademici  e  della collaborazione
   nell'attivita' didattica.

3. Gli studenti si impegnano alla frequenza degli insegnamenti e alla
   diligenza   nello   studio,   alla  collaborazione  con  le  altre
   componenti  universitarie  e  all'impegno fattivo negli organi ove
   sia  richiesta  la  loro  presenza. A tali fini il Consiglio degli
   studenti  puo'  adottare  la  carta dei diritti e dei doveri degli
   studenti di cui all'art. 19.

4. Il  personale tecnico-amministrativo concorre alla piu' efficiente
   utilizzazione  delle  risorse  rese disponibili dall'Universita' e
   alla piu' efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima.

         Art. 6 - Principi relativi all'attivita' accademica

1. L'Universita'   adotta   il  metodo  della  programmazione  e  del
   controllo di gestione.

2. Il    controllo   di   gestione   si   fonda   sulla   valutazione
   dell'economicita', dell'efficienza e dell'efficacia dell'attivita'
   svolta   mediante  indicatori  atti  a  rappresentare  le  risorse
   impiegate,  le  modalita'  della  loro utilizzazione e i risultati
   ottenuti,  nonche'  il  grado  di  realizzazione  degli  obiettivi
   assegnati.

3. I  risultati  del controllo di gestione debbono formare oggetto di
   apposita  valutazione  nelle  successive  determinazioni riservate
   agli  organi  di  governo  dell'Universita',  anche  ai fini della
   ripartizione delle risorse.

4. L'attivita'   dell'Universita'   si   ispira   ai  principi  della
   responsabilita'  individuale  nell'attuazione delle decisioni, del
   controllo  della  regolarita'  degli  atti posti in essere e della
   verifica dei risultati raggiunti.

            Art. 7 - Principi relativi all'organizzazione

1. L'organizzazione  dell'Universita' ha come compito primario quello
   di  assicurare piena funzionalita' all'espletamento dell'attivita'
   didattica e di ricerca.

2. A tal fine, l'organizzazione e' ispirata ai principi della:
a) articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche,
   di  ricerca  e  di  servizio  in funzione della peculiarita' delle
   situazioni in cui operano;
b) delegabilita'  delle  funzioni spettanti agli organi monocratici e
   collegiali,  salvo  quelle  ritenute  necessarie  all'assolvimento
   della funzione attribuita all'organo stesso dal presente statuto;

c) collaborazione con soggetti esterni per l'assolvimento dei compiti
   di  cui  al  primo  comma,  anche  tramite  la partecipazione agli
   organismi previsti all'art. 36.

                               CAPO II

                           FONTI NORMATIVE

              Art. 8 - Statuto e Regolamenti di Ateneo

1. Il  presente  statuto  e'  espressione fondamentale dell'autonomia
   dell'Universita'   secondo   i   principi   dell'art.   33   della
   costituzione.   La   sua   revisione  e'  proposta  dal  Consiglio
   dell'Universita'  o dal Senato accademico ed e' deliberata dai due
   organi  in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei rispettivi
   componenti.

2. I   regolamenti   di   Ateneo  sono  emanati  dal  Rettore  previa
   approvazione a maggioranza assoluta dei componenti:
- del  Consiglio  dell'Universita', per quanto attiene al regolamento
  per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
- del Senato accademico, per quanto riguarda il regolamento didattico
  di Ateneo.

3. Il   Consiglio  dell'Universita'  puo'  adottare,  per  specifiche
   materie  e  sentito il Senato accademico, ulteriori regolamenti di
   Ateneo dichiarandone espressamente la natura.

                Art. 9 - Regolamenti delle strutture

1. I  regolamenti  delle  strutture  didattiche  e  di  ricerca  sono
   adottati  dai  rispettivi  Consigli  a  maggioranza  assoluta  dei
   componenti,  trasmessi  per  l'approvazione al Senato accademico e
   emanati con decreto del Rettore.

2. Lo  statuto e il regolamento didattico di Ateneo entrano in vigore
   il   quindicesimo   giorno  successivo  alla  pubblicazione  sulla
   Gazzetta   Ufficiale.   Gli   altri  regolamenti  di  Ateneo  e  i
   regolamenti  delle  strutture  didattiche  e di ricerca entrano in
   vigore  il  quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione
   sul  Bollettino  ufficiale  dell'Universita',  salvo  che  non sia
   diversamente stabilito.

                              CAPO III

                   ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA'

                      Art. 10 - Origanizzazione

1. Sono   organi   di  governo:  il  Consiglio  dell'Universita',  il
   Presidente  del  Consiglio dell'Universita', il Rettore, il Senato
   accademico.

2. E'  organo  consultivo  e  di  proposta degli organi di governo il
   Consiglio degli studenti.

3. Sono  strutture didattiche: l'Area didattica, che puo' articolarsi
   in   corsi   di   studio   di   formazione   universitaria   e  di
   specializzazione post-lauream.

4. Sono strutture di ricerca i Dipartimenti.

5. Sono  strutture di servizio e di amministrazione dell'Universita':
   la  direzione accademica e la direzione amministrativa che possono
   articolarsi  in  uffici  dislocati  presso  le  singole  strutture
   didattiche e di ricerca.

6. E'  organo  di  controllo il Collegio dei revisori dei conti. Sono
   organi   di   valutazione:   il   Nucleo   di   valutazione,   per
   l'organizzazione  e  l'attivita' amministrativa, e il Comitato dei
   garanti, per le attivita' didattiche e di ricerca.

7. Con  apposita delibera del Consiglio dell'Universita', adottata in
   conformita' al piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, potranno
   essere costituite altre strutture nei casi in cui si dimostri, con
   specifica  motivazione  e verifiche periodiche, che le attivita' e
   le  finalita'  previste non possono essere attuate dalle strutture
   esistenti.  La  costituzione  di  nuove  strutture didattiche e di
   ricerca e' deliberata su proposta del Senato accademico.

                  Art. 11 - Fonti di finanziamento

1. Le  fonti  di  finanziamento  dell'Universita'  sono costituite da
   finanziamenti e contributi dello Stato e della Regione della Valle
   d'Aosta,   dall'eventuale  partecipazione  a  progetti  dell'U.E.,
   nonche'  dai  beni,  contributi,  sovvenzioni  e fondi devoluti da
   soggetti pubblici o privati a qualunque titolo.

2. Le   entrate   proprie  sono  costituite  da  tasse  e  contributi
   universitari e da redditi conseguenti a prestazioni.

                              TITOLO II

                  ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'

          Art. 12 - Consiglio dell'universita' - Competenze

1. Il    Consiglio   dell'Universita'   sovrintende   alla   gestione
   amministrativa,         finanziaria,        economico-patrimoniale
   dell'Universita'.

