ALLEGATO B UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITE' DE LA VALLE'E D'AOSTE REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO Titolo I - Norme comuni Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento disciplina, in conformita' alla normativa vigente applicabile alle Universita' non statali, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei Corsi di studio per i quali l'Universita' della Valle d'Aosta, di seguito denominata Universita', rilascia i titoli previsti dall'art. 20 dello Statuto. 2. In applicazione dei principi e delle disposizioni contenute nello Statuto esso detta altresi' le norme generali riguardanti l'organizzazione didattica e le procedure amministrative correlate. 3. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di studio attivabili dall'Universita', deliberati su proposta dei competenti Consigli di corso di studio in conformita' alla normativa nazionale e comunitaria, sono stabiliti nel Titolo II del presente Regolamento. 4. Le modifiche al Regolamento, su proposta delle strutture didattiche competenti, sono deliberate con le procedure previste dall'art. 8 dello Statuto. Art. 2 - Definizioni e organi 1. Ai sensi del presente Regolamento si intende: a) per Corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione di master universitario e di dottorato di ricerca, come previsto dal Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei; b) per strutture didattiche, i Corsi di studio in cui si articola l'Area didattica, ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello Statuto; c) per Consigli delle strutture didattiche, i Consigli delle strutture di cui al punto b); d) per responsabili delle strutture didattiche, il Coordinatore dell'Area didattica; il Direttore del Dipartimento in relazione alle competenze assegnate dallo Statuto ai Consigli di dipartimento sino alla costituzione dei Consigli di corso di studio; il Presidente del Consiglio del Corso di studio. e) per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica e il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi di studio, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria; f) per credito formativo universitario, di seguito denominato credito, la definizione adottata nel Sistema europeo di trasferimento dei crediti accademici (ECTS), come specificato nell'art. 5 del Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei; g) per ordinamento didattico di un Corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula dei Corsi di studio; h) per studenti coloro che risultano iscritti ai Corsi di studio attivati dall'Universita'. 2 Sono organi con specifiche e differenziate competenze didattiche il Rettore, il Senato accademico, i responsabili delle strutture didattiche sulla base delle funzioni loro attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dai Regolamenti delle strutture didattiche. Sono inoltre istituite, come organi con funzioni consultive rispetto ai consigli e ai responsabili delle strutture didattiche, commissioni paritetiche per la didattica composte da un eguale numero di docenti e studenti. Art. 3 - Regolamenti delle strutture didattiche 1. Le strutture didattiche disciplinano nei propri regolamenti l'organizzazione didattica dei corsi di studio e dei servizi didattici integrativi che ad esse fanno capo. 2. Tali regolamenti sono adottati con la procedura prevista dall'art. 9 dello Statuto, in conformita' ai relativi ordinamenti didattici e nel rispetto della liberta' di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti. Essi possono prevedere particolari deroghe rispetto alle norme stabilite dal presente Regolamento, in relazione alla specificita' degli ordinamenti didattici di riferimento ed alle peculiari caratteristiche dei corsi di studio. 3. Il regolamento didattico di un Corso di studio determina in particolare: a) l'elenco degli insegnamenti nonche' delle altre attivita' formative attinenti il corso di studi; b) gli obiettivi formativi specifici del corso di studio; c) un sistema di crediti che, conformemente alle prescrizioni dell'U.E. e in relazione all'impegno complessivo richiesto al singolo studente, sia atto a stabilire le modalita' per la determinazione del punteggio relativo ad ogni insegnamento, alla tesi e al conseguimento dei titoli di studio; d) le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa; e) i piani di studio ufficiali con l'indicazione, tra l'altro, dei corsi obbligatori, dei corsi opzionali e delle propedeuticita'; f) i curricula offerti agli studenti e le regole concernenti la presentazione dei piani di studio, anche individuali; g) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto; h) le forme di tutorato; i) le modalita' di assolvimento dell'obbligo di frequenza e del suo accertamento, anche con riferimento alle diverse tipologie di studente; j) i criteri e le modalita' di verifica dell'efficacia e della funzionalita' dell'attivita' didattica, tenendo conto delle valutazioni degli studenti frequentanti; k) i casi di obbligatoria partecipazione dei professori agli organi collegiali, con la previsione che la loro partecipazione negli altri casi incide ai soli fini delle maggioranze richieste per le deliberazioni; l) l'istituzione di una Commissione consultiva sui problemi concernenti l'attivita' didattica composta pariteticamente da professori e studenti. 4. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate previo parere delle Commissioni paritetiche di cui al comma precedente, lettera 1), o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. 5. Le disposizioni dei regolamenti didattici riguardanti il numero di crediti assegnato ad ogni insegnamento o altra attivita' formativa sono soggette a revisione periodica da parte delle strutture didattiche, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente. Tale revisione deve procedere contestualmente e in maniera coordinata con la identificazione degli insegnamenti equivalenti che concorrono a formare il piano della rete didattica di cui all'art. 24, comma 1, dello Statuto. 6. L'organizzazione didattica dei corsi di dottorato di ricerca e' disciplinata dai Consigli dei dipartimenti cui aderiscono rispettivamente i singoli dottorati di ricerca. 7. L'organizzazione didattica delle Scuole di specializzazione e' disciplinata dal Senato accademico. 8. L'articolazione e l'organizzazione didattica dei corsi di studio post-lauream istituti in convenzione con altri enti ed organismi ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto, sono disciplinati, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, dalla relativa convenzione e dalle fonti di rinvio da questa eventualmente indicate. 9. In particolare, obiettivo del corso di master universitario e' la formazione avanzata di laureati con elevata preparazione culturale e professionale nel settore oggetto degli studi, anche al fine di assicurarne l'attitudine a promuovere e sviluppare tecniche innovative nell'esercizio della propria attivita' professionale. 