ALLEGATO A UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITE' DE LA VALLE'E D'AOSTE STATUTO DI ATENEO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I ISTITUZIONE DELL'UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA PRINCIPI DIRETTIVI Art. 1 - Istituzione dell'Universita' non statale legalmente riconosciuta della Valle d'Aosta 1. E istituita, in Aosta, l'Universita' della Valle d'Aosta - Universite' de la Valle'e d'Aoste. L'Universita' della Valle d'Aosta, di seguito denominata Universita', e' abilitata al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale ai sensi delle norme nazionali e comunitarie vigenti. 2. L'Universita' opera nell'ambito delle norme di cui all'art. 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che espressamente riguardano le universita' non statali nonche' dei principi generali della legislazione in materia universitaria, in quanto compatibili. Art. 2 - Principi generali 1. L'Universita' sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attivita' di ricerca e di insegnamento. 2. Concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio. 3. Nell'ambito della sua vocazione internazionale, promuove la cooperazione culturale e scientifica nazionale e internazionale; favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie, facilita la mobilita' dei docenti e degli studenti ed il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici. Art. 3 - Liberta' di ricerca e di insegnamento 1. L'Universita', nel perseguimento dei propri fini istituzionali assicura liberta' di ricerca e di insegnamento. 2. L'attivita' di ricerca, che trova nell'Universita' la sua sede primaria, e' compito qualificante di ogni professore e ricercatore. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento ai singoli docenti e garantisce, altresi', autonomia alle strutture didattiche, nei limiti previsti dal presente statuto. 3. ogni valutazione sull'attivita' di ricerca e di insegnamento e' esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti. 4. Il Comitato dei garanti presenta periodicamente al Consiglio dell'Universita' e al Senato accademico, riuniti in apposita seduta congiunta, una relazione sullo stato dell'attivita' didattica e di ricerca e sulla qualita' dei risultati raggiunti. Art. 4 - Diritto allo studio e servizi agli studenti 1. L'Universita' organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario e si impegna a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo. 2. Il regolamento didattico di Ateneo definisce le diverse tipologie di studenti sulla base di standard qualitativi e quantitativi di impegno dedicato all'Universita' e allo studio universitario. Gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio e la disciplina della partecipazione agli organi collegiali sono tenuti ad operarvi adeguato riferimento, anche con riguardo all'effettiva osservanza dei principi di cui al successivo art. 5. 3. L'Universita' promuove le attivita' culturali e ricreative degli studenti attraverso apposite forme organizzative e rappresentative, convenzionandosi con gli enti pubblici e privati, nonche' con le associazioni, operanti in tali ambiti. 4. L'Universita' collabora alla promozione delle attivita' sportive tramite apposite convenzioni con enti locali e nazionali preposti all'attuazione dello sport in ambito universitario. Art 5 - Principi comuni di comportamento 1. Il personale docente e tecnico-amministrativo e gli studenti riconoscono come comuni i seguenti principi e criteri di comportamento: a) osservanza del presente statuto e impegno personale ad operare per la sua attuazione; b) rispetto reciproco come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e dalla consapevolezza della funzione che essa assolve nella societa'; c) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni destinati dall'Ateneo all'attivita' didattica e di ricerca ed ai servizi generali, preservandone la funzionalita' e il decoro. 2. I docenti, inoltre, riconoscono i valori: a) della cooperazione in materia di attivita' scientifica, nei limiti consentiti dai caratteri della ricerca; b) dell'adempimento dei doveri accademici e della collaborazione nell'attivita' didattica. 3. Gli studenti si impegnano alla frequenza degli insegnamenti e alla diligenza nello studio, alla collaborazione con le altre componenti universitarie e all'impegno fattivo negli organi ove sia richiesta la loro presenza. A tali fini il Consiglio degli studenti puo' adottare la carta dei diritti e dei doveri degli studenti di cui all'art. 19. 4. Il personale tecnico-amministrativo concorre alla piu' efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Universita' e alla piu' efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima. Art. 6 - Principi relativi all'attivita' accademica 1. L'Universita' adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione. 2. Il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell'economicita', dell'efficienza e dell'efficacia dell'attivita' svolta mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalita' della loro utilizzazione e i risultati ottenuti, nonche' il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati. 3. I risultati del controllo di gestione debbono formare oggetto di apposita valutazione nelle successive determinazioni riservate agli organi di governo dell'Universita', anche ai fini della ripartizione delle risorse. 4. L'attivita' dell'Universita' si ispira ai principi della responsabilita' individuale nell'attuazione delle decisioni, del controllo della regolarita' degli atti posti in essere e della verifica dei risultati raggiunti. Art. 7 - Principi relativi all'organizzazione 1. L'organizzazione dell'Universita' ha come compito primario quello di assicurare piena funzionalita' all'espletamento dell'attivita' didattica e di ricerca. 