2. In particolare, esercita le seguenti competenze:
a) determina  gli  indirizzi generali di sviluppo dell'Universita' in
   funzione delle finalita' istituzionali;
b) approva    il   piano   pluriennale   di   sviluppo   dell'Ateneo,
   limitatamente  ai  profili  concernenti  le  risorse finanziarie e
   coerentemente con gli indirizzi generali di sviluppo,
c) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, sulla base del
   piano  pluriennale  di sviluppo, il programma annuale di attivita'
   per  quanto  riguarda  l'acquisizione  delle risorse e la migliore
   utilizzazione delle strutture esistenti;
d) predispone,   in   conformita'  ai  criteri  formulati  dal  piano
   pluriennale   di   sviluppo,   il   piano   di  sviluppo  edilizio
   dell'Universita' e approva i relativi interventi attuativi;

e) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Universita';

f) approva  le  convenzioni  per  la collaborazione scientifica e gli
   accordi  finalizzati  alla  realizzazione  del  piano  della  rete
   didattica  di  cui  all'art.  24,  comma  1,  e delega un Comitato
   ristretto per la loro attuazione;

g) nomina, con decreto del Presidente, il Rettore, su una rosa di tre
   nominativi   proposta   dal   Senato  accademico,  e  composta  da
   professori  ordinari dell'Universita' e da almeno uno scelto al di
   fuori  dell'Universita'  della  Valle  d'Aosta tra personalita' di
   alto   valore  culturale  e  scientifico  riconosciuto  a  livello
   internazionale;

h) approva  il  regolamento  per  l'amministrazione,  la finanza e la
   contabilita';

i) approva  e  delibera  le  modificazioni all'organico di Ateneo del
   personale docente e tecnico-amministrativo;

j) disciplina l'organizzazione dei servizi di supporto alla didattica
   e  alla ricerca e il trattamento giuridico-economico del personale
   ad essi addetto, deliberandone le nomine e le assunzioni;

k) nomina  i  professori  di  ruolo e i professori a contratto con il
   procedimento previsto all'art. 37, comma 2;

l) conferisce, previa approvazione del Senato accademico e verificata
   la  disponibilita'  delle risorse finanziarie, l'affidamento degli
   insegnamenti  e  i  contratti  di  collaborazione  alle  attivita'
   didattiche e di ricerca di cui all'art. 38;

m) nomina  il direttore dei servizi amministrativi e il direttore dei
   servizi accademici;

n) delibera,  su  proposta del Senato accademico, l'attivazione delle
   strutture didattiche e di ricerca previa verifica del rispetto dei
   criteri di cui all'art. 10, comma 7;

o) delibera,  sentito  il  Senato  accademico, sulla ripartizione dei
   finanziamento per la ricerca;

p) designa, a norma dell'art. 40, il Collegio dei revisori dei conti;

q) designa  i  membri  del  Nucleo  di valutazione e del Comitato dei
   garanti cosi' come previsto agli artt. 41 e 42;

r) delibera   sulle  modalita'  e  sui  limiti  di  ammissione  degli
   studenti,   su   proposta   del   Senato   accademico  e  valutata
   l'adeguatezza   delle   strutture   scientifiche,   didattiche   e
   logistiche;

s) delibera  sull'ammontare delle tasse di iscrizione, sui contributi
   ed eventuali oneri;

t) propone  modifiche  al  presente  statuto  e le approva secondo il
   procedimento previsto all'art. 8, comma 1;

u) delibera su ogni altra questione di interesse dell'Universita' non
   demandata ad altri organi dal presente statuto.

         Art. 13 - Consiglio dell'Universita' - Composizione

1. Il  Consiglio  dell'Universita' e' presieduto dal Presidente della
   Giunta   regionale  o  in  sua  assenza  dall'Assessore  regionale
   all'Istruzione e alla Cultura ed e' composto:
a) dal Rettore;
b) da  un  dirigente  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
   scientifica e tecnologica;
c) dall'Assessore regionale all'Istruzione e alla Cultura;
d) dal  Sindaco  della  citta' di Aosta o un suo delegato Assessore a
   cio' specificamente designato;
e) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali o un suo
   delegato a cio' specificamente designato;
f) da  un  membro  nominato  dall'Associazione dei sindaci dei comuni
   della Valle d'Aosta;
g) da   un   membro   nominato   dalla  Consulta  permanente  per  la
   salvaguardia della lingua e della cultura Walser;
h) da  tre membri nominati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta
   tra  persone  di  alta  qualificazione culturale e di riconosciuta
   competenza gestionale-amministrativa.

Possono,  altresi'  far  parte del Consiglio rappresentanti di enti e
soggetti  privati che si impegnino a contribuire, per tutta la durata
in   carica   del   Consiglio,   al   bilancio  dell'Universita'  con
l'erogazione  di  fondi  non  finalizzati.  Tali  membri,  in  numero
complessivamente  non  superiore  a  tre,  sono nominati dalla Giunta
regionale  della  Valle d'Aosta su unitaria designazione degli enti e
soggetti privati che si impegnano alla contribuzione.

2. Alle  sedute  del  Consiglio partecipano, con solo diritto di voto
   consultivo, il direttore dei servizi amministrativi e il direttore
   dei servizi accademici.

3. I componenti del Consiglio rimangono in carica tre anni accademici
   e  possono  essere  confermati  per  una sola volta. I componenti,
   identificati  in  ragione  dell'ufficio ricoperto, fanno parte del
   Consiglio per la durata del loro mandato.

        Art. 14 - Consiglio dell'Universita' - Funzionamento

1. Il Consiglio e' convocato dal Presidente, in via ordinaria, almeno
   una  volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia
   richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

2. Consiglio  puo'  costituire  uno  o  piu'  Comitati ristretti, cui
   demandare l'esame di specifiche materie.

3. Le  modalita'  di  funzionamento  del Consiglio sono stabilite dal
   regolamento   interno   approvato   a   maggioranza  assoluta  dei
   componenti.

         Art. 15 - Presidente del Consiglio dell'Universita'

1. Il Presidente del Consiglio dell'Universita' convoca e presiede le
   adunanze  del  Consiglio  stesso  e  dei  Comitati  ristretti, ove
   costituiti.

2. In particolare:
a) cura  l'esecuzione  delle deliberazioni del Consiglio, fatta salva
   la  competenza  del Rettore in materia di ricerca scientifica e di
   didattica;
b) adotta,  in  caso  di  necessita'  e  di urgenza, provvedimenti di
   competenza  del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per
   la ratifica nella prima riunione successiva;
c) ha la rappresentanza legale dell'Universita'.