10. L'articolazione e l'organizzazione didattica dei corsi di studio post-lauream finalizzati al rilascio del titolo di master universitario sono disciplinati sulla base dell'atto di istituzione di cui all'art. 25 dello Statuto e da apposita delibera annuale proposta dal Comitato di direzione del corso di master e approvata dal Senato accademico. 11. L'atto di istituzione del corso di master determina: a) il tipo di formazione culturale e professionale del corso di master; b} i requisiti e le procedure di ammissione; c) il numero massimo di studenti ammessi; d) la nomina di un Comitato di direzione. 12. La delibera annuale del corso di master determina, tra l'altro: a) la tipologia dei crediti da acquisire in numero non inferiore a 6O; b) la gamma delle opzioni didattiche; c) i piani di lavoro anche individualizzati, che devono essere informati alla massima flessibilita'; d) le modalita' di mobilita' fra Universita', aziende, altri enti pubblici e privati. 13. L'articolazione e l'organizzazione didattica dei corsi di master attivati nell'ambito dei programmi di cooperazione di cui all'art. 23 dello Statuto sono disciplinati sulla base dell'accordo o della convenzione stipulata tra gli Atenei e le istituzioni culturali e scientifiche partecipanti. Art. 4 - Attivita', programmazione e servizi per la didattica. 1. Le attivita' didattiche si svolgono in modo da soddisfare compiutamente il diritto all'apprendimento degli studenti, utilizzando a tal fine le forme anche organizzative piu' idonee al raggiungimento di tale risultato, e sono esercitate nel rispetto della liberta' di insegnamento nonche' di quanto disposto dai regolamenti delle strutture didattiche. 2. La programmazione ed il coordinamento delle attivita' didattiche hanno le seguenti finalita': a) garantire allo studente la qualita' della didattica, una formazione culturale altamente qualificata e una preparazione professionale consona alle esigenze poste dalla societa' e dal mondo del lavoro; b) favorire la conseguibilita' dei titoli di studio nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici; c) assicurare la sostenibilita', da parte dello studente a tempo pieno, del carico complessivo dell'attivita' programmata per ciascun periodo didattico e dei relativi ritmi di lavoro; d) promuovere apposite modalita' organizzative delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno; e) rimuovere le particolari difficolta' incontrate dagli studenti nella prima fase degli studi universitari e favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro. 3. L'Universita' promuove servizi di sussidio alla didattica e di promozione delle attivita' culturali degli studenti, anche in collaborazione con enti e organizzazioni diverse. 4. I responsabili delle strutture didattiche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono le misure idonee ad assicurare la continuita' e la regolarita' delle attivita' didattiche. Art. 5 - Valutazione 1. ogni struttura didattica deve periodicamente sottoporre a verifica l'efficacia e la funzionalita' della propria attivita' didattica. Nella verifica si terra' conto delle valutazioni degli studenti. I risultati della verifica concorrono a costituire: a) i criteri di programmazione dell'attivita' didattica per la singola struttura didattica; b) i criteri per l'assegnazione delle risorse per il Consiglio dell'Universita' e per il Senato accademico. Art. 6 - Attivita' di orientamento 1. La direzione dei servizi accademici assicura adeguato supporto alle attivita' di orientamento di Ateneo rivolte a favorire l'accesso agli studi e ad agevolare l'ingresso dei proprio studenti nel mondo del lavoro. 2. In particolare essa provvede: a) a sostenere logisticamente e pubblicizzare adeguatamente le attivita' di orientamento all'iscrizione, deliberate annualmente dal Consiglio dell'Area didattica; b) a fornire l'adeguato supporto alle iniziative deliberate dai Consigli di Corso di studio finalizzate all'orientamento professionale; c) a stipulare convenzioni con enti esterni per la divulgazione fuori dalla Regione delle attivita' di orientamento di cui al comma 1; d) in collaborazione con la direzione dei servizi amministrativi fornisce consulenza sulla realizzazione di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati finalizzati all'orientamento. Art. 7 - Tutorato 1. Il tutorato e' volto a guidare gli studenti al miglioramento dell'attivita' di studio e all'informazione per una piu' adeguata funzione del diritto allo studio e dei servizi. Il servizio di tutorato provvede, inoltre, a fornire agli studenti consigli relativi alla scelta degli indirizzi e alla formulazione dei piani di studio. 2. L'organizzazione delle attivita' di tutorato e' affidata alla responsabilita' delle strutture didattiche allo scopo di tener conto delle esigenze specifiche di ogni corso e in modo da rendere proficuo lo studio universitario. Art. 8 - Accesso ai corsi di studio programmati 1. L'ammissione ai Corsi di studio con iscrizione programmata a livello nazionale e' disciplinata secondo quanto previsto dagli articoli 12, comma 2, lettera r); 17, comma 2, lettera n) e 21 dello Statuto. 2. Il Consiglio dell'Universita' provvede entro il 1 luglio, e comunque in tempo utile, ad indicare le modalita' e il calendario delle prove di valutazione per l'ammissione a tali corsi, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Se le domande di ammissione sono in numero inferiore ai posti disponibili, la prova di valutazione degli studenti viene effettuata ai soli fini di orientamento dei medesimi. 3. Le prove di valutazione per l'accesso si svolgono sotto la responsabilita' della struttura didattica di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e della deliberazione del Consiglio dell'Universita' di cui al comma precedente. 4. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'iscrizione sono rese pubbliche con la massima tempestivita'. 5. Il Consiglio della struttura didattica competente delibera - nel rispetto della normativa e degli accordi internazionali vigenti, nonche' degli accordi stipulati dall'Universita' ai sensi dell'art. 24, comma 2, dello Statuto - circa l'ammissione ai Corsi di studio programmati degli studenti in possesso di titolo di studio straniero. 6. In relazione ai Corsi di studio il cui accesso, ai sensi della normativa vigente, puo' essere programmato dalle singole Universita', la struttura didattica competente, in collaborazione con il Consiglio studentesco, adotta strumenti di verifica e di valutazione delle risorse disponibili dai Corsi di studio, allo scopo di verificare la razionalita' e la funzionalita' della limitazione. I risultati di tali verifiche e valutazioni sono trasmessi al Senato accademico e al Consiglio dell'Universita' per le deliberazioni di rispettiva competenza previste dagli articoli 17, comma 2, lettera n) e 12, comma 2, lettera r), dello Statuto. Art. 9 - Iscrizioni 1. L'iscrizione ai corsi di studio presuppone, di norma, la qualita' di studente iscritto. E' vietata l'iscrizione contemporanea a piu' corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo. 2. L'iscrizione si intende perfezionata all'atto del versamento, ove previsto, delle tasse e dei contributi richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposite disposizioni. 