2. A tal fine, l'organizzazione e' ispirata ai principi della: a) articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio in funzione della peculiarita' delle situazioni in cui operano; b) delegabilita' delle funzioni spettanti agli organi monocratici e collegiali, salvo quelle ritenute necessarie all'assolvimento della funzione attribuita all'organo stesso dal presente statuto; c) collaborazione con soggetti esterni per l'assolvimento dei compiti di cui al primo comma, anche tramite la partecipazione agli organismi previsti all'art. 36. CAPO II FONTI NORMATIVE Art. 8 - Statuto e Regolamenti di Ateneo 1. Il presente statuto e' espressione fondamentale dell'autonomia dell'Universita' secondo i principi dell'art. 33 della costituzione. La sua revisione e' proposta dal Consiglio dell'Universita' o dal Senato accademico ed e' deliberata dai due organi in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 2. I regolamenti di Ateneo sono emanati dal Rettore previa approvazione a maggioranza assoluta dei componenti: - del Consiglio dell'Universita', per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; - del Senato accademico, per quanto riguarda il regolamento didattico di Ateneo. 3. Il Consiglio dell'Universita' puo' adottare, per specifiche materie e sentito il Senato accademico, ulteriori regolamenti di Ateneo dichiarandone espressamente la natura. Art. 9 - Regolamenti delle strutture 1. I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca sono adottati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti, trasmessi per l'approvazione al Senato accademico e emanati con decreto del Rettore. 2. Lo statuto e il regolamento didattico di Ateneo entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli altri regolamenti di Ateneo e i regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Universita', salvo che non sia diversamente stabilito. CAPO III ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA' Art. 10 - Origanizzazione 1. Sono organi di governo: il Consiglio dell'Universita', il Presidente del Consiglio dell'Universita', il Rettore, il Senato accademico. 2. E' organo consultivo e di proposta degli organi di governo il Consiglio degli studenti. 3. Sono strutture didattiche: l'Area didattica, che puo' articolarsi in corsi di studio di formazione universitaria e di specializzazione post-lauream. 4. Sono strutture di ricerca i Dipartimenti. 5. Sono strutture di servizio e di amministrazione dell'Universita': la direzione accademica e la direzione amministrativa che possono articolarsi in uffici dislocati presso le singole strutture didattiche e di ricerca. 6. E' organo di controllo il Collegio dei revisori dei conti. Sono organi di valutazione: il Nucleo di valutazione, per l'organizzazione e l'attivita' amministrativa, e il Comitato dei garanti, per le attivita' didattiche e di ricerca. 7. Con apposita delibera del Consiglio dell'Universita', adottata in conformita' al piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, potranno essere costituite altre strutture nei casi in cui si dimostri, con specifica motivazione e verifiche periodiche, che le attivita' e le finalita' previste non possono essere attuate dalle strutture esistenti. La costituzione di nuove strutture didattiche e di ricerca e' deliberata su proposta del Senato accademico. Art. 11 - Fonti di finanziamento 1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da finanziamenti e contributi dello Stato e della Regione della Valle d'Aosta, dall'eventuale partecipazione a progetti dell'U.E., nonche' dai beni, contributi, sovvenzioni e fondi devoluti da soggetti pubblici o privati a qualunque titolo. 2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contributi universitari e da redditi conseguenti a prestazioni. TITOLO II ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA' Art. 12 - Consiglio dell'universita' - Competenze 1. Il Consiglio dell'Universita' sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Universita'. 2. In particolare, esercita le seguenti competenze: a) determina gli indirizzi generali di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali; b) approva il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, limitatamente ai profili concernenti le risorse finanziarie e coerentemente con gli indirizzi generali di sviluppo, c) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, sulla base del piano pluriennale di sviluppo, il programma annuale di attivita' per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti; d) predispone, in conformita' ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Universita' e approva i relativi interventi attuativi; e) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Universita'; f) approva le convenzioni per la collaborazione scientifica e gli accordi finalizzati alla realizzazione del piano della rete didattica di cui all'art. 24, comma 1, e delega un Comitato ristretto per la loro attuazione; g) nomina, con decreto del Presidente, il Rettore, su una rosa di tre nominativi proposta dal Senato accademico, e composta da professori ordinari dell'Universita' e da almeno uno scelto al di fuori dell'Universita' della Valle d'Aosta tra personalita' di alto valore culturale e scientifico riconosciuto a livello internazionale; h) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; i) approva e delibera le modificazioni all'organico di Ateneo del personale docente e tecnico-amministrativo; j) disciplina l'organizzazione dei servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e il trattamento giuridico-economico del personale ad essi addetto, deliberandone le nomine e le assunzioni; k) nomina i professori di ruolo e i professori a contratto con il procedimento previsto all'art. 37, comma 2; l) conferisce, previa approvazione del Senato accademico e verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie, l'affidamento degli insegnamenti e i contratti di collaborazione alle attivita' didattiche e di ricerca di cui all'art. 38; m) nomina il direttore dei servizi amministrativi e il direttore dei servizi accademici; n) delibera, su proposta del Senato accademico, l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca previa verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 10, comma 7; o) delibera, sentito il Senato accademico, sulla ripartizione dei finanziamento per la ricerca; p) designa, a norma dell'art. 40, il Collegio dei revisori dei conti; q) designa i membri del Nucleo di valutazione e del Comitato dei garanti cosi' come previsto agli artt. 41 e 42; r) delibera sulle modalita' e sui limiti di ammissione degli studenti, su proposta del Senato accademico e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche; s) delibera sull'ammontare delle tasse di iscrizione, sui contributi ed