                           Art 16- Rettore

1. Il  Rettore  resta  in carica per un quadriennio accademico e puo'
   essere confermato una sola volta.

2. Il  Rettore  rappresenta  l'Universita'  nelle  sedi accademiche e
   della ricerca scientifica.

In particolare:
a) convoca   e  presiede  il  Senato  accademico  e  ne  assicura  il
   coordinamento con il Consiglio dell'Universita';
b) cura l'esecuzione delle deliberazione del Senato accademico;
c) fa  parte  di  diritto,  per  la durata del mandato, del Consiglio
   dell'Universita' e dei Comitati ristretti, ove costituiti;
d) presenta,  all'inizio  di  ogni  anno  accademico,  una  relazione
   pubblica sullo stato dell'Ateneo;
e) nomina  il  Coordinatore  dell'Area  didattica,  i  Presidenti dei
   Consigli di corso di studio e i Direttori dei Dipartimenti, eletti
   dai rispettivi Consigli;
f) esercita   le   attribuzioni  specificamente  attribuitegli  dallo
   statuto e dai regolamenti.

3. In  caso  di  necessita'  e  indifferibile urgenza puo' assumere i
   necessari  provvedimenti  amministrativi  di competenza del Senato
   accademico    riferendone,   per   la   ratifica,   nella   seduta
   immediatamente successiva.

              Art. 17 - Senato accademico - Competenze

1. Il  Senato  accademico  esercita tutte le competenze relative alla
   programmazione  e al coordinamento delle attivita' didattiche e di
   ricerca  dell'Ateneo,  fatte  salve  le attribuzioni delle singole
   strutture didattiche e di ricerca.

2. In particolare:
a) adotta  il  piano  pluriennale  di  sviluppo  dell'Ateneo  per  le
   attivita' di ricerca e di offerta didattica;
b) predispone  ed approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico,
   il  programma  annuale  per  l'attivita'  didattica e scientifica,
   sulla base del piano pluriennale di sviluppo;
c) adotta  il piano della rete didattica di cui all'art. 24, comma 1,
   e   conseguentemente  propone  al  Consiglio  dell'Universita'  la
   conclusione  degli  accordi  di collaborazione e delle convenzioni
   finalizzati alla sua realizzazione;
d) approva il regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti interni
   adottati dalle strutture didattiche e di ricerca;
e) disciplina  le procedure di selezione dei professori a contratto e
   per  l'assegnazione  degli  assegni e contratti di ricerca e delle
   collaborazioni didattiche;
f) ripartisce  tra  le singole strutture didattiche e scientifiche le
   risorse  di  personale, ivi comprese quelle di cui alla lettera i)
   del precedente art. 12;
g) approva  la  nomina  dei  professori  di  ruolo e dei professori a
   contratto su proposta dei Consigli di Dipartimento;
h) approva,  su  proposta delle strutture competenti, il conferimento
   degli  incarichi di collaborazione e dei contratti di cui all'art.
   38,  fatte  salve  le competenze del Consiglio dell'Universita' in
   merito alla verifica delle disponibilita' finanziarie;
i) delibera  sulle  modalita'  di  elezione  dei membri del Consiglio
   degli studenti;
j) delibera,  ai  sensi  dell'art.  32, comma 4, sulle condizioni per
   l'istituzione e la disattivazione dei Dipartimenti;
k) designa  i  membri  del  Nucleo  di valutazione e del Comitato dei
   garanti, cosi' come previsto agli artt. 41 e 42;

l) delibera, ai sensi dell'art. 42, sulle modalita' di designazione e
   sulle funzioni del Comitato dei garanti;

m)propone al Consiglio dell'Universita' l'attivazione delle strutture
   didattiche  e  di  ricerca, in conformita' al piano pluriennale di
   sviluppo  dell'Ateneo  e  nel rispetto dei criteri di cui all'art.
   10, comma 7;
n) propone  al  Consiglio dell'Universita' le modalita' di ammissione
   degli  studenti  ai singoli corsi, sentite le strutture didattiche
   competenti.

     Art. 18 - Senato accademico - Composizione e funzionamento

1. Il Senato accademico e' composto:
a) dal Rettore;
b) dal Coordinatore dell'Area didattica;
c) dai Presidenti dei Consigli di corso di studio;
d) dai Direttori dei Dipartimenti;
e) dai  Direttori  delle  strutture  abilitate  a  rilasciare  titoli
   post-lauream attivate nell'Ateneo;
f) da  un  professore  a  contratto  per  ogni Dipartimento attivato,
   eletto dal Consiglio di Dipartimento;
g) da  due  docenti,  uno italiano e uno di altro paese comunitario o
   straniero,  cooptati dal Senato stesso per tutta la durata del suo
   mandato  tra  personalita'  altamente  qualificate  ed  esperte di
   cooperazione  internazionale  nell'ambito  della didattica e della
   ricerca scientifica.

2. Alle sedute del Senato accademico partecipano, con solo diritto di
   voto  consultivo,  il  direttore  dei  servizi amministrativi e il
   direttore dei servizi accademici.

3. Il  Senato  accademico  e'  convocato dal Rettore in via ordinaria
   almeno  una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne
   faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

4. I  componenti  elettivi e cooptati dal Senato accademico rimangono
   in  carica tre anni accademici e possono essere confermati per una
   sola volta.

5. Le   modalita'   di   funzionamento  del  Senato  accademico  sono
   disciplinate  nel  regolamento  interno  approvato  a  maggioranza
   assoluta dei componenti.

                 Art. 19 - Consiglio degli studenti

1. Il  Consiglio  degli studenti e' un organo di rappresentanza degli
   studenti a livello di Ateneo; ha funzioni propositive ed e' organo
   consultivo degli organi di governo dell'Ateneo.

2. E'  composto  da  non  piu'  di  dieci membri tra cui gli studenti
   eletti  nel  Consiglio dell'Area didattica e nei Consigli di corso
   di  studio.  Con  delibera  del Senato accademico sono definiti il
   numero  e le modalita' di elezione degli altri membri tenuto conto
   del numero complessivo degli studenti.

3. Il  Consiglio degli studenti esprime pareri agli organi competenti
   sulle seguenti materie:
a) piano pluriennale di sviluppo;
b) programmi annuali per la didattica;
c) regolamento didattico di ateneo;
d) determinazioni di contributi e tasse a carico degli studenti;
e) interventi di attuazione del diritto allo studio.

4. Puo' esprimere, altresi', il proprio parere su ogni altra proposta
   riguardante  in  modo  esclusivo  o  prevalente  l'interesse degli
   studenti.

5. L'esecuzione  delle  deliberazioni  adottate  nelle materie di cui
   alle lettere b), c), d) ed e) del comma 3, puo' essere sospesa una
   sola  volta,  entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
   comunicazione,  su richiesta motivata del Consiglio degli studenti
   approvata  con  il  voto favorevole della maggioranza assoluta dei
   componenti e comunicata tempestivamente agli organi competenti.

6. Alle   predette   deliberazioni,   salvo  quelle  assunte  in  via
   d'urgenza,  puo'  essere data esecuzione solo dopo quindici giorni
   dalla  comunicazione  al  Consiglio  degli  studenti o, in caso di
   rinvio da parte di quest'ultimo, se le medesime deliberazioni sono
   riapprovate dall'organo competente con adeguata motivazione.

