(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO B
 UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - UNIVERSITE' DE LA VALLE'E D'AOSTE
                   REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
                       Titolo I - Norme comuni
                  Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il  presente regolamento disciplina, in conformita' alla normativa
   vigente  applicabile alle Universita' non statali, gli ordinamenti
   didattici  e  i criteri di funzionamento dei Corsi di studio per i
   quali  l'Universita'  della  Valle  d'Aosta, di seguito denominata
   Universita',   rilascia  i  titoli  previsti  dall'art.  20  dello
   Statuto.

2. In  applicazione dei principi e delle disposizioni contenute nello
   Statuto   esso   detta  altresi'  le  norme  generali  riguardanti
   l'organizzazione   didattica   e   le   procedure   amministrative
   correlate.

3. Gli  ordinamenti  didattici  di  riferimento  dei  corsi di studio
   attivabili dall'Universita', deliberati su proposta dei competenti
   Consigli   di  corso  di  studio  in  conformita'  alla  normativa
   nazionale e comunitaria, sono stabiliti nel Titolo II del presente
   Regolamento.

4. Le   modifiche   al   Regolamento,  su  proposta  delle  strutture
   didattiche  competenti,  sono deliberate con le procedure previste
   dall'art. 8 dello Statuto.

                    Art. 2 - Definizioni e organi

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
a) per  Corsi  di studio, i corsi di laurea, di laurea specialistica,
   di  specializzazione  di  master  universitario  e di dottorato di
   ricerca,  come  previsto  dal  Regolamento in materia di autonomia
   didattica degli Atenei;
b) per  strutture  didattiche,  i  Corsi di studio in cui si articola
   l'Area didattica, ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello Statuto;
c) per   Consigli   delle  strutture  didattiche,  i  Consigli  delle
   strutture di cui al punto b);
d) per  responsabili  delle  strutture  didattiche,  il  Coordinatore
   dell'Area  didattica;  il  Direttore del Dipartimento in relazione
   alle   competenze   assegnate   dallo   Statuto   ai  Consigli  di
   dipartimento  sino  alla  costituzione  dei  Consigli  di corso di
   studio; il Presidente del Consiglio del Corso di studio.
e) per  titoli  di  studio,  la  laurea, la laurea specialistica e il
   diploma    di   specializzazione   rilasciati   al   termine   dei
   corrispondenti Corsi di studio, ai sensi della normativa nazionale
   e comunitaria;
f) per   credito   formativo  universitario,  di  seguito  denominato
   credito,   la   definizione   adottata   nel  Sistema  europeo  di
   trasferimento  dei  crediti  accademici  (ECTS),  come specificato
   nell'art.  5  del  Regolamento  in  materia di autonomia didattica
   degli Atenei;
g) per  ordinamento  didattico di un Corso di studio, l'insieme delle
   norme che regolano i curricula dei Corsi di studio;
h) per  studenti  coloro  che  risultano  iscritti ai Corsi di studio
   attivati dall'Universita'.

2 Sono organi con specifiche e differenziate competenze didattiche il
   Rettore,  il  Senato  accademico,  i  responsabili delle strutture
   didattiche   sulla  base  delle  funzioni  loro  attribuite  dallo
   Statuto,   dal   presente  Regolamento  e  dai  Regolamenti  delle
   strutture  didattiche.  Sono  inoltre  istituite,  come organi con
   funzioni  consultive  rispetto ai consigli e ai responsabili delle
   strutture  didattiche,  commissioni  paritetiche  per la didattica
   composte da un eguale numero di docenti e studenti.

           Art. 3 - Regolamenti delle strutture didattiche

1. Le   strutture  didattiche  disciplinano  nei  propri  regolamenti
   l'organizzazione  didattica  dei  corsi  di  studio  e dei servizi
   didattici integrativi che ad esse fanno capo.

2. Tali regolamenti sono adottati con la procedura prevista dall'art.
   9  dello Statuto, in conformita' ai relativi ordinamenti didattici
   e  nel  rispetto  della  liberta'  di insegnamento e dei diritti e
   doveri  dei  docenti  e  degli  studenti.  Essi  possono prevedere
   particolari  deroghe  rispetto  alle  norme stabilite dal presente
   Regolamento,  in  relazione  alla  specificita'  degli ordinamenti
   didattici  di  riferimento  ed  alle peculiari caratteristiche dei
   corsi di studio.