eventuali oneri; t) propone modifiche al presente statuto e le approva secondo il procedimento previsto all'art. 8, comma 1; u) delibera su ogni altra questione di interesse dell'Universita' non demandata ad altri organi dal presente statuto. Art. 13 - Consiglio dell'Universita' - Composizione 1. Il Consiglio dell'Universita' e' presieduto dal Presidente della Giunta regionale o in sua assenza dall'Assessore regionale all'Istruzione e alla Cultura ed e' composto: a) dal Rettore; b) da un dirigente del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; c) dall'Assessore regionale all'Istruzione e alla Cultura; d) dal Sindaco della citta' di Aosta o un suo delegato Assessore a cio' specificamente designato; e) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali o un suo delegato a cio' specificamente designato; f) da un membro nominato dall'Associazione dei sindaci dei comuni della Valle d'Aosta; g) da un membro nominato dalla Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura Walser; h) da tre membri nominati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta tra persone di alta qualificazione culturale e di riconosciuta competenza gestionale-amministrativa. Possono, altresi' far parte del Consiglio rappresentanti di enti e soggetti privati che si impegnino a contribuire, per tutta la durata in carica del Consiglio, al bilancio dell'Universita' con l'erogazione di fondi non finalizzati. Tali membri, in numero complessivamente non superiore a tre, sono nominati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta su unitaria designazione degli enti e soggetti privati che si impegnano alla contribuzione. 2. Alle sedute del Consiglio partecipano, con solo diritto di voto consultivo, il direttore dei servizi amministrativi e il direttore dei servizi accademici. 3. I componenti del Consiglio rimangono in carica tre anni accademici e possono essere confermati per una sola volta. I componenti, identificati in ragione dell'ufficio ricoperto, fanno parte del Consiglio per la durata del loro mandato. Art. 14 - Consiglio dell'Universita' - Funzionamento 1. Il Consiglio e' convocato dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. 2. Consiglio puo' costituire uno o piu' Comitati ristretti, cui demandare l'esame di specifiche materie. 3. Le modalita' di funzionamento del Consiglio sono stabilite dal regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Art. 15 - Presidente del Consiglio dell'Universita' 1. Il Presidente del Consiglio dell'Universita' convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso e dei Comitati ristretti, ove costituiti. 2. In particolare: a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, fatta salva la competenza del Rettore in materia di ricerca scientifica e di didattica; b) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva; c) ha la rappresentanza legale dell'Universita'. Art 16- Rettore 1. Il Rettore resta in carica per un quadriennio accademico e puo' essere confermato una sola volta. 2. Il Rettore rappresenta l'Universita' nelle sedi accademiche e della ricerca scientifica. In particolare: a) convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio dell'Universita'; b) cura l'esecuzione delle deliberazione del Senato accademico; c) fa parte di diritto, per la durata del mandato, del Consiglio dell'Universita' e dei Comitati ristretti, ove costituiti; d) presenta, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo; e) nomina il Coordinatore dell'Area didattica, i Presidenti dei Consigli di corso di studio e i Direttori dei Dipartimenti, eletti dai rispettivi Consigli; f) esercita le attribuzioni specificamente attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti. 3. In caso di necessita' e indifferibile urgenza puo' assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato accademico riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva. Art. 17 - Senato accademico - Competenze 1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e di ricerca. 2. In particolare: a) adotta il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo per le attivita' di ricerca e di offerta didattica; b) predispone ed approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il programma annuale per l'attivita' didattica e scientifica, sulla base del piano pluriennale di sviluppo; c) adotta il piano della rete didattica di cui all'art. 24, comma 1, e conseguentemente propone al Consiglio dell'Universita' la conclusione degli accordi di collaborazione e delle convenzioni finalizzati alla sua realizzazione; d) approva il regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti interni adottati dalle strutture didattiche e di ricerca; e) disciplina le procedure di selezione dei professori a contratto e per l'assegnazione degli assegni e contratti di ricerca e delle collaborazioni didattiche; f) ripartisce tra le singole strutture didattiche e scientifiche le risorse di personale, ivi comprese quelle di cui alla lettera i) del precedente art. 12; g) approva la nomina dei professori di ruolo e dei professori a contratto su proposta dei Consigli di Dipartimento; h) approva, su proposta delle strutture competenti, il conferimento degli incarichi di collaborazione e dei contratti di cui all'art. 38, fatte salve le competenze del Consiglio dell'Universita' in merito alla verifica delle disponibilita' finanziarie; i) delibera sulle modalita' di elezione dei membri del Consiglio degli studenti; j) delibera, ai sensi dell'art. 32, comma 4, sulle condizioni per l'istituzione e la disattivazione dei Dipartimenti; k) designa i membri del Nucleo di valutazione e del Comitato dei garanti, cosi' come previsto agli artt. 41 e 42; l) delibera, ai sensi dell'art. 42, sulle modalita' di designazione e sulle funzioni del Comitato dei garanti; m)propone al Consiglio dell'Universita' l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca, in conformita' al piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 10, comma 7; n) propone al Consiglio dell'Universita' le modalita' di ammissione degli studenti ai singoli corsi, sentite le strutture didattiche competenti. Art. 18 - Senato accademico - Composizione e funzionamento 1. Il Senato accademico e' composto: a) dal Rettore; b) dal Coordinatore dell'Area didattica; c) dai Presidenti dei Consigli di corso di studio; d) dai Direttori dei Dipartimenti; e) dai Direttori delle strutture abilitate a rilasciare titoli post-lauream attivate nell'Ateneo; f) da un professore a contratto per ogni Dipartimento attivato, eletto dal Consiglio di Dipartimento; g) da due docenti, uno italiano e uno di altro paese comunitario o straniero, cooptati dal Senato stesso per tutta la durata del suo mandato tra personalita' altamente qualificate ed esperte di cooperazione internazionale nell'ambito della didattica e della ricerca scientifica. 