7. Il Consiglio degli studenti puo', altresi', adottare una Carta dei
   diritti   e  dei  doveri  degli  studenti  e  proporne  al  Senato
   accademico l'approvazione.

                             TITOLO III
                  ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA

                     Art. 20 - offerta formativa

1.  L'Universita',  in  conformita' e nei limiti delle scelte operate
dai piani di cui alle lettere a) e c), dell'art. 17, provvede:
a) ai livelli di formazione universitaria rilasciando i titoli aventi
   valore legale previsti dalla disciplina in materia universitaria;
b) ai   livelli   di   alta   formazione   permanente  successivi  al
   conseguimento della laurea ed al rilascio dei relativi titoli;
c) ai livelli di specializzazione richiesti dalla normativa nazionale
   o   da   direttive   dell'U.E.   per   l'esercizio   di  attivita'
   professionali.

2. Al  fine  di consentire la prosecuzione degli studi ed il rilascio
   dei  titoli  universitari  affini  l'Universita' garantisce idonee
   modalita'  per  il  riconoscimento  totale  o parziale degli studi
   compiuti.

                    Art. 21 - Ammissione ai corsi

1. L'Universita'  assicura  agli studenti le condizioni necessarie al
   conseguimento   degli   obiettivi   di   formazione   culturale  e
   professionale.

2. A tali fini, il Consiglio dell'Universita', su proposta del Senato
   accademico  ed entro il mese di luglio di ogni anno, stabilisce un
   tetto  massimo di immatricolazioni ai singoli corsi di studio e ne
   determina  le  modalita',  compatibilmente  con  le  dotazioni  di
   personale,  le attrezzature didattiche, le disponibilita' edilizie
   e residenziali e le esigenze formative del territorio, fatto salvo
   il rispetto della normativa vigente in materia.

3. Qualora  le  richieste  di immatricolazione presentate superino il
   tetto   massimo  deliberato  dal  Consiglio  dell'Universita',  le
   domande  in  soprannumero  sono  selezionate in base ai criteri di
   merito ed ai bisogni sanciti dalle norme costituzionali.

                  Art. 22 - Orientamento e tutorato

1. L'Universita'   attua   ogni   iniziativa   diretta  a  facilitare
   l'orientamento  alla  scelta  del  corso  di  studio,  la proficua
   collaborazione  tra  docenti  e studenti per la prosecuzione degli
   studi e per la scelta della formazione post-universitaria.

2. A    tali   fini,   presso   l'Universita',   sotto   la   diretta
   responsabilita'   delle  strutture  didattiche,  e'  istituito  il
   tutorato i cui servizi sono disciplinati nel regolamento didattico
   di Ateneo.

   Art. 23 - Programmi di cooperazione scientifica e di formazione

1. L'Universita'  collabora  con organismi nazionali e internazionali
   alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione
   scientifica e di formazione.

2. Al    fine    di   realizzare   la   cooperazione   internazionale
   l'Universita':
a) stipula accordi e convenzioni con Atenei e istituzioni culturali e
   scientifiche di altri Paesi;
b) promuove  e  incoraggia  gli  scambi internazionali di professori,
   ricercatori,  laureati  e studenti, anche con interventi di natura
   economica.

3. L'Universita'  puo'  provvedere  a  strutture per l'ospitalita' di
   studiosi   e   di   studenti,   italiani  o  stranieri,  anche  in
   collaborazione  con  altri  enti  ed  in  particolare  con  quelli
   preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.

4. L'Universita',   in   particolare,   sviluppa   il  proprio  ruolo
   nell'Unione  europea  attraverso  la  promozione di sistemi per il
   reclutamento  di  studenti  europei  l'invio  di studenti italiani
   presso  istituzioni  europee  e l'adesione ai programmi di ricerca
   scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione europea.

            Art 24 - Cooperazione sull'offerta formativa

1. Al  fine di consentire la prosecuzione degli studi e di facilitare
   la  mobilita' degli studenti, di norma ogni tre anni, le strutture
   didattiche,  ognuna  per  quanto  di propria competenza, procedono
   alla   identificazione   di   insegnamenti   impartiti   in  altre
   universita',  italiane  e  straniere,  da  ritenersi equivalenti a
   insegnamenti  gia'  impartiti o da attivare nell'Universita' della
   Valle   d'Aosta.   Sulla   base  di  tali  indicazioni  il  Senato
   accademico,  sentito il Comitato dei garanti adotta il piano della
   rete   didattica   e  propone  al  Consiglio  dell'Universita'  la
   conclusione  di  accordi  di  collaborazione  con  le  universita'
   considerate.

2. Tali  accordi possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di
   studio  presso una o entrambe le universita', il riconoscimento di
   parti   di  piani  di  studio  svolti  dagli  studenti  presso  le
   universita'  cooperanti,  nonche'  il  riconoscimento  dei  titoli
   conseguiti al termine dei corsi integrati.

               Art. 25 - Giorni di studio post-lauream

1. In conformita' alla legislazione universitaria e alle disposizioni
   comunitarie,   possono   essere  istituiti  anche  sulla  base  di
   convenzioni  con  altri  enti  ed organismi, corsi di dottorato di
   ricerca, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione
   permanente  e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea
   o  della  laurea  specialistica,  alla  conclusione dei quali sono
   rilasciati  i titoli di master universitario di primo e di secondo
   livello;  scuole  di specializzazione, corsi di aggiornamento e di
   abilitazione.

2. I  corsi  e  le  relative  strutture  sono  istituiti  con decreto
   rettorale,  previa  delibera  del  Consiglio  dell'Universita'  su
   proposta del Senato accademico.

3. Le modalita' per il funzionamento di tali corsi sono contenute nel
   regolamento didattico di Ateneo.

               Art. 26 - Altre attivita' istituzionali

1. L'Universita',  in  collaborazione con altre universita', con enti
   pubblici  e  privati, puo', mediante convenzione o costituzione di
   consorzi:
a) partecipare  alla promozione, all'organizzazione ed alla fornitura
   di servizi culturali e formativi sul territorio;
b) istituire  Scuole  anche  estive,  aperte  a studenti universitari
   europei  e  di  paesi  terzi,  finalizzate anche all'apprendimento
   delle lingue straniere;
c) istituire strutture per attivita' di comune interesse;
d) fornire servizi per l'orientamento professionale;
e) promuovere   corsi   di   aggiornamento   del   proprio  personale
   tecnico-amministrativo.

                              TITOLO IV
                  STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

             Art. 27 - Strutture didattiche e di ricerca

1. Le strutture didattiche costituiscono l'Area didattica, che potra'
   articolarsi  in piu' corsi di studio di formazione universitaria e
   di specializzazione post-lauream.