3. I laureati che intendono iscriversi ad una Scuola di specializzazione o a un dottorato di ricerca, avendone i requisiti, e che siano gia' iscritti ad un corso di studio, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a quest'ultimo. 4. Per i corsi di perfezionamento a distanza o di durata inferiore ad un anno, il Rettore, chiesto il parere del Comitato dei garanti, e dopo aver esaminato la durata del corso e le frequenze richieste agli studenti, puo' stabilire, nel caso concreto, se la doppia iscrizione comporti o meno una reale incompatibilita'. 5. I titoli e i criteri di ammissione ai diversi Corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici. 6. L'iscrizione ai corsi di studio degli studenti in corso e fuori corso avviene tra il 1 luglio e il 15 settembre, quando non sia deliberato diversamente dalle strutture didattiche competenti. 7. Purche' il ritardo sia adeguatamente motivato il Rettore puo' accogliere domande di iscrizione di studenti in corso sino al 30 novembre e di studenti fuori corso anche dopo tale data: l'iscrizione non e' ammessa quando riguardi corsi semestrali dei quali sia stato tenuto piu' di un terzo delle lezioni previste. 8. Le modalita', i termini la documentazione da presentare e le tasse da versare per ottenere l'iscrizione ai corsi di studio sono indicati nel Manifesto annuale dell'offerta didattico-formativa, pubblicato prima dell'apertura delle iscrizioni di ogni anno accademico. Art. 10 - Diritti degli studenti 1. A tutti gli studenti e' garantito il diritto all'informazione mediante pubblicizzazione tempestiva degli orari delle attivita' didattiche e delle deliberazioni delle strutture didattiche. I principali atti degli organi di governo dell'Ateneo e dell'amministrazione sono di norma accessibili, salvo le limitazioni connesse alla tutela della privacy, tramite immissione in apposito sito informativo. 2. E' assicurata ai rappresentanti degli studenti la partecipazione attiva negli organi delle strutture didattiche, secondo guanto previsto dallo Statuto, dal presente Regolamento e dai regolamenti delle strutture didattiche. Art. 11 - Studenti a tempo pieno 1. Fermo restando quanto previsto dallo Statuto all'art. 4, all'atto dell'iscrizione gli studenti possono dichiarare se intendono impegnarsi a tempo pieno nelle attivita' universitarie. 2. Il regime di impegno a tempo pieno richiede l'assolvimento per ogni anno di corso della quantita' media di lavoro relativa all'acquisizione di 60 crediti corrispondenti a 1500 ore annue di lavoro di apprendimento. 3. Le singole strutture didattiche definiscono, altresi', in relazione alle particolarita' dei Corsi di studio, gli elementi necessari alla valutazione degli esiti dell'impegno a tempo pieno con particolare riguardo a una soddisfacente valutazione negli esami di profitto, cosi come individuata dalla competente struttura didattica; la dimostrazione di abilita' inerenti la padronanza di strumenti di integrazione dell'attivita' didattica quali la ricerca o la consultazione di materiale bibliografico, normativo, giurisprudenziale o statistico e ogni altro elemento di ausilio all'attivita' didattica e di studio; la conoscenza degli strumenti informatici di supporto dell'attivita' didattica; l'impegno a coadiuvare i docenti nelle attivita' di tutorato. 4. Le strutture didattiche competenti verificano periodicamente la sussistenza degli elementi di cui al comma precedente con riguardo agli studenti che hanno dichiarato l'impegno a tempo pieno. 5. La qualifica di studente a tempo pieno costituisce titolo preferenziale nelle procedure per l'assegnazione di risorse aggiuntive in particolare per la fruizione di opportunita' di formazione e di esperienze, per la partecipazione a stages di studio o lavorativi, per l'utilizzazione di strumenti di limitata disponibilita', per l'assegnazione di borse di studio, per la possibilita' di mobilita' verso altri Atenei italiani e stranieri. Art. 12 - Studenti fuori corso 1. Lo studente iscritto ad un Corso di studio e' qualificato fuori corso qualora, pur avendo completato gli anni di iscrizione previsti dall'ordinamento didattico e frequentato, ove richiesto, gli insegnamenti relativi, non abbia superato tutti gli esami di profitto e/o quello finale per il conseguimento del titolo di studio. 2. E' considerato altresi' temporaneamente fuori corso lo studente in corso nell'anno accademico precedente che non abbia superato gli esami obbligatori, previsti da norme specifiche dell'ordinamento didattico, per il passaggio all'anno di corso successivo o che non abbia rinnovato in tempo utile l'iscrizione. La condizione di fuori corso dura ai fini della carriera scolastica l'intero anno accademico ed e' modificabile a partire dal successivo anno accademico previa regolarizzazione della posizione. 3. Gli iscritti decadono dallo status di studente qualora non superino alcun esame di profitto per 3 anni accademici consecutivi. il termine di decadenza non si applica nei confronti dello studente in debito del solo esame finale di laurea. Art. 13 - Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti 1. Salvo i casi espressamente previsti dai singoli ordinamenti didattici, un corso annuale non puo' avere durata complessiva annua inferiore a 50 ore e un corso semestrale una durata complessiva inferiore a 25 ore. 2. Se non definito altrimenti dal rispettivo ordinamento di settore, per modulo didattico si intende una parte compiutamente organizzata di un corso di insegnamento articolato o integrato o di contenuto intermedio fra diverse discipline. 3. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali possono essere attivati, nell'ambito della normativa vigente e con il parere favorevole del Comitato dei garanti, corsi liberi. Il Consiglio della struttura didattica competente definisce, con delibera in relazione alla durata del corso libero, l'equivalenza ad un insegnamento ufficiale annuale o semestrale nonche' i crediti didattici relativi. 4. Nel caso di insegnamenti articolati in piu' moduli ognuno di questi e' affidato -secondo i criteri del comma precedente- ad un diverso professore che ne ha la responsabilita' didattica e partecipa alla valutazione finale degli studenti. Art. 14 - Programmazione didattica annuale 1. Nell'ambito della programmazione didattica annuale i Consigli delle strutture didattiche, sentiti i titolari di insegnamento, coordinano i programmi dei singoli insegnamenti. Nella stessa sede i Consigli possono assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino qualora essi vengano ripetuti con contenuti diversi. 2. Entro i termini stabiliti dal regolamento didattico, comunque non oltre il 31 maggio, i Consigli delle strutture didattiche assumono le deliberazioni concernenti la programmazione delle attivita' didattiche del successivo anno accademico, in conformita' del programma pluriennale e del programma annuale per l'attivita' didattica di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e b), dello Statuto. 