3. Il  regolamento  didattico  di  un  Corso  di  studio determina in
   particolare:
a) l'elenco   degli   insegnamenti   nonche'  delle  altre  attivita'
   formative attinenti il corso di studi;
b) gli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
c) un   sistema  di  crediti  che,  conformemente  alle  prescrizioni
   dell'U.E.  e  in  relazione  all'impegno  complessivo richiesto al
   singolo  studente,  sia  atto  a  stabilire  le  modalita'  per la
   determinazione  del  punteggio relativo ad ogni insegnamento, alla
   tesi e al conseguimento dei titoli di studio;
d) le  eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra
   attivita' formativa;
e) i  piani  di  studio ufficiali con l'indicazione, tra l'altro, dei
   corsi obbligatori, dei corsi opzionali e delle propedeuticita';
f) i  curricula  offerti  agli  studenti  e  le regole concernenti la
   presentazione dei piani di studio, anche individuali;
g) la  tipologia  delle  forme  didattiche, degli esami e delle altre
   verifiche del profitto;
h) le forme di tutorato;
i) le  modalita'  di assolvimento dell'obbligo di frequenza e del suo
   accertamento,  anche  con  riferimento  alle  diverse tipologie di
   studente;
j) i  criteri  e  le  modalita'  di  verifica  dell'efficacia e della
   funzionalita'   dell'attivita'   didattica,  tenendo  conto  delle
   valutazioni degli studenti frequentanti;
k) i  casi  di obbligatoria partecipazione dei professori agli organi
   collegiali,  con  la  previsione  che la loro partecipazione negli
   altri  casi incide ai soli fini delle maggioranze richieste per le
   deliberazioni;
l) l'istituzione   di   una   Commissione   consultiva  sui  problemi
   concernenti  l'attivita'  didattica  composta  pariteticamente  da
   professori e studenti.

4. Le  disposizioni  dei  regolamenti  didattici  dei corsi di studio
   concernenti  la  coerenza  tra  i crediti assegnati alle attivita'
   formative  e  gli  specifici  obiettivi formativi programmati sono
   deliberate  previo  parere delle Commissioni paritetiche di cui al
   comma  precedente,  lettera  1),  o di altre analoghe strutture di
   rappresentanza studentesca.

5. Le disposizioni dei regolamenti didattici riguardanti il numero di
   crediti assegnato ad ogni insegnamento o altra attivita' formativa
   sono  soggette  a  revisione  periodica  da  parte delle strutture
   didattiche,  fatto  salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
   Tale   revisione  deve  procedere  contestualmente  e  in  maniera
   coordinata  con  la identificazione degli insegnamenti equivalenti
   che  concorrono  a  formare  il  piano della rete didattica di cui
   all'art. 24, comma 1, dello Statuto.

6. L'organizzazione  didattica  dei  corsi di dottorato di ricerca e'
   disciplinata   dai   Consigli   dei  dipartimenti  cui  aderiscono
   rispettivamente i singoli dottorati di ricerca.

7. L'organizzazione  didattica  delle  Scuole  di specializzazione e'
   disciplinata dal Senato accademico.

8. L'articolazione  e  l'organizzazione didattica dei corsi di studio
   post-lauream  istituti  in convenzione con altri enti ed organismi
   ai  sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto, sono disciplinati,
   nel  rispetto  della  normativa  nazionale  e  comunitaria,  dalla
   relativa   convenzione   e   dalle   fonti  di  rinvio  da  questa
   eventualmente indicate.

9. In  particolare, obiettivo del corso di master universitario e' la
   formazione avanzata di laureati con elevata preparazione culturale
   e  professionale nel settore oggetto degli studi, anche al fine di
   assicurarne   l'attitudine  a  promuovere  e  sviluppare  tecniche
   innovative nell'esercizio della propria attivita' professionale.

10. L'articolazione  e l'organizzazione didattica dei corsi di studio
    post-lauream   finalizzati  al  rilascio  del  titolo  di  master
    universitario   sono   disciplinati   sulla   base  dell'atto  di
    istituzione  di  cui  all'art.  25  dello  Statuto  e da apposita
    delibera  annuale proposta dal Comitato di direzione del corso di
    master e approvata dal Senato accademico.

11. L'atto di istituzione del corso di master determina:
a) il  tipo  di  formazione  culturale  e  professionale del corso di
   master;
b} i requisiti e le procedure di ammissione;
c) il numero massimo di studenti ammessi;
d) la nomina di un Comitato di direzione.

12. La delibera annuale del corso di master determina, tra l'altro:

a) la  tipologia  dei  crediti da acquisire in numero non inferiore a
   6O;
b) la gamma delle opzioni didattiche;
c) i  piani  di  lavoro  anche  individualizzati,  che  devono essere
   informati alla massima flessibilita';
d) le  modalita'  di  mobilita'  fra Universita', aziende, altri enti
   pubblici e privati.