2. Le  strutture  di  ricerca sono i Dipartimenti. Sino alla completa
   istituzione   dei  corsi  di  studio,  i  Dipartimenti  assolvono,
   altresi' alle funzioni didattiche nelle diverse aree disciplinari.

                      Art. 28 - Area didattica

1. L'Area  didattica  e'  la  struttura  unitaria di base, costituita
   dagli  insegnamenti  del primo anno attivati presso l'Ateneo e dai
   corsi  di  studio  costituiti  dal  complesso  degli  insegnamenti
   finalizzati  al  conseguimento dei titoli di studio previsti dalla
   normativa universitaria per le differenti aree disciplinari.

2. Sono organi dell'Area didattica il Consiglio dell'Area didattica e
   il Coordinatore.

3. Per  il  miglior  svolgimento  dei  compiti assegnati il Consiglio
   dell'Area didattica puo' deliberare la costituzione di una Giunta,
   la  cui  disciplina  e'  demandata  al  regolamento  del Consiglio
   dell'Area didattica.

               Are. 29 - Consiglio dell'Area didattica

1. Il  Consiglio dell'Area didattica sostiene e coordina il complesso
   dei  servizi concernenti l'offerta didattica del primo anno presso
   l'Ateneo. In particolare:
a) provvede   all'attivita'  di  tutorato  e  di  orientamento  degli
   studenti;
b) formula,  per  quanto  di  propria  competenza, proposte al Senato
   accademico  per  l'adozione  del  piano  pluriennale  di  sviluppo
   dell'Ateneo e del programma annuale per l'attivita' didattica;
c) formula,  per  quanto  di  propria  competenza, proposte al Senato
   accademico in relazione all'ammissione ai corsi degli studenti;
d) formula  al  Senato  accademico  le  proposte per gli incarichi di
   collaborazione didattica relativi agli insegnamenti del primo anno
   attivati presso l'Ateneo.

2. I1 Consiglio dell'Area didattica e' composto dal Coordinatore, che
   lo  presiede,  dai  professori  di  ruolo  e  a  contratto  e  dai
   collaboratori all'attivita' didattica degli insegnamenti del primo
   anno  attivati  presso  l'Ateneo.  Ne  fanno,  altresi'  parte due
   rappresentanti   degli   studenti,  eletti  secondo  le  modalita'
   previste  dal regolamento del Consiglio dell'Area didattica e, con
   solo  voto  consultivo, il direttore dei servizi accademici ovvero
   un suo delegato.

3. Le  questioni  attinenti  alle  persone  dei professori di prima e
   seconda  fascia  e  ai  ricercatori  sono deliberate dal Consiglio
   dell'Area   didattica  nella  composizione  limitata  alla  fascia
   corrispondente e a quelle superiori.

4. Il   Consiglio   adotta,   a   maggioranza  assoluta,  un  proprio
   regolamento e lo invia, per l'approvazione, al Senato accademico.

             Art. 30 - Coordinatore dell'Area didattica

1. Il  Coordinatore dell'Area didattica e' eletto dal Consiglio tra i
   suoi professori, secondo le modalita' previste dal regolamento del
   Consiglio  dell'Area didattica. E' tenuto a optare per il regime a
   tempo  pieno  per  tutta  la  durata  del mandato. E' nominato dal
   Rettore e resta in carica tre anni accademici.

               Art. 31 - Consiglio di corso di studio

1. Il Consiglio di corso di studio organizza, programma e coordina le
   attivita'  didattiche  del  percorso  formativo corrispondente. In
   particolare:
a) formula   i   piani  di  studio  seguiti  dagli  studenti  per  il
   conseguimento dei relativi titoli di studio; esamina e approva gli
   stessi;
b) definisce,   nel  rispetto  della  liberta'  di  insegnamento  dei
   docenti,  i  compiti  didattici dei professori e dei collaboratori
   all'attivita' didattica;
c) promuove   la   sperimentazione   e  lo  sviluppo  di  metodologie
   formative;
d) propone al Senato accademico le chiamate dei professori di ruolo e
   la nomina dei professori a contratto;
e) propone  al  Senato  accademico  le  richieste  di  attivazione di
   insegnamento  previsti dal regolamento didattico e, per quanto gli
   compete,  le  altre proposte di modifica del regolamento didattico
   di Ateneo;
f) formula, per guanto di propria competenza, al Senato accademico le
   richieste  per il conferimento degli incarichi di collaborazione e
   i contratti di cui all'art. 38;
g) formula,  per  quanto  di  propria  competenza, proposte al Senato
   accademico  per l'adozione del piano pluriennale di sviluppo e del
   programma annuale per l'attivita' scientifica;
h) adotta  a  maggioranza assoluta un proprio regolamento e lo invia,
   per l'approvazione al senato accademico.

2. Il  Consiglio  di  corso  di  studio e' composto dai professori di
   ruolo  e  a  contratto e dai collaboratori all'attivita' didattica
   degli  insegnamenti  attivati  nel  corso  di  studio.  Ne  fanno,
   altresi'  parte  uno studente eletto secondo le modalita' previste
   nel  regolamento  del  Consiglio di corso di studio e il direttore
   dei servizi accademici ovvero da un suo delegato.

3. Le  questioni  attinenti  alle  persone  dei professori di prima e
   seconda  fascia e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di
   corso   di   studio   nella   composizione  limitata  alla  fascia
   corrispondente e a quelle superiori.

4. Il  Consiglio  di  corso di studio e' presieduto da un Presidente,
   eletto  tra  i professori di ruolo e secondo le modalita' previste
   dal  regolamento  del  Consiglio di corso di studio. Il Presidente
   resta in carica tre anni accademici.

                        Art. 32- Dipartimenti

1. I  Dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca di
   uno o piu' settori disciplinari omogenei per finalita' e metodi di
   ricerca, ferma restando la liberta' di ricerca del singolo docente
   e   il   suo   diritto   di   accedere  direttamente  ai  relativi
   finanziamenti  ove  non  partecipi  a programmi di ricerca comuni.
   Essi  inoltre,  collaborano  all'attivita'  didattica  mettendo  a
   disposizione le proprie risorse umane e strumentali, al fine della
   loro  migliore  utilizzazione.  Sono  responsabili  diretti  delle
   attivita' didattiche relative ai dottorati di ricerca.

2. I1  Dipartimento  opera nelle condizioni di autonomia gestionale e
   finanziaria disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la
   finanza e la contabilita'.

3. La  verifica,  almeno quadriennale, da parte del Senato accademico
   della   situazione  dipartimentale  e  della  distribuzione  delle
   risorse ai Dipartimenti deve avvenire anche allo scopo di favorire
   la  piu'  ampia  collaborazione sul piano scientifico e la massima
   efficienza su quello economico-organizzativo.