2. Alle sedute del Senato accademico partecipano, con solo diritto di voto consultivo, il direttore dei servizi amministrativi e il direttore dei servizi accademici. 3. Il Senato accademico e' convocato dal Rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. 4. I componenti elettivi e cooptati dal Senato accademico rimangono in carica tre anni accademici e possono essere confermati per una sola volta. 5. Le modalita' di funzionamento del Senato accademico sono disciplinate nel regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Art. 19 - Consiglio degli studenti 1. Il Consiglio degli studenti e' un organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo; ha funzioni propositive ed e' organo consultivo degli organi di governo dell'Ateneo. 2. E' composto da non piu' di dieci membri tra cui gli studenti eletti nel Consiglio dell'Area didattica e nei Consigli di corso di studio. Con delibera del Senato accademico sono definiti il numero e le modalita' di elezione degli altri membri tenuto conto del numero complessivo degli studenti. 3. Il Consiglio degli studenti esprime pareri agli organi competenti sulle seguenti materie: a) piano pluriennale di sviluppo; b) programmi annuali per la didattica; c) regolamento didattico di ateneo; d) determinazioni di contributi e tasse a carico degli studenti; e) interventi di attuazione del diritto allo studio. 4. Puo' esprimere, altresi', il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. 5. L'esecuzione delle deliberazioni adottate nelle materie di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 3, puo' essere sospesa una sola volta, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione, su richiesta motivata del Consiglio degli studenti approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e comunicata tempestivamente agli organi competenti. 6. Alle predette deliberazioni, salvo quelle assunte in via d'urgenza, puo' essere data esecuzione solo dopo quindici giorni dalla comunicazione al Consiglio degli studenti o, in caso di rinvio da parte di quest'ultimo, se le medesime deliberazioni sono riapprovate dall'organo competente con adeguata motivazione. 7. Il Consiglio degli studenti puo', altresi', adottare una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e proporne al Senato accademico l'approvazione. TITOLO III ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA Art. 20 - offerta formativa 1. L'Universita', in conformita' e nei limiti delle scelte operate dai piani di cui alle lettere a) e c), dell'art. 17, provvede: a) ai livelli di formazione universitaria rilasciando i titoli aventi valore legale previsti dalla disciplina in materia universitaria; b) ai livelli di alta formazione permanente successivi al conseguimento della laurea ed al rilascio dei relativi titoli; c) ai livelli di specializzazione richiesti dalla normativa nazionale o da direttive dell'U.E. per l'esercizio di attivita' professionali. 2. Al fine di consentire la prosecuzione degli studi ed il rilascio dei titoli universitari affini l'Universita' garantisce idonee modalita' per il riconoscimento totale o parziale degli studi compiuti. Art. 21 - Ammissione ai corsi 1. L'Universita' assicura agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale. 2. A tali fini, il Consiglio dell'Universita', su proposta del Senato accademico ed entro il mese di luglio di ogni anno, stabilisce un tetto massimo di immatricolazioni ai singoli corsi di studio e ne determina le modalita', compatibilmente con le dotazioni di personale, le attrezzature didattiche, le disponibilita' edilizie e residenziali e le esigenze formative del territorio, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia. 3. Qualora le richieste di immatricolazione presentate superino il tetto massimo deliberato dal Consiglio dell'Universita', le domande in soprannumero sono selezionate in base ai criteri di merito ed ai bisogni sanciti dalle norme costituzionali. Art. 22 - Orientamento e tutorato 1. L'Universita' attua ogni iniziativa diretta a facilitare l'orientamento alla scelta del corso di studio, la proficua collaborazione tra docenti e studenti per la prosecuzione degli studi e per la scelta della formazione post-universitaria. 2. A tali fini, presso l'Universita', sotto la diretta responsabilita' delle strutture didattiche, e' istituito il tutorato i cui servizi sono disciplinati nel regolamento didattico di Ateneo. Art. 23 - Programmi di cooperazione scientifica e di formazione 1. L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. 2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Universita': a) stipula accordi e convenzioni con Atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; b) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, laureati e studenti, anche con interventi di natura economica. 3. L'Universita' puo' provvedere a strutture per l'ospitalita' di studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti ed in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti. 4. L'Universita', in particolare, sviluppa il proprio ruolo nell'Unione europea attraverso la promozione di sistemi per il reclutamento di studenti europei l'invio di studenti italiani presso istituzioni europee e l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione europea. Art 24 - Cooperazione sull'offerta formativa 1. Al fine di consentire la prosecuzione degli studi e di facilitare la mobilita' degli studenti, di norma ogni tre anni, le strutture didattiche, ognuna per quanto di propria competenza, procedono alla identificazione di insegnamenti impartiti in altre universita', italiane e straniere, da ritenersi equivalenti a insegnamenti gia' impartiti o da attivare nell'Universita' della Valle d'Aosta. Sulla base di tali indicazioni il Senato accademico, sentito il Comitato dei garanti adotta il piano della rete didattica e propone al Consiglio dell'Universita' la conclusione di accordi di collaborazione con le universita' considerate. 