13. L'articolazione  e l'organizzazione didattica dei corsi di master
    attivati   nell'ambito  dei  programmi  di  cooperazione  di  cui
    all'art.   23   dello   Statuto   sono  disciplinati  sulla  base
    dell'accordo  o  della  convenzione stipulata tra gli Atenei e le
    istituzioni culturali e scientifiche partecipanti.

   Art. 4 - Attivita', programmazione e servizi per la didattica.

1. Le   attivita'  didattiche  si  svolgono  in  modo  da  soddisfare
   compiutamente   il   diritto   all'apprendimento  degli  studenti,
   utilizzando a tal fine le forme anche organizzative piu' idonee al
   raggiungimento  di  tale risultato, e sono esercitate nel rispetto
   della  liberta'  di  insegnamento  nonche'  di quanto disposto dai
   regolamenti delle strutture didattiche.

2. La  programmazione  ed il coordinamento delle attivita' didattiche
   hanno le seguenti finalita':
a) garantire   allo   studente   la  qualita'  della  didattica,  una
   formazione  culturale  altamente  qualificata  e  una preparazione
   professionale  consona  alle  esigenze  poste dalla societa' e dal
   mondo del lavoro;
b) favorire  la  conseguibilita'  dei  titoli  di  studio  nei  tempi
   previsti dagli ordinamenti didattici;
c) assicurare  la  sostenibilita',  da  parte  dello studente a tempo
   pieno,  del  carico  complessivo  dell'attivita'  programmata  per
   ciascun periodo didattico e dei relativi ritmi di lavoro;
d) promuovere   apposite   modalita'  organizzative  delle  attivita'
   formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
e) rimuovere  le  particolari  difficolta'  incontrate dagli studenti
   nella  prima  fase  degli  studi  universitari  e favorire il loro
   ingresso nel mondo del lavoro.

3. L'Universita'  promuove  servizi  di  sussidio alla didattica e di
   promozione  delle  attivita'  culturali  degli  studenti, anche in
   collaborazione con enti e organizzazioni diverse.

4. I  responsabili  delle  strutture  didattiche,  nell'ambito  delle
   rispettive  competenze, assumono le misure idonee ad assicurare la
   continuita' e la regolarita' delle attivita' didattiche.

                        Art. 5 - Valutazione

1. ogni struttura didattica deve periodicamente sottoporre a verifica
   l'efficacia  e la funzionalita' della propria attivita' didattica.
   Nella verifica si terra' conto delle valutazioni degli studenti. I
   risultati della verifica concorrono a costituire:
a) i  criteri  di  programmazione  dell'attivita'  didattica  per  la
   singola struttura didattica;
b) i  criteri  per  l'assegnazione  delle  risorse  per  il Consiglio
   dell'Universita' e per il Senato accademico.

                 Art. 6 - Attivita' di orientamento

1. La  direzione  dei  servizi  accademici assicura adeguato supporto
   alle  attivita'  di  orientamento  di  Ateneo  rivolte  a favorire
   l'accesso  agli  studi  e  ad  agevolare  l'ingresso  dei  proprio
   studenti nel mondo del lavoro.

2. In particolare essa provvede:
a) a   sostenere  logisticamente  e  pubblicizzare  adeguatamente  le
   attivita'  di  orientamento all'iscrizione, deliberate annualmente
   dal Consiglio dell'Area didattica;
b) a  fornire  l'adeguato  supporto  alle  iniziative  deliberate dai
   Consigli   di   Corso   di   studio  finalizzate  all'orientamento
   professionale;
c) a stipulare convenzioni con enti esterni per la divulgazione fuori
   dalla Regione delle attivita' di orientamento di cui al comma 1;
d) in  collaborazione  con  la  direzione  dei servizi amministrativi
   fornisce  consulenza  sulla realizzazione di accordi e convenzioni
   con enti pubblici e privati finalizzati all'orientamento.

                          Art. 7 - Tutorato

1. Il  tutorato  e'  volto  a  guidare  gli studenti al miglioramento
   dell'attivita'  di studio e all'informazione per una piu' adeguata
   funzione  del  diritto  allo  studio e dei servizi. Il servizio di
   tutorato  provvede,  inoltre,  a  fornire  agli  studenti consigli
   relativi alla scelta degli indirizzi e alla formulazione dei piani
   di studio.

2. L'organizzazione  delle  attivita'  di  tutorato  e' affidata alla
   responsabilita'  delle  strutture  didattiche  allo scopo di tener
   conto delle esigenze specifiche di ogni corso e in modo da rendere
   proficuo lo studio universitario.

           Art. 8 - Accesso ai corsi di studio programmati

1. L'ammissione  ai  Corsi  di  studio  con  iscrizione programmata a
   livello  nazionale