3. Sono sottoposte all'approvazione del Senato accademico le deliberazioni riguardanti: a) il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno, qualora non sia gia' fissato dalla normativa nazionale o comunitaria; b) gli insegnamenti e i corsi da attivare e le modalita' delle relative coperture, nonche', motivandone la richiesta, i contratti di collaborazione didattica di cui all'art. 38 dello Statuto; c) la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e di forme di insegnamento a distanza; d) le date di inizio e di conclusione delle lezioni per ciascun corso di studi. 4. Sono inviate per conoscenza al Senato accademico le deliberazioni concernenti: a) le afferenze dei docenti ai corsi di studio, assunte con il consenso di questi ultimi; b) la durata semestrale o annuale degli insegnamenti, l'eventuale articolazione in moduli, o integrazione con corsi specialistici o altre iniziative didattiche; c) l'attribuzione, secondo criteri di funzionalita', competenza ed equilibrata distribuzione dei carichi, delle incombenze didattiche e organizzative di spettanza dei docenti e dei collaboratori all'attivita' didattica, nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti didattici. Art.15 - Manifesto annuale dell'offerta didattico-formativa 1. Entro il 15 giugno le strutture didattiche competenti, accogliendo gli eventuali rilievi formulati dal Senato accademico, predispongono il proprio Manifesto annuale dell'offerta didattico-formativa relativa al successivo anno accademico che dovra' essere pubblicato entro il 1 luglio. Esso indica i piani di studio ufficiali dei corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti; le modalita' di accesso ai corsi di studio per i quali sia stato fissato un limite di accesso; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle lezioni; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile. 2. Le strutture didattiche sono tenute a rendere noti entro l'inizio dell'anno accademico mediante apposite guide o in altra forma idonea i programmi degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento del titolo di studio, comunicando per tempo ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite. Art. 16 - Calendario delle lezioni e degli esami 1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari e attivita' integrative inizia, di norma, dopo il 15 settembre e termina entro il 30 giugno. 2. Attivita' di orientamento, preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali nonche' corsi intensivi e attivita' speciali possono svolgersi anche nel restante periodo dell'anno accademico purche' sia cosi' deliberato dalle strutture competenti e previa approvazione del Senato accademico. 3. L'orario delle lezioni e' stabilito dal Consiglio della struttura didattica in modo da consentire la migliore fruizione possibile della didattica da parte degli studenti. L'attuazione delle delibere del Consiglio della struttura e' affidata al responsabile della struttura medesima, che puo' adottare in via provvisoria, nel perseguimento delle finalita' di cui al precedente comma, quelle variazioni dell'orario che si rendano necessarie. 4. Salvo che sia altrimenti stabilito dai Regolamenti didattici dei corsi di studio in relazione agli ordinamenti didattici, gli esami di profitto per i corsi di studio si svolgono sull'arco di due sessioni: la prima da febbraio a luglio; la seconda da settembre a gennaio. 5. Il numero annuale degli appelli di esame e la loro distribuzione entro le sessioni indicate sono stabiliti dal Consiglio della struttura didattica competente, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di svolgimento delle lezioni. 6. La struttura didattica puo' articolare i singoli anni di corso in piu' periodi didattici. Alla fine di ogni periodo didattico deve essere previsto almeno un appello di esami. 7. Le date di esame non possono essere modificate senza l'autorizzazione del responsabile della struttura didattica, il quale in nessun caso potra' consentire l'anticipazione degli appelli. 8. Per lo svolgimento degli esami di diploma e di laurea il Consiglio della struttura didattica competente stabilisce almeno tre sessioni opportunamente distribuite nel corso dell'anno accademico. Art. 17 - Valutazione del profitto 1. In ciascuna sessione lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi puo' sostenere, senza alcuna limitazione numerica e nel rispetto delle eventuali propedeuticita', tutti gli esami per i quali possieda l'attestazione di frequenza, e che si riferiscano comunque a corsi conclusi. 2. Gli esami possono essere orali e/o scritti ovvero basati su prove pratiche, in relazione a quanto previsto dagli ordinamenti didattici e dalle determinazioni di Consigli delle strutture didattiche, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti. 3. Si possono prevedere forme periodiche di accertamento, eventualmente composte di prove successive, anche scritte e/o pratiche, da concludersi comunque con un controllo finale. 4. Gli esami si svolgono sotto la responsabilita' di una Commissione che garantisce adeguate forme di pubblicita'. La Commissione e' nominata dal responsabile della struttura didattica e costituita da almeno due membri dei quali uno e' il titolare dell'insegnamento e l'altro e' un professore ovvero un ricercatore, appartenente al medesimo settore disciplinare o a settore affine. 5. In relazione a specifiche esigenze didattiche, della Commissione possono far parte in qualita' di secondo membro anche cultori della materia, cui la struttura didattica abbia precedentemente riconosciuto tale qualita'. 6. I1 voto e', di norma, espresso in trentesimi. Le modalita' degli esami sono disciplinate, nel rispetto dei singoli ordinamenti, dai regolamenti della struttura didattica. Art. 18 - Esami finali per il conseguimento dei titolo di studio 1. Per sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti inclusi nel proprio piano di studi ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti. 2. Gli esami sono pubblici. Essi sono volti ad accertare la preparazione globale raggiunta dal candidato rispetto al corso degli studi. 3. Le commissioni di esame sono nominate dal responsabile della struttura didattica e sono costituite, in maggioranza, da professori dell'Universita' e sono composte da ricercatori o cultori delle discipline insegnate nel corso di studi. 4. Il numero dei componenti e', di norma, di 11. Le strutture didattiche nei propri regolamenti possono prevedere una diversa composizione, purche' vengano mantenute le condizioni di cui al comma precedente e purche' il numero dei componenti non sia inferiore a 7. In questi casi, il numero dei professori non puo' essere minore di quattro. 5. L'esame si intende superato con una votazione minima di 66/110. Il voto e' sempre espresso in centodecimi e, quando il candidato raggiunge il massimo dei voti, puo' essere fatta all'unanimita' menzione della lode. 6. I regolamenti delle strutture didattiche disciplinano, nel rispetto degli ordinamenti didattici, le modalita' della prova finale e i criteri orientativi per la valutazione di questa e dell'intero curriculum degli studi ai fini della determinazione del voto finale. Art 19 - Compiti dei professori 1. Il professore ufficiale di un corso e' tenuto a svolgere il corso annuale o semestrale in tre giorni distinti per ogni settimana del calendario didattico. Modalita' diverse di prestazione dell'attivita' didattica sono ammissibili e programmabili dai Consigli delle strutture didattiche in presenza di particolari tipologie di forme didattiche, indicate dagli specifici ordinamenti, o in presenza di particolari e dimostrate esigenze didattiche. 