4. I1  Senato  accademico,  con  propria  delibera, prevede il numero
   minimo  di  docenti  per  la costituzione dei Dipartimenti, per il
   loro mantenimento, nonche' per la loro motivata disattivazione nel
   caso  in  cui,  una  volta  costituiti, non mantengano i requisiti
   minimi necessari.

                  Art. 33 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi necessari del Dipartimento:
- il Consiglio di Dipartimento;
- il Direttore.

2. In  ragione  delle dimensioni, ciascun Dipartimento puo' prevedere
   nel proprio regolamento l'istituzione di una Giunta.

3. Il  Consiglio  di  Dipartimento e' l'organo di programmazione e di
   gestione delle attivita' del Dipartimento. In particolare:
a) delibera  sulle domande di afferenza dei professori dei dottorandi
   e dei collaboratori all'attivita' di ricerca;
b) approva  annualmente  il  piano  delle ricerche e la relazione sui
   risultati dell'attivita' di ricerca;
c) provvede  agli  adempimenti  relativi all'organizzazione dei corsi
   per il conseguimento dei dottorati di ricerca;
d) approva   convenzioni  contratti  e  atti  negoziali,  secondo  le
   condizioni  e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento per
   l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
e) detta  criteri  generali  per l'impiego coordinato del personale e
   dei mezzi a disposizione del Dipartimento;
f) avanza  richieste  di spazi, di personale e di risorse finanziarie
   rispettivamente    al    Senato    accademico   e   al   Consiglio
   dell'Universita',  motivate  sulla  base dell'attivita' di ricerca
   svolta  e  programmata  e  dei  servizi  effettivamente  offerti a
   supporto alla didattica;
g) adotta  a  maggioranza assoluta un proprio regolamento e lo invia,
   per l'approvazione, al Senato accademico.

4. Sino  alla  costituzione  dei  Consigli  di  corso  di  studio, il
   Consiglio  di  Dipartimento  esercita,  altresi',  le  funzioni di
   organizzazione,  programmazione  e  coordinamento  delle attivita'
   didattiche  del  corso  di studi i cui insegnamenti afferiscono al
   proprio settore scientifico-disciplinare.

5. Il  Consiglio  di  Dipartimento  e' composto dal Direttore, che lo
   presiede; dai professori afferenti; dai dottorandi di ricerca; dal
   direttore dei servizi accademici ovvero da un suo delegato.

6. Per  l'esercizio  delle  competenze di cui al comma 4 del presente
   articolo,    il   Consiglio   e'   integrato   dai   collaboratori
   all'attivita'  didattica  e  da  uno  studente  eletto  secondo le
   modalita' previste nel regolamento del Consiglio di Dipartimento.

7. Le  chiamate  e  le  altre  questioni  attinenti  alle persone dei
   professori di prima e seconda fascia sono deliberate dal Consiglio
   di   Dipartimento   nella   composizione   limitata   alla  fascia
   corrispondente e a quelle superiori.

8. Il  Direttore  di  Dipartimento e' un professore ordinario, eletto
   dal  Consiglio  secondo  le modalita' previste dal regolamento del
   Consiglio  di  Dipartimento. Il Direttore resta in carica tre anni
   accademici.

                              TITOLO V

             STRUTTURE DI SERVIZIO E DI AMMINISTRAZIONE
        DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 34 - Direzione e uffici dei servizi amministrativi e accademici

1. La direzione dei servizi amministrativi e la direzione dei servizi
   accademici  sono  ordinate  alla realizzazione dei compiti unitari
   dell'Universita' non trasferibili alle unita' decentrate di cui al
   comma 3 del presente articolo.

2. L'incarico  di direttore dei servizi amministrativi e di direttore
   dei    servizi    accademici    sono   conferiti   dal   Consiglio
   dell'Universita' che nella stessa deliberazione definisce lo stato
   giuridico   e  il  trattamento  economico.  L'incarico  ha  durata
   quinquennale e puo' essere rinnovato.

3. Per  una  piu' efficiente, efficace ed economica organizzazione ed
   erogazione  dei  servizi  di supporto all'attivita' didattica e di
   ricerca,  il  Consiglio  dell'Universita' puo' istituire presso le
   singole  strutture  didattiche e di ricerca, in modo da garantirne
   il  supporto  e la funzionalita', unita' amministrative decentrate
   cui e' affidata la gestione integrata dei compiti amministrativi e
   contabili.

4. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
   riconosce alle strutture di cui al presente articolo autonomia che
   puo' essere piena o parziale.

              Art. 35 - Servizi e modalita' di gestione

1. I  servizi  sono  erogati direttamente dall'Universita' o delegati
   all'esterno   a   imprese   pubbliche  o  private  sulla  base  di
   valutazioni gestionali ed economiche comparative.

2. Per   la  produzione  o  erogazione  diretta  di  beni  e  servizi
   finalizzati  al  supporto  dell'attivita' didattica e di ricerca o
   richiesti    da   esigenze   dell'organizzazione   amministrativa,
   ulteriori  rispetto  a  quanto  stabilito all'art. 34, comma 3, il
   Consiglio  dell'Universita'  puo'  deliberare, disciplinandola, la
   costituzione di appositi centri di servizio.

3. L'Universita'  puo' avvalersi dell'opera di studenti per attivita'
   di  supporto  al  diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo. Le
   modalita'  per  tali  collaborazioni sono definite nel regolamento
   per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

            Art 36 - Partecipazione ad organismi privati

1. L'Universita'   puo'   partecipare   a   societa'  o  altre  forme
   associative  di  diritto  privato  per lo svolgimento di attivita'
   strumentali  alle  attivita'  didattiche  e  di ricerca o comunque
   utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Tale partecipazione e' deliberata dal Consiglio dell'Universita' e
   deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
a) attestazione  del  livello  universitario dell'attivita' svolta ad
   opera del Comitato dei garanti;
b) destinazione  a  finalita'  istituzionali  di  eventuali dividendi
   spettanti all'Universita';
c) espressa   previsione   di   patti   para-sociali  a  salvaguardia
   dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
d) limitazione   del   concorso   dell'Universita',  nel  ripiano  di
   eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

                              TITOLO VI

                PROFESSORI, COLLABORATORI E PERSONALE
                       TECNICO-AMMINISTRATIVO

                        Art. 37 - Professori

1. L'Universita'  si avvale per le proprie attivita' di professori di
   ruolo e a contratto. I professori a contratto sono impegnati, come
   i   professori   di   ruolo,  a  garantire  continuita'-stabilita'
   nell'attuazione  del  piano  pluriennale di sviluppo dell'Ateneo e
   dei programmi annuali per la didattica e la ricerca

2. I professori di ruolo sono nominati dal Consiglio dell'Universita'
   con  apposito  decreto del Presidente, su proposta dei Consigli di
   Dipartimento  e  approvazione  da parte del Senato accademico. Nel
   caso  il  Consiglio dell'Universita' ritenga di non procedere alla
   nomina,  si  da' luogo alla stessa solo se il Senato accademico la
   approvi a maggioranza dei 2/3 dei componenti. In caso contrario il
   Consiglio di Dipartimento procede a nuova proposta.