2. Tali accordi possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio presso una o entrambe le universita', il riconoscimento di parti di piani di studio svolti dagli studenti presso le universita' cooperanti, nonche' il riconoscimento dei titoli conseguiti al termine dei corsi integrati. Art. 25 - Giorni di studio post-lauream 1. In conformita' alla legislazione universitaria e alle disposizioni comunitarie, possono essere istituiti anche sulla base di convenzioni con altri enti ed organismi, corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitario di primo e di secondo livello; scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento e di abilitazione. 2. I corsi e le relative strutture sono istituiti con decreto rettorale, previa delibera del Consiglio dell'Universita' su proposta del Senato accademico. 3. Le modalita' per il funzionamento di tali corsi sono contenute nel regolamento didattico di Ateneo. Art. 26 - Altre attivita' istituzionali 1. L'Universita', in collaborazione con altre universita', con enti pubblici e privati, puo', mediante convenzione o costituzione di consorzi: a) partecipare alla promozione, all'organizzazione ed alla fornitura di servizi culturali e formativi sul territorio; b) istituire Scuole anche estive, aperte a studenti universitari europei e di paesi terzi, finalizzate anche all'apprendimento delle lingue straniere; c) istituire strutture per attivita' di comune interesse; d) fornire servizi per l'orientamento professionale; e) promuovere corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico-amministrativo. TITOLO IV STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA Art. 27 - Strutture didattiche e di ricerca 1. Le strutture didattiche costituiscono l'Area didattica, che potra' articolarsi in piu' corsi di studio di formazione universitaria e di specializzazione post-lauream. 2. Le strutture di ricerca sono i Dipartimenti. Sino alla completa istituzione dei corsi di studio, i Dipartimenti assolvono, altresi' alle funzioni didattiche nelle diverse aree disciplinari. Art. 28 - Area didattica 1. L'Area didattica e' la struttura unitaria di base, costituita dagli insegnamenti del primo anno attivati presso l'Ateneo e dai corsi di studio costituiti dal complesso degli insegnamenti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla normativa universitaria per le differenti aree disciplinari. 2. Sono organi dell'Area didattica il Consiglio dell'Area didattica e il Coordinatore. 3. Per il miglior svolgimento dei compiti assegnati il Consiglio dell'Area didattica puo' deliberare la costituzione di una Giunta, la cui disciplina e' demandata al regolamento del Consiglio dell'Area didattica. Are. 29 - Consiglio dell'Area didattica 1. Il Consiglio dell'Area didattica sostiene e coordina il complesso dei servizi concernenti l'offerta didattica del primo anno presso l'Ateneo. In particolare: a) provvede all'attivita' di tutorato e di orientamento degli studenti; b) formula, per quanto di propria competenza, proposte al Senato accademico per l'adozione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo e del programma annuale per l'attivita' didattica; c) formula, per quanto di propria competenza, proposte al Senato accademico in relazione all'ammissione ai corsi degli studenti; d) formula al Senato accademico le proposte per gli incarichi di collaborazione didattica relativi agli insegnamenti del primo anno attivati presso l'Ateneo. 2. I1 Consiglio dell'Area didattica e' composto dal Coordinatore, che lo presiede, dai professori di ruolo e a contratto e dai collaboratori all'attivita' didattica degli insegnamenti del primo anno attivati presso l'Ateneo. Ne fanno, altresi' parte due rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalita' previste dal regolamento del Consiglio dell'Area didattica e, con solo voto consultivo, il direttore dei servizi accademici ovvero un suo delegato. 3. Le questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori sono deliberate dal Consiglio dell'Area didattica nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. 4. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta, un proprio regolamento e lo invia, per l'approvazione, al Senato accademico. Art. 30 - Coordinatore dell'Area didattica 1. Il Coordinatore dell'Area didattica e' eletto dal Consiglio tra i suoi professori, secondo le modalita' previste dal regolamento del Consiglio dell'Area didattica. E' tenuto a optare per il regime a tempo pieno per tutta la durata del mandato. E' nominato dal Rettore e resta in carica tre anni accademici. Art. 31 - Consiglio di corso di studio 1. Il Consiglio di corso di studio organizza, programma e coordina le attivita' didattiche del percorso formativo corrispondente. In particolare: a) formula i piani di studio seguiti dagli studenti per il conseguimento dei relativi titoli di studio; esamina e approva gli stessi; b) definisce, nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti, i compiti didattici dei professori e dei collaboratori all'attivita' didattica; c) promuove la sperimentazione e lo sviluppo di metodologie formative; d) propone al Senato accademico le chiamate dei professori di ruolo e la nomina dei professori a contratto; e) propone al Senato accademico le richieste di attivazione di insegnamento previsti dal regolamento didattico e, per quanto gli compete, le altre proposte di modifica del regolamento didattico di Ateneo; f) formula, per guanto di propria competenza, al Senato accademico le richieste per il conferimento degli incarichi di collaborazione e i contratti di cui all'art. 38; g) formula, per quanto di propria competenza, proposte al Senato accademico per l'adozione del piano pluriennale di sviluppo e del programma annuale per l'attivita' scientifica; h) adotta a maggioranza assoluta un proprio regolamento e lo invia, per l'approvazione al senato accademico. 2. Il Consiglio di corso di studio e' composto dai professori di ruolo e a contratto e dai collaboratori all'attivita' didattica degli insegnamenti attivati nel corso di studio. Ne fanno, altresi' parte uno studente eletto secondo le modalita' previste nel regolamento del Consiglio di corso di studio e il direttore dei servizi accademici ovvero da un suo delegato. 