2. Ogni altro elemento e' definito dal provvedimento o dal contratto con cui l'Universita', su proposta della struttura competente, ha operato la chiamata come professore di ruolo o conferito l'incarico di insegnamento. La partecipazione agli organi collegiali e' disciplinata secondo le modalita' previste dall'art. 3, comma 3, lettera k), del presente Regolamento. 3. I1 professore e' tenuto a svolgere personalmente le lezioni del corso a lui affidato. Potra' invitare esperti per lezioni su argomenti specifici da svolgersi comunque in sua presenza. 4. I1 professore deve altresi' assicurare almeno due ore di ricevimento settimanale degli studenti. 5. Ciascun professore deve personalmente documentare la propria attivita' didattica in un apposito registro, secondo le modalita' stabilite dalle deliberazioni del Consiglio della struttura didattica. Tale registro, alla fine delle lezioni, munito del visto del responsabile della struttura didattica, e' depositato presso la Direzione dei servizi accademici. 6. Il coordinamento tra i programmi didattici e' assicurato dai Consigli di corso di studio ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera b), dello Statuto, e dai responsabili delle strutture didattiche secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del presente Regolamento. Art 20 - Ammissione ai singoli corsi 1. Gli studenti iscritti presso Universita' di altri paesi non facenti parte dei programmi o degli accordi di cui agli artt. 23 e 24 dello Statuto, possono seguire per un anno accademico singoli corsi di insegnamento attivati presso l'Ateneo e sostenere i relativi esami, ricevendone regolare attestazione. La misura del contributo da versare e' stabilita dal Consiglio dell'Universita'. La norma si applica per le iniziative di singoli studenti, previa verifica e approvazione da parte degli organi competenti. 2. Per i programmi interuniversitari di mobilita di cui agli artt. 23 e 24 dello Statuto, le disposizioni in materia sono dettate, anche per quanto concerne il contributo, dai relativi accordi o convenzioni. Art. 21 - Riconoscimento di periodi di studio effettuati presso altre universita' 1. Gli studenti dell'Universita' possono svolgere parte dei propri studi e svolgere parte delle proprie attivita' di ricerca presso altre Universita', italiane e straniere, sia con iniziative di mobilita' individuali, sia nell'ambito dei programmi di mobilita' dell'U.E. e degli accordi di cooperazione di cui agli articoli 23, comma 2, e 24, comma 2, dello Statuto. 2. E' condizione per il riconoscimento del programma di studi la deliberazione del Consiglio di corso di studio, che abbia acquisito il parere favorevole del Comitato dei garanti, formulata sulla base di idonea documentazione atta a comprovare le caratteristiche del programma di studi. 3. Le tipologie del riconoscimento sono: a) riconoscimento della frequenza; b) riconoscimento dell'esame; c) riconoscimento del periodo di preparazione della tesi; d) riconoscimento del tirocinio (ove previsto dagli ordinamenti didattici); e) riconoscimento del periodo di ricerca compiuto per la predisposizione delle tesi di specializzazione e di dottorato. 4. Le conversioni dei voti secondo il sistema italiano, nel caso in cui il programma di studi venga effettuato in una Universita' straniera, sono effettuate sulla base di tabelle proposte dai singoli Corsi di studio ed approvate dal Senato accademico. 5. Al termine del periodo di studio effettuato presso altra Universita', sulla base della certificazione esibita, il Consiglio di Corso di studi delibera di riconoscere le frequenze e gli esami sostenuti riportandoli, ove possibile, con una denominazione che sia riferibile alle discipline contenute nei settori scientifico-disciplinari del Corso di studi. Fermi restando i vincoli degli ordinamenti didattici vigenti il riconoscimento di esami sostenuti in altre Universita' puo' determinare una modificazione del numero degli esami previsti dai piani di studio individuali in conseguenza dei diversi crediti attribuiti ai singoli esami. 6. I titoli di studio conseguiti in Universita' straniere possono essere dichiarati, a tutti gli effetti, equipollenti a quelli rilasciati dall'Universita'. Qualora non sia dichiarata l'equipollenza, l'interessato puo' essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto previsti negli ordinamenti didattici. 7. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti non sono necessarie nel caso in cui siano stati stipulati gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 24, comma 2, dello Statuto, con riguardo agli elementi previsti dalla presente norma che siano determinati negli accordi medesimi. In tali casi, gli elementi di cui ai commi precedenti e le modalita' e le forme di riconoscimento sono indicati all'atto di approvazione dell'accordo e ne costituiscono parte integrante. Art. 22 - Passaggi ad altri corsi di studio dell'Universita' 1. Lo studente, in qualunque anno di corso, puo' chiedere il passaggio ad altro corso di studi attivato presso l'Universita'. La struttura didattica di arrivo delibera in merito al riconoscimento degli insegnamenti precedentemente seguiti e degli esami precedentemente superati. 2. Il passaggio va richiesto dal 1 luglio al 15 settembre. Il Rettore per gravi e documentati motivi puo' concedere il passaggio dopo tale data, ma non oltre il 31 dicembre. 3. Per i corsi di studio ad accesso limitato le domande di passaggio verranno accolte previo superamento della prevista prova di ammissione. 4. Il passaggio dello studente che non richiede alcuna convalida degli studi pregressi avverra' senza bisogno di delibera di accoglimento da parte della struttura didattica competente. Art 23 - Trasferimenti da e verso le altre Universita' 1. Lo studente puo' presentare domanda per trasferirsi presso altra Universita' o Istituto universitario dal 1 luglio al 30 settembre di ogni anno. Il Rettore, per gravi e documentati motivi puo' concedere il trasferimento oltre tale data, ma non oltre il 31 dicembre. 2. La documentazione degli studenti provenienti da altre Universita' o Istituti universitari deve pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno. A fronte di giustificati motivi il Rettore, sentita la struttura didattica competente, puo' accogliere il trasferimento oltre tale data, ma non oltre il 31 dicembre. 3. Il Consiglio della struttura didattica competente esamina la carriera scolastica precedentemente svolta e ne determina l'ulteriore svolgimento. Le deliberazioni delle competenti strutture didattiche devono essere prese entro 30 giorni dall'arrivo della comunicazione e tempestivamente comunicate all'interessato. Art. 24 - Modalita' di passaggio ai nuovi ordinamenti didattici 1. Lo studente che provenga per trasferimento da altro Corso di studi o gia' in possesso di titolo di studio anche conseguito all'estero puo' chiedere l'ammissione ad un Corso di studio riordinato. Dopo le convalide ad opera del Consiglio di corso di studio, se l'anno di corso a cui lo studente puo' iscriversi e' successivo a quello gia' attivato nel nuovo ordinamento, e' concessa allo stesso la facolta' di scelta tra l'iscrizione al corrispondente anno del vecchio ordinamento oppure all'anno di corso in quel momento attivato del nuovo ordinamento. 