3. A  fronte  di  riconosciute  esigenze  di  carattere  didattico  e
   scientifico,  il  Consiglio  dell'Universita'  puo' sollecitare le
   strutture  competenti  e il Senato accademico ad avanzare proposte
   per  l'acquisizione  di  nuovi  docenti  di  ruolo  o a contratto.
   Qualora  la  sollecitazione,  pur  reiterata almeno una volta, non
   abbia  esito  il  Consiglio  dell'Universita' puo', con apposita e
   circostanziata  motivazione,  disporre direttamente l'assegnazione
   di  un  posto  di  ruolo  o a contratto presso la struttura che ne
   risulti  carente, riservando la selezione del titolare al Comitato
   dei garanti.

4. Ai  professori  di  ruolo  dell'Universita'  sono assicurati stato
   giuridico  e trattamento economico e di quiescenza determinati dal
   Consiglio  dell'Universita'  non inferiore a quello previsto per i
   professori di ruolo delle Universita' statali.

5. I  professori  a  contratto  sono  nominati  con  il  procedimento
   previsto  per i professori di ruolo di cui al comma 2 del presente
   articolo.   Con  apposita  delibera  del  Senato  accademico  sono
   disciplinati:   la   procedura   di   selezione,  le  garanzie  di
   pubblicita'  degli  atti, la valutazione comparativa dei candidati
   e,  in  caso di rinnovo, la valutazione delle attivita' didattiche
   svolte  e  le  modalita' di partecipazione negli organi accademici
   collegiali.  Gli altri aspetti, compreso il trattamento economico,
   sono disciplinati con delibera del Consiglio dell'Universita'.

6. I  contratti, che possono prevedere soluzioni differenziate quanto
   agli  obblighi inerenti alle attivita' accademiche, sono stipulati
   con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale
   e  scientifica, anche di cittadinanza straniera. Da tali contratti
   deve comunque risultare:
a) la  riserva  delle  funzioni  di  coordinamento  e disciplinari ai
   docenti titolari delle strutture didattiche e di ricerca o, se del
   caso, al Senato accademico;
b) l'autonomia didattica e di ricerca del docente;
c) la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro;
d) l'impegno per una compiuta realizzazione dei programmi accademici,
   didattici e di ricerca;
e) la  determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione
   pattuita.

7. Tali   contratti   sono   di   durata   variabile,   in  relazione
   all'attuazione del programma pluriennale di sviluppo dell'Ateneo e
   sono  rinnovabili.  Non  danno  diritto  in ordine all'accesso nei
   ruoli   dell'Universita'  che  li  stipula;  non  danno  titolo  a
   trattamento    assistenziale    o   previdenziale.   L'Universita'
   provvedera' ad una copertura assicurativa contro gli infortuni.

    Art 38 - Contratti di collaborazione didattica e scientifica

1. In caso di comprovate esigenze didattiche, le strutture didattiche
   competenti  possono  proporre al Senato accademico il conferimento
   di  incarichi  di  collaborazione  per l'espletamento di attivita'
   integrative   o   strumentali.   Tali   incarichi  sono  assegnati
   attraverso  procedure  di  selezione  disciplinate con regolamento
   approvato  dal  Senato accademico. Essi sono regolati da contratti
   di  diritto  privato  a termine, che non configurano in alcun modo
   rapporto di lavoro subordinato.

2. Per  specifici  progetti di ricerca, il Consiglio dell'Universita'
   puo'  deliberare  il conferimento di assegni annuali e pluriennali
   per   la   collaborazione   ad  attivita'  di  ricerca  ovvero  la
   conclusione  di contratti. Possono essere titolari degli assegni o
   dei  contratti  dottori  di  ricerca  o  laureati  in  possesso di
   curriculum  scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di
   attivita'  di  ricerca.  Il piano di sviluppo dell'Ateneo motiva e
   quantifica   tali  esigenze.  Con  apposita  delibera  del  Senato
   accademico  sono  disciplinati  le idonee procedure di valutazione
   comparativa  e la pubblicita' degli atti. Tutti gli altri aspetti,
   compreso  il trattamento economico, sono disciplinati con delibera
   del Consiglio dell'Universita'.

              Art. 39 - Personale tecnico-amministativo

1. L'organizzazione  del  personale  tecnico-amministrativo  nel  suo
   complesso  e'  determinata  dal  Consiglio  dell'Universita',  che
   provvede, altresi', a deliberarne le nomine e le assunzioni.

2. Il  rapporto  di  lavoro  del  personale tecnico-amministrativo e'
   disciplinato  in  modo  da  assicurare  uno  stato  giuridico e un
   trattamento  economico  e  di  quiescenza non inferiori rispetto a
   quelli del personale delle universita' statali.

                             TITOLO VII

                       CONTROLLO E VALUTAZIONE

        Art. 40 - Controllo - Collegio dei revisori dei conti

1. Al  collegio  dei  revisori  dei  conti compete il controllo sulla
   regolarita'    della    gestione    amministrativa   e   contabile
   dell'Universita'.

2. Il  Consiglio  dell'Universita' designa, tra gli iscritti all'Albo
   dei  revisori  dei  conti  estranei  all'Ateneo,  i componenti del
   Collegio  che vengono nominati in numero di tre effettivi e di due
   supplenti  con  decreto  rettorale e durano in carica tre anni. Il
   collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Art.   41   -   Valutazione   dell'organizzazione   e  dell'attivita'
                             dell'ateneo

1. L'Universita'   attua   un'azione   sistematica   di   valutazione
   dell'efficienza  della  propria  organizzazione,  dell'efficacia e
   dell'economicita'  dell'attivita'  amministrativa e della qualita'
   delle  attivita' didattiche e di ricerca. A tal fine e' costituito
   un Nucleo di valutazione composto da tre membri, due designati dal
   Consiglio dell'Universita' e uno dal Senato accademico.

2. Il  Nucleo  di  valutazione  ha il compito di verificare, mediante
   analisi  comparativa  dei  costi  e  dei  rendimenti,  la corretta
   gestione   delle   risorse   e   il   buon  andamento  dell'azione
   amministrativa.

3. Il  Nucleo  di  valutazione  opera  in  posizione  di  autonomia e
   risponde  esclusivamente  agli organi di governo. Esso determina i
   parametri  di  riferimento  della  valutazione  tenendo  conto  di
   opportuni  indicatori  approvati  dal Consiglio dell'Universita' e
   dal  Senato accademico, per le parti di loro competenza. Al Nucleo
   e'  assicurata  la disponibilita' delle valutazioni espresse dagli
   studenti  in  ordine alle prestazioni didattiche, amministrative e
   di servizi rese dall'Universita'.