3. Le questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di corso di studio nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. 4. Il Consiglio di corso di studio e' presieduto da un Presidente, eletto tra i professori di ruolo e secondo le modalita' previste dal regolamento del Consiglio di corso di studio. Il Presidente resta in carica tre anni accademici. Art. 32- Dipartimenti 1. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca di uno o piu' settori disciplinari omogenei per finalita' e metodi di ricerca, ferma restando la liberta' di ricerca del singolo docente e il suo diritto di accedere direttamente ai relativi finanziamenti ove non partecipi a programmi di ricerca comuni. Essi inoltre, collaborano all'attivita' didattica mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali, al fine della loro migliore utilizzazione. Sono responsabili diretti delle attivita' didattiche relative ai dottorati di ricerca. 2. I1 Dipartimento opera nelle condizioni di autonomia gestionale e finanziaria disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. La verifica, almeno quadriennale, da parte del Senato accademico della situazione dipartimentale e della distribuzione delle risorse ai Dipartimenti deve avvenire anche allo scopo di favorire la piu' ampia collaborazione sul piano scientifico e la massima efficienza su quello economico-organizzativo. 4. I1 Senato accademico, con propria delibera, prevede il numero minimo di docenti per la costituzione dei Dipartimenti, per il loro mantenimento, nonche' per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengano i requisiti minimi necessari. Art. 33 - Organi del Dipartimento 1. Sono organi necessari del Dipartimento: - il Consiglio di Dipartimento; - il Direttore. 2. In ragione delle dimensioni, ciascun Dipartimento puo' prevedere nel proprio regolamento l'istituzione di una Giunta. 3. Il Consiglio di Dipartimento e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento. In particolare: a) delibera sulle domande di afferenza dei professori dei dottorandi e dei collaboratori all'attivita' di ricerca; b) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca; c) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca; d) approva convenzioni contratti e atti negoziali, secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; e) detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento; f) avanza richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie rispettivamente al Senato accademico e al Consiglio dell'Universita', motivate sulla base dell'attivita' di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto alla didattica; g) adotta a maggioranza assoluta un proprio regolamento e lo invia, per l'approvazione, al Senato accademico. 4. Sino alla costituzione dei Consigli di corso di studio, il Consiglio di Dipartimento esercita, altresi', le funzioni di organizzazione, programmazione e coordinamento delle attivita' didattiche del corso di studi i cui insegnamenti afferiscono al proprio settore scientifico-disciplinare. 5. Il Consiglio di Dipartimento e' composto dal Direttore, che lo presiede; dai professori afferenti; dai dottorandi di ricerca; dal direttore dei servizi accademici ovvero da un suo delegato. 6. Per l'esercizio delle competenze di cui al comma 4 del presente articolo, il Consiglio e' integrato dai collaboratori all'attivita' didattica e da uno studente eletto secondo le modalita' previste nel regolamento del Consiglio di Dipartimento. 7. Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. 8. Il Direttore di Dipartimento e' un professore ordinario, eletto dal Consiglio secondo le modalita' previste dal regolamento del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore resta in carica tre anni accademici. TITOLO V STRUTTURE DI SERVIZIO E DI AMMINISTRAZIONE DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Art. 34 - Direzione e uffici dei servizi amministrativi e accademici 1. La direzione dei servizi amministrativi e la direzione dei servizi accademici sono ordinate alla realizzazione dei compiti unitari dell'Universita' non trasferibili alle unita' decentrate di cui al comma 3 del presente articolo. 2. L'incarico di direttore dei servizi amministrativi e di direttore dei servizi accademici sono conferiti dal Consiglio dell'Universita' che nella stessa deliberazione definisce lo stato giuridico e il trattamento economico. L'incarico ha durata quinquennale e puo' essere rinnovato. 3. Per una piu' efficiente, efficace ed economica organizzazione ed erogazione dei servizi di supporto all'attivita' didattica e di ricerca, il Consiglio dell'Universita' puo' istituire presso le singole strutture didattiche e di ricerca, in modo da garantirne il supporto e la funzionalita', unita' amministrative decentrate cui e' affidata la gestione integrata dei compiti amministrativi e contabili. 4. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' riconosce alle strutture di cui al presente articolo autonomia che puo' essere piena o parziale. Art. 35 - Servizi e modalita' di gestione 1. I servizi sono erogati direttamente dall'Universita' o delegati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative. 2. Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi finalizzati al supporto dell'attivita' didattica e di ricerca o richiesti da esigenze dell'organizzazione amministrativa, ulteriori rispetto a quanto stabilito all'art. 34, comma 3, il Consiglio dell'Universita' puo' deliberare, disciplinandola, la costituzione di appositi centri di servizio. 3. L'Universita' puo' avvalersi dell'opera di studenti per attivita' di supporto al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo. Le modalita' per tali collaborazioni sono definite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Art 36 - Partecipazione ad organismi privati 1. L'Universita' puo' partecipare a societa' o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 2. Tale partecipazione e' deliberata dal Consiglio dell'Universita' e deve comunque conformarsi ai seguenti principi: a) attestazione del livello universitario dell'attivita' svolta ad opera del Comitato dei garanti; b) destinazione a finalita' istituzionali di eventuali dividendi spettanti all'Universita'; c) espressa previsione di patti para-sociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; d) limitazione del concorso dell'Universita', nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione. TITOLO VI PROFESSORI, COLLABORATORI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO Art. 37 - Professori 1. L'Universita' si avvale per le proprie attivita' di professori di ruolo e a contratto. I professori a contratto sono impegnati, come i professori di ruolo, a garantire continuita'-stabilita' nell'attuazione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo e dei programmi annuali per la didattica e la ricerca 2. I professori di ruolo sono nominati dal Consiglio dell'Universita' con apposito decreto del Presidente, su proposta dei Consigli di Dipartimento e approvazione da parte del Senato accademico. Nel caso il Consiglio dell'Universita' ritenga di non procedere alla nomina, si da' luogo alla stessa solo se il Senato accademico la approvi a maggioranza dei 2/3 dei componenti. In caso contrario il Consiglio di Dipartimento procede a nuova proposta. 3. A fronte di riconosciute esigenze di carattere didattico e scientifico, il Consiglio dell'Universita' puo' sollecitare le strutture competenti e il Senato accademico ad avanzare proposte per l'acquisizione di nuovi docenti di ruolo o a contratto. Qualora la sollecitazione, pur reiterata almeno una volta, non abbia esito il Consiglio dell'Universita' puo', con apposita e circostanziata motivazione, disporre direttamente l'assegnazione di un posto di ruolo o a contratto presso la struttura che ne risulti carente, riservando la selezione del titolare al Comitato dei garanti. 4. Ai professori di ruolo dell'Universita' sono assicurati stato giuridico e trattamento economico e di quiescenza determinati dal Consiglio dell'Universita' non inferiore a quello previsto per i professori di ruolo delle Universita' statali. 5. I professori a contratto sono nominati con il procedimento previsto per i professori di ruolo di cui al comma 2 del presente articolo. Con apposita delibera del Senato accademico sono disciplinati: la procedura di selezione, le garanzie di pubblicita' degli atti, la valutazione comparativa dei candidati e, in caso di rinnovo, la valutazione delle attivita' didattiche svolte e le modalita' di partecipazione negli organi accademici collegiali. Gli altri aspetti, compreso il trattamento economico, sono disciplinati con delibera del Consiglio dell'Universita'. 6. I contratti, che possono prevedere soluzioni differenziate quanto agli obblighi inerenti alle attivita' accademiche, sono stipulati con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera. Da tali contratti deve comunque risultare: a) la riserva delle funzioni di coordinamento e disciplinari ai docenti titolari delle strutture didattiche e di ricerca o, se del caso, al Senato accademico; b) l'autonomia didattica e di ricerca del docente; c) la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro; d) l'impegno per una compiuta realizzazione dei programmi accademici, didattici e di ricerca; e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita. 7. Tali contratti sono di durata variabile, in relazione all'attuazione del programma pluriennale di sviluppo dell'Ateneo e sono rinnovabili. Non danno diritto in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita' che li stipula; non danno titolo a trattamento assistenziale o previdenziale. L'Universita' provvedera' ad una copertura assicurativa contro gli infortuni. Art 38 - Contratti di collaborazione didattica e scientifica 1. In caso di comprovate esigenze didattiche, le strutture didattiche competenti possono proporre al Senato accademico il conferimento di incarichi di collaborazione per l'espletamento di attivita' integrative o strumentali. Tali incarichi sono assegnati attraverso procedure di selezione disciplinate con regolamento approvato dal Senato accademico. Essi sono regolati da contratti di diritto privato a termine, che non configurano in alcun modo rapporto di lavoro subordinato. 2. Per specifici progetti di ricerca, il Consiglio dell'Universita' puo' deliberare il conferimento di assegni annuali e pluriennali per la collaborazione ad attivita' di ricerca ovvero la conclusione di contratti. Possono essere titolari degli assegni o dei contratti dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di ricerca. Il piano di sviluppo dell'Ateneo motiva e quantifica tali esigenze. Con apposita delibera del Senato accademico sono disciplinati le idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicita' degli atti. Tutti gli altri aspetti, compreso il trattamento economico, sono disciplinati con delibera del Consiglio dell'Universita'. Art. 39 - Personale tecnico-amministativo 1. L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso e' determinata dal Consiglio dell'Universita', che provvede, altresi', a deliberarne le nomine e le assunzioni. 2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e' disciplinato in modo da assicurare uno stato giuridico e un trattamento economico e di quiescenza non inferiori rispetto a quelli del personale delle universita' statali. TITOLO VII CONTROLLO E VALUTAZIONE Art. 40 - Controllo - Collegio dei revisori dei conti 1. Al collegio dei revisori dei conti compete il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile dell'Universita'. 2. Il Consiglio dell'Universita' designa, tra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti estranei all'Ateneo, i componenti del Collegio che vengono nominati in numero di tre effettivi e di due supplenti con decreto rettorale e durano in carica tre anni. Il collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente. Art. 41 - Valutazione dell'organizzazione e dell'attivita' dell'ateneo 1. L'Universita' attua un'azione sistematica di valutazione dell'efficienza della propria organizzazione, dell'efficacia e dell'economicita' dell'attivita' amministrativa e della qualita' delle attivita' didattiche e di ricerca. A tal fine e' costituito un Nucleo di valutazione composto da tre membri, due designati dal Consiglio dell'Universita' e uno dal Senato accademico. 2. Il Nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse e il buon andamento dell'azione amministrativa. 3. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di governo. Esso determina i parametri di riferimento della valutazione tenendo conto di opportuni indicatori approvati dal Consiglio dell'Universita' e dal Senato accademico, per le parti di loro competenza. Al Nucleo e' assicurata la disponibilita' delle valutazioni espresse dagli studenti in ordine alle prestazioni didattiche, amministrative e di servizi rese dall'Universita'. 4. Le altre modalita' relative al funzionamento del Nucleo di valutazione sono definite da apposito regolamento. 5. Il Nucleo di valutazione predispone e trasmette annualmente una apposita relazione sulle attivita' di cui al presente articolo al Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato per la valutazione del sistema universitario, nel rispetto della normativa vigente in materia. Nella preparazione della relazione il Nucleo di valutazione si avvale, per gli aspetti relativi alle attivita' didattiche, di ricerca e di sostegno al diritto allo studio, del Comitato dei garanti di cui all'art. 42. Art. 42 - Comitato dei garanti 1. Ferma l'autonomia e la liberta' della ricerca e della didattica e fatta salva la competenza delle strutture didattiche e di ricerca competenti sulla valutazione scientifica e didattica dei singoli docenti, e' costituito un Comitato dei garanti con il compito di fornire al Senato accademico e al Consiglio dell'Universita', sulla base di elementi di confronto nazionale ed internazionale, un parere motivato sulla qualificazione dell'attivita' di ricerca complessivamente svolta nell'Universita' e sull'efficacia delle metodologie utilizzate nell'insegnamento. 2. Il Comitato dei garanti e' composto da tre membri due designati dal Senato accademico e uno dal Consiglio dell'Universita', secondo le modalita' e le procedure stabilite nel regolamento didattico. 3. I1 Comitato, quando sia chiamato ad esprimere valutazioni su questioni attinenti profili disciplinari specialistici estranei alle proprie conoscenze, puo' acquisire il giudizio di altri esperti o richiederne, eccezionalmente, la diretta partecipazione ai propri lavori. TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 43 - Disposizioni generali sulle fonti di autonomia 1. Per gli oggetti non espressamente disciplinati dalle fonti di autonomia dell'Universita' si opera riferimento ai principi del presente statuto o, in mancanza, alla vigente disciplina statale in materia universitaria in quanto compatibile con l'autonomia e il carattere non statale dell'Universita'. Le disposizioni comunitarie in materia di istruzione e di ricerca universita' sono direttamente recepite con il voto favorevole del Consiglio dell'Universita' e del Senato accademico. 2. I regolamenti previsti dal presente statuto e le altre fonti di autonomia dell'Universita' sono modificati con il procedimento richiesto per la loro adozione. 3. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Universita', a meno che non sia diversamente disposto. Art. 44 - Disposizioni generali sugli organismi amministrativi e accademici. 1. In mancanza di espresse disposizioni statutarie che dispongano diversamente, il regime degli organi amministrativi e i relativi regolamenti devono conformarsi ai seguenti principi e disposizioni: a) le designazioni elettive e le nomine possono essere rinnovate per un solo mandato; b) ove non sia diversamente disposto, gli organi elettivi o designati rimangono in carica tre anni; c) la mancata designazione od elezione di una parte dei componenti dell'organo collegiale non impedisce la valida costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'organo. La presente disposizione si applica a condizione che il numero di membri non designati non sia superiore a 1/3 dei componenti previsti a regime; d) i membri nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per la durata del mandato dell'organo; e) le sedute sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti dedotti gli assenti giustificati e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la meta' piu' uno dei partecipanti. Art. 45 - Rappresentanze degli studenti negli organi collegiali 1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Universita'. 2. L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze degli studenti negli organi in cui tale rappresentanza sia prevista dal presente statuto spetta agli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso. Art. 46 - Disposizioni transitorie 1. Sino alla costituzione degli organi previsti dallo statuto e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dello statuto stesso, le attribuzioni del Consiglio dell'Universita' e del Senato accademico sono esercitate dall'attuale Consiglio direttivo del Comitato promotore, integrato con un professore universitario di prima fascia. 2. Per la prima attuazione statutaria, le attribuzioni del Consiglio dell'Area didattica e quelle attribuite ad altri organi relativamente alla proposta di nomina dei professori di ruolo e a contratto sono esercitate dal Comitato accademico costituito dai tre professori di prima fascia componenti il Consiglio direttivo del Comitato promotore. 3. Nel caso di attivazione di nuovi corsi di studio, le attribuzioni conferite dal presente statuto alle strutture competenti sono esercitate da un apposito Comitato accademico nominato dal Consiglio dell'Universita' su proposta del Senato accademico. Il Comitato accademico e' composto da cinque membri di cui almeno due professori ordinari. I professori chiamati dal Comitato accademico vengono aggregati al Comitato medesimo. Il Comitato cessa dalle sue funzioni allorche' al corso di studi risultino assegnati almeno tre professori di ruolo di prima fascia e, comunque, non oltre tre anni dalla sua nomina. 4. Nella fase transitoria statutaria e comunque non oltre al termine individuato al comma 1, alle esigenze funzionali relative al personale non docente si provvedera', nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi con modalita' individuate dal Consiglio dell'Universita'. 5. L'Universita' rileva le convenzioni in vigore tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e le altre universita' o politecnici per la realizzazione di corsi di studio universitari nella Regione.