2. L'Universita' assicura la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti. Art. 25 - Norma transitoria 1. Sino alla piena attuazione delle attivita' e delle strutture previste dal presente Regolamento sono osservati i termini temporali e le scadenze previste dal presente Regolamento salvo motivata delibera adottata a maggioranza assoluta dall'organo competente o dall'organo che temporaneamente ne svolge le funzioni. Titolo II - ordinamenti didattici Art. 26 - Corso di laurea della formazione primaria 1. Titolo di ammissione e titolo di studio rilasciato Per l'ammissione al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria e' richiesto, per gli studenti italiani (per quelli stranieri si veda l'art. 7, Norme particolari), il diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale. La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi di insegnamento nella scuola materna ed elementare. 2. Durata e articolazione degli studi Il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria ha la durata di quattro anni. Esso e' costituito da un biennio comune, seguito da un biennio che si articola in due indirizzi, uno per la scuola materna e l'altro per la scuola elementare. La scelta dell'indirizzo e' compiuta, dallo studente, al termine del secondo anno accademico. 3. Ordinamento didattico L'ordinamento didattico del Corso di laurea si articola su quattro aree e precisamente: Area 1: formazione per la funzione docente. Comprende attivita' didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze di cui all'allegato A del D.M. del 26.3.'98 e per il cui conseguimento sono previsti corsi di studio nei seguenti campi: - pedagogico (M09A, M09B, M09D,M09E,M09F); - metodologico-didattico (M09A, M09C, M09E, M09F); - psicologico (M11A, M10A, M10C, M11B, M11C, M10B, M11 D); - socio-antropologico (M05X Q05A, Q05B, Q0SC, Q05G, E03B); - igienico-medico (F22A), - dell'integrazione scolastica per allievi con handicap (M09E, F19B, M11E, M11D, M11A). A questa area va riservato almeno il 25% dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola materna e almeno il 20% nell'indirizzo per la scuola elementare. Per credito formativo si intende la definizione contenuta nella normativa europea ECTS. Area 2: contenuti dell'insegnamento primario Comprende, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti della scuola materna e della scuola elementare, attivita' didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze di cui all'allegato A del citato D.M. 26.3.'98 in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacita' operative nei campi: - linguistico-letterario: L09A, L10D, L11A, L12A, M09D, L16A, L16B, L12D; - matematico-informatico: A01A, A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, K05B, M07B; - delle scienze fisiche, naturali ed ambientali: B01A, B01B, B01C, B05X, C03X, C11X, D01A, D01B, D02A, D03A, E01A, E02A, E02C, E03A, E04A, M08E, M07B; - della musica, della comunicazione sonora e dell'animazione teatrale: L26A, L26B, L27A, L27B, L27C; - delle scienze motorie; - delle lingue moderne: L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L18C, L19A, L19B; - storico-geografico-sociale-giuridico: L02B, L01A, M01X, M02A, M03A, M04X M08E, M12A, D02A, P03X, N19X, N09X, N08X, N10X, Q05A, Q05B, M06A, M06B, N10X; - del disegno: H11X; A questa area viene riservato almeno il 25% dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola materna ed almeno il 35% nell'indirizzo per la scuola elementare. Area 3: Laboratorio Le attivita' di laboratorio riguardano l'analisi la progettazione e la simulazione di attivita' didattiche di cui alle precedenti aree 1 e 2, con l'intervento di docenti di entrambe le aree. Esse costituiscono un ulteriore momento di sistematizzazione degli apprendimenti teorici, in funzione della trasferibilita', nella scuola materna e nella scuola elementare, dei saperi e del saper operare. Alle attivita' di laboratorio viene riservato non meno del 10% dei crediti formativi. Area 4: Tirocinio Le attivita' di tirocinio riguardano esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative. Alle attivita' di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e verifica, e' destinato non meno del 20% dei crediti del Corso di laurea. Almeno 100 ore di tirocinio sono finalizzate ad acquisire esperienze nel settore del sostegno. Area opzionale L'area opzionale, pari ad almeno il 5%, e' costituita da insegnamenti liberamente scelti dallo studente all'interno dei corsi attivati nella sede di Aosta o seguiti presso le sedi degli Istituti universitari convenzionati. Conoscenza delle lingue Lo studente e' tenuto inoltre a conoscere una lingua diversa dall'italiano e dal francese, scelta nell'area delle lingue moderne, indicate in precedenza. L'accertamento di tale conoscenza avviene attraverso apposita prova. Prove di valutazione conclusive Le modalita' di accertamento dell'apprendimento al termine delle attivita' didattiche riguardano, globalmente e di regola, una pluralita' di attivita' didattiche. Le competenti strutture didattiche disciplinano le modalita' delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attivita'. L'esame di Laurea consiste nella discussione di una tesi scritta relativa ad attivita' svolte nel tirocinio, nel laboratorio oppure ad altro argomento pertinente al Corso di laurea. 4. Attivita' didattiche Le attivita' didattiche previste in ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore. I1 regolamento didattico: a) disciplina le attivita' didattiche prevedendo gli insegnamenti da impartire eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del laboratorio, del tirocinio e di altre eventuali modalita'; b) definisce, in termini di crediti, il peso didattico di ognuna delle attivita' previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti di un semestre; c) determina eventuali abbreviazioni della durata del Corso di laurea in relazione a crediti riconosciuti; d) definisce gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni attuative del D.M. 21 luglio 1997, n. 245 in materia di frequenza a tempo pieno e tempo parziale; e) stabilisce la programmazione delle iscrizioni al Corso di laurea, tenuto conto delle risorse disponibili della funzionalita' delle strutture attivate, del fabbisogno della scuola materna ed elementare e di quanto altro collegato alle particolari condizioni socio-ambientali della Regione. Determina le modalita' di valutazione per l'iscrizione programmata al Corso. 5. Piani di studio individualizzati E' garantita, mediante la utilizzazione di crediti acquisiti, la mobilita' di studenti da e per il Corso di laurea. In particolare attraverso piani di studio opportunamente personalizzati: a) chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi puo' conseguire la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione in non piu' di due semestri; b) chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura didattica rilevante per l'insegnamento nella scuola materna e/o elementare, puo' conseguire la laurea in non piu' di quattro semestri. 6. Attivita' didattiche aggiuntive per l'integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap Sono previste specifiche attivita' didattiche aggiuntive per almeno 400 ore, attinenti all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma puo' costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attivita' didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'area qualificante tali attivita' didattiche prevede insegnamenti nei campi: - pedagogico (M09A, M09E); - metodologico-didattico (M09C, M09E, M09P); - psicologico (M10A, M11A, M11B, M11E); - psichiatrico (F11A, F19B); - medico (F11B, F15B, F22A). Chi ha gia' conseguito la laurea nel Corso puo' integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. 7. Norme particolari Al fine di assicurare la piena parita' nell'uso veicolare della lingua italiana e della lingua francese, nelle diverse attivita' didattiche, un numero di insegnamenti, nella misura massima del 50%, potra' essere affidato a docenti di istituti universitari stranieri, secondo quanto previsto all'art. 5 del DM citato, in relazione alla particolare situazione linguistica e in coerenza con il comma 125, dell'art. 17 della citata 127/97. Lo svolgimento di una parte del percorso formativo potra' avvenire presso istituti universitari di paesi stranieri. In merito all'iscrizione al Corso, da parte di studenti non italiani si richiede il titolo di istruzione valido per l'accesso all'universita' del Paese di origine, tenuto conto di guanto previsto al precedente articolo 4. 8. Collaborazione con altri enti Per le finalita' del Corso di laurea, la Struttura Didattica puo' attivare apposite intese con gli Enti Locali e puo' stipulare convenzioni con l'Accademia delle Belle Arti, il Conservatorio, gli Istituti musicali, l'Isef o il Corso di laurea in Scienze motorie (qualora esso sia nel frattempo attivato), con altre eventuali strutture scientifiche nonche' con istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e alla realizzazione di attivita' di laboratorio e di tirocinio. Att. 27 - Scuola di specializzazione per gli insegnanti delle scuole secondarie (SSIS) 1. Finalita' a) La Scuola si articola in indirizzi corrispondenti a gruppi di abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie, essi sono determinati secondo i criteri generali previsti dalla legge 127/97 e specificati nel DM 26 maggio 1998. b) Gli indirizzi prevedono piani di studio adeguati alla formazione professionale corrispondente alle classi concorsuali relative all'insegnamento nelle scuole secondarie secondo l'ordinamento scolastico vigente. La Scuola, tenuto conto del fabbisogno di personale docente nelle scuole secondarie della Regione Valle d'Aosta, indica annualmente mediante il Manifesto degli Studi quali indirizzi in numero non inferiore a due) sono attivati. c) Per rispondere alle particolari esigenze linguistiche e socioculturali della comunita' valdostana, la Scuola assicura una formazione bilingue (italiano e francese) e prevede lo svolgimento di parte del percorso formativo, presso le sedi universitarie francofone convenzionate. 2. Comitato di proposta La Scuola e' retta da un Comitato di proposta, organo della struttura didattica, che svolge le funzioni previste dall'art. 11, commi 1 e 2, della legge 341/90, come richiamate dall'art. 17, comma 95, della legge 127/97. 3. Diploma L'esame finale per il conseguimento del Diploma di Specializzazione ha valore di esame di Stato relativo a ciascuna delle abilitazioni all'insegnamento fra quelle conseguibili sulla base del diploma di laurea che ha dato accesso alla SSIS. 4. Durata e articolazione degli studi a) Il corso degli studi ha durata di due anni articolati in 4 semestri, che corrispondono ad un totale di 120 crediti. b) Il corso degli studi prevede 90 crediti destinati all'insegnamento e ai laboratori didattici (680 ore), e un tirocinio pratico di 320 ore del valore di 30 crediti. c) Gli insegnamenti comprendono moduli didattici relativi alle Scienze dell'educazione, che possono essere comuni agli specializzandi di tutti gli indirizzi e moduli didattici relativi alle didattiche disciplinari volte ad un approfondimento metodologico o didattico nelle aree disciplinari interessate corrispondenti alle abilitazioni da conseguire, nonche' all'insegnamento bilingue delle discipline interessate. d) ogni specializzando deve preparare, per l'esame finale, una relazione analitica sull'attivita' di tirocinio. e) La frequenza degli specializzandi alle attivita' didattiche e formative e' obbligatoria. 5. Piani di studio a) Il Consiglio della Scuola approva un piano di studio individuale per ogni specializzando, sulla base degli insegnamenti attivati e pubblicati annualmente nel Manifesto degli Studi, in modo da tenere conto del curricolo universitario precedente cosi da poter comprendere eventualmente un maggior numero di semestralita' qualora lo specializzando presenti dei debiti formativi, oppure desideri conseguire una pluralita' di abilitazioni. b) Nel caso dell'esistenza di debiti formativi, il piano di studi dovra' prevedere anche completamenti disciplinari da acquisire nelle facolta' competenti, quando nel curricolo della laurea di provenienza vi siano state carenze in qualche disciplina rilevante ai fini dell'abilitazione da conseguire, tenuto conto anche della normativa sull'accesso ai concorsi. I completamenti disciplinari possono essere soddisfatti sia mediante il superamento di prove integrative, sia mediante la frequenza ed il superamento della relativa prova finale di insegnamenti corrispondenti a non piu' di tre corsi annuali. c) Per converso, il piano degli studi puo' venire abbreviato per coloro che nel precedente curricolo degli studi hanno gia' seguito corsi utili ai fini degli scopi della Scuola; per coloro che fossero gia' in possesso di altra abilitazione, questa abbreviazione puo' giungere fino all'equivalente di un anno. 6. Piani di studio per l'abilitazione alla didattica di sostegno I piani di studio degli specializzandi che intendano conseguire un'abilitazione valida anche per l'attivita' didattica di sostegno comprendono aggiuntivamente altri moduli didattici, attivita' di laboratorio e di tirocinio, equivalenti ad almeno 20 crediti, da considerare obbligatori ai fini indicati dall'articolo 14, comma 2, della legge 104/92; questi ulteriori crediti prevedono contenuti sia dell'area delle pedagogie e delle didattiche speciali, sia dell'area neuropsicologica specifica. 7. Iscrizione alla Scuola a) Possono iscriversi alla Scuola i cittadini italiani e comunitari laureati in Italia le cui lauree diano accesso all'insegnamento nella scuola secondaria; possono iscriversi altresi' i cittadini comunitari in possesso di titolo universitario straniero che dia accesso alle attivita' di formazione e di tirocinio degli insegnanti della scuola secondaria nel Paese che ha rilasciato il titolo. Con gli stessi criteri possono iscriversi i cittadini italiani che abbiano conseguito titoli universitari all'estero. b) Ai sensi del comma 117, dell'articolo 17 della legge 127/97 e del DM 26 maggio 1998 possono iscriversi alla Scuola anche coloro che sono in possesso dei diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti, dai Conservatori di musica, dagli Istituti musicali pareggiati, dagli Istituti Superiori di Educazione Fisica e dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. 8. Programmazione delle iscrizioni Il numero degli iscritti alla Scuola per ogni classe concorsuale e' stabilito annualmente, sentita la Sovraintendenza agli Studi della Valle d'Aosta e in accordo con quanto stabilito dal DM 245/97 ai sensi delle leggi 341/90 e 127/97. 9. Criteri e prove di ammissione Il Consiglio della Scuola, tenuto conto dei criteri delle procedure e dei parametri standard fissati a livello nazionale per la determinazione della disponibilita' di posti, definisce le modalita' per le prove di ammissione in relazione alle varie classi concorsuali per l'insegnamento nelle scuole secondarie. 10. Esame finale L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attivita' svolte nel tirocinio e nei laboratori didattici. Della relativa commissione fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti dei gradi scolastici interessati che abbiano collaborato alle attivita' della SSIS. 11. Intese e accordi con le autorita' scolastiche a) La Scuola annualmente specifica il contenuto degli accordi che la SSIS potra' stipulare con la Sovraintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d'Aosta per la partecipazione degli istituti secondari alle attivita' formative. b) La scuola puo' stipulare accordi con la Sovraintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d'Aosta, con le Accademie di Belle Arti, i Conservatori di musica, le Scuole di educazione musicale e gli Istituti Superiori di Educazione Fisica, cosi' che i docenti di queste istituzioni possano partecipare alle attivita' didattiche della SSIS in insegnamenti o in laboratori didattici che prevedono speciali competenze di tipo tecnico o nell'ambito della didattica bilingue delle discipline. 12. Modello formativo della SSIS I corsi, i laboratori e i tirocini si articolano in un modello di formazione professionale coerente con le finalita' istituzionali della Scuola, illustrato in allegato. Allegato: Modello dell'offerta formativa della SSIS. a) Architettura del programma di formazione degli insegnanti delle scuole secondarie b) Pianificazione e ripartizione delle ore e dei crediti formativi c) Ripartizione del monte ore sulle formazioni trasversale e specifica d) organizzazione del tirocinio a) Architettura del programma di formazione degli insegnanti della scuola secondaria ----> Vedere Programma a pag. 44 del S.O. <---- B) Pianificazione e ripartizione dei volumi orari e dei crediti formativi ==================================================================== Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 TOTALE ==================================================================== Corsi 100 h 50 h 50 h - 200 h 11 crediti 6 crediti 6 crediti 23 crediti -------------------------------------------------------------------- Laboratorio 170 h 180 h 100 h 30 h 480 h 17 crediti 18 crediti 10 crediti 24 crediti 67 crediti -------------------------------------------------------------------- Tirocinio 30 h 70 h 150 h 70 h 320 h 2 crediti 6 crediti 14 crediti 8 crediti 30 crediti -------------------------------------------------------------------- TOTALE 300 h 300 h 300 h 100 h 1000 h 30 crediti 30 crediti 30 crediti 30 crediti 120 crediti -------------------------------------------------------------------- C) Ripartizione del monte ore =================================================================== Primo Secondo anno anno =================================================================== Formazione trasversale 330 h labo + 220 h 110 h (area delle scienze corsi 30 h o 20 h 0 o 10 h dell'educazione) 30 h tirocinio ------------------------------------------------------------------- Formazione specifiche 330 h labo + 240 h 110 h corsi 70 h o 80 h 220 h o 210 h 290 h tirocinio ------------------------------------------------------------------- TOTALE 680 h labo + 460 h 220 h corsi 100h 220 h 320 h tirocinio ------------------------------------------------------------------- D) organizzazione del tirocinio Il tirocinio e' concepito da due punti di vista complementari. Esso e' necessario alla SSIS, in quanto concreta l'abilitazione professionale dei candidati, che si puo' conseguire solo con il loro inserimento nell'operativita' scolastica. Ma e' utile anche alle istituzioni scolastiche perche' permette loro di instaurare un rapporto meno occasionale con l'universita', che favorira': - la formazione in servizio del personale docente; - l'autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione riconosciuta dalla legge alla scuole; - l'autovalutazione professionale dei singoli e delle attivita' di istituto. L'obiettivo del tirocinio e' introdurre lo studente nella vita e nell'attivita' della scuola, ai fini dell'acquisizione di competenze proprie della professione docente. Tali competenze riguardano gli aspetti collegiali, gestionali programmatori e la pratica di insegnamento. L'inserimento dello studente della SSIS in una scuole si propone quindi come esperienza in un ambiente qualificante, sempre secondo un progetto coerente sia con le finalita' della SSIS sia con la programmazione della scuola in cui avviene il tirocinio. Al fine di raggiungere tale obiettivo, la SSIS, nel quadro delle intese stipulate con la Sovraintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 13 dell'ordinamento Didattico, siglera' opportuni accordi con gli istituti secondari della Regione che intendono collaborare all'attivita' formativa della SSIS. Tale collaborazione si configura come elemento qualificante per le scuole in virtu' della stretta interazione tra il mondo della ricerca e il mondo della scuola operante. La supervisione e il coordinamento delle attivita' di tirocinio sono affidate a docenti di ruolo nelle scuole secondarie della Regione, utilizzati presso la SSIS in regime di semiesonero. La scelta dei docenti supervisori del tirocinio avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami, indetto dal Consiglio della Scuola. Per favorire l'inserimento degli specializzandi nei singoli istituti secondari per la realizzazione dei progetti di tirocinio e per assicurare una significativa ricaduta formativa sugli istituti ospitanti, ciascuna scuola secondaria che avra' stipulato un'apposita convenzione con la SSIS Valle d'Aosta indichera' annualmente i docenti disponibili ad accogliere gli specializzandi nelle loro classi. Tali docenti, chiamati tutori, parteciperanno ai progetti di tirocinio relativi alle loro classi e alla loro disciplina di insegnamento e, con il supporto e il coordinamento dei supervisori del tirocinio, saranno il tramite della loro scuola con le universita' per la partecipazione a iniziative di formazione, di sperimentazione o di ricerca didattica proposte dalla SSIS.