4. Le  altre  modalita'  relative  al  funzionamento  del  Nucleo  di
   valutazione sono definite da apposito regolamento.

5. Il  Nucleo  di  valutazione predispone e trasmette annualmente una
   apposita  relazione sulle attivita' di cui al presente articolo al
   Ministero   dell'Universita'   e   della   ricerca  scientifica  e
   tecnologica   e   al  Comitato  per  la  valutazione  del  sistema
   universitario,  nel  rispetto  della normativa vigente in materia.
   Nella  preparazione  della  relazione  il Nucleo di valutazione si
   avvale,  per  gli  aspetti  relativi alle attivita' didattiche, di
   ricerca  e  di  sostegno  al diritto allo studio, del Comitato dei
   garanti di cui all'art. 42.

                   Art. 42 - Comitato dei garanti

1. Ferma  l'autonomia e la liberta' della ricerca e della didattica e
   fatta  salva la competenza delle strutture didattiche e di ricerca
   competenti  sulla  valutazione scientifica e didattica dei singoli
   docenti,  e'  costituito un Comitato dei garanti con il compito di
   fornire  al  Senato  accademico  e  al Consiglio dell'Universita',
   sulla  base  di elementi di confronto nazionale ed internazionale,
   un  parere motivato sulla qualificazione dell'attivita' di ricerca
   complessivamente  svolta  nell'Universita'  e sull'efficacia delle
   metodologie utilizzate nell'insegnamento.

2. Il  Comitato  dei  garanti e' composto da tre membri due designati
   dal  Senato  accademico  e  uno  dal  Consiglio  dell'Universita',
   secondo  le  modalita'  e  le  procedure stabilite nel regolamento
   didattico.

3. I1  Comitato,  quando  sia  chiamato  ad  esprimere valutazioni su
   questioni  attinenti  profili  disciplinari specialistici estranei
   alle  proprie  conoscenze,  puo'  acquisire  il  giudizio di altri
   esperti  o richiederne, eccezionalmente, la diretta partecipazione
   ai propri lavori.

                             TITOLO VIII

                  DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

      Art. 43 - Disposizioni generali sulle fonti di autonomia

1. Per  gli  oggetti  non  espressamente  disciplinati dalle fonti di
   autonomia  dell'Universita'  si  opera riferimento ai principi del
   presente  statuto  o, in mancanza, alla vigente disciplina statale
   in  materia  universitaria in quanto compatibile con l'autonomia e
   il   carattere   non  statale  dell'Universita'.  Le  disposizioni
   comunitarie in materia di istruzione e di ricerca universita' sono
   direttamente   recepite  con  il  voto  favorevole  del  Consiglio
   dell'Universita' e del Senato accademico.

2. I  regolamenti  previsti  dal presente statuto e le altre fonti di
   autonomia  dell'Universita'  sono  modificati  con il procedimento
   richiesto per la loro adozione.

3. Tutti  i  regolamenti  entrano  in  vigore  15 giorni dopo la loro
   pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale dell'Universita', a meno
   che non sia diversamente disposto.

           Art. 44 - Disposizioni generali sugli organismi
                    amministrativi e accademici.

1. In  mancanza  di  espresse  disposizioni statutarie che dispongano
   diversamente,  il  regime degli organi amministrativi e i relativi
   regolamenti    devono   conformarsi   ai   seguenti   principi   e
   disposizioni:
a) le  designazioni elettive e le nomine possono essere rinnovate per
   un solo mandato;
b) ove non sia diversamente disposto, gli organi elettivi o designati
   rimangono in carica tre anni;
c) la  mancata  designazione  od elezione di una parte dei componenti
   dell'organo  collegiale  non  impedisce la valida costituzione del
   collegio   la   cui   composizione,   fino  al  verificarsi  della
   designazione  o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti
   al  numero  di  membri  effettivamente designati o eletti all'atto
   della   costituzione  dell'organo.  La  presente  disposizione  si
   applica a condizione che il numero di membri non designati non sia
   superiore a 1/3 dei componenti previsti a regime;
d) i membri nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare
   nel  corso  del  triennio  rimangono  in  carica per la durata del
   mandato dell'organo;
e) le  sedute  sono  valide  con la presenza della meta' piu' uno dei
   componenti  dedotti  gli  assenti  giustificati e le deliberazioni
   sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la meta'
   piu' uno dei partecipanti.

   Art. 45 - Rappresentanze degli studenti negli organi collegiali

1. L'elettorato   attivo   spetta   a  tutti  gli  studenti  iscritti
   all'Universita'.

2. L'elettorato  passivo  per  l'elezione  delle rappresentanze degli
   studenti  negli organi in cui tale rappresentanza sia prevista dal
   presente  statuto spetta agli studenti iscritti non oltre il primo
   anno fuori corso.

                 Art. 46 - Disposizioni transitorie

1. Sino  alla  costituzione  degli  organi  previsti  dallo statuto e
   comunque  non  oltre tre anni dall'entrata in vigore dello statuto
   stesso,  le  attribuzioni  del  Consiglio  dell'Universita'  e del
   Senato accademico sono esercitate dall'attuale Consiglio direttivo
   del  Comitato promotore, integrato con un professore universitario
   di prima fascia.

2. Per  la prima attuazione statutaria, le attribuzioni del Consiglio
   dell'Area   didattica   e   quelle   attribuite  ad  altri  organi
   relativamente  alla proposta di nomina dei professori di ruolo e a
   contratto  sono  esercitate dal Comitato accademico costituito dai
   tre  professori  di prima fascia componenti il Consiglio direttivo
   del Comitato promotore.

3. Nel  caso di attivazione di nuovi corsi di studio, le attribuzioni
   conferite  dal  presente  statuto  alle  strutture competenti sono
   esercitate   da  un  apposito  Comitato  accademico  nominato  dal
   Consiglio  dell'Universita'  su proposta del Senato accademico. Il
   Comitato accademico e' composto da cinque membri di cui almeno due
   professori ordinari. I professori chiamati dal Comitato accademico
   vengono  aggregati  al  Comitato medesimo. Il Comitato cessa dalle
   sue  funzioni  allorche'  al  corso  di  studi risultino assegnati
   almeno  tre  professori  di ruolo di prima fascia e, comunque, non
   oltre tre anni dalla sua nomina.

4. Nella  fase transitoria statutaria e comunque non oltre al termine
   individuato  al  comma  1,  alle  esigenze  funzionali relative al
   personale  non  docente  si  provvedera',  nelle more dei relativi
   concorsi,   mediante   conferimento  di  incarichi  con  modalita'
   individuate dal Consiglio dell'Universita'.

5. L'Universita'  rileva  le  convenzioni  in  vigore  tra la Regione
   autonoma Valle d'Aosta e le altre universita' o politecnici per la
   realizzazione di corsi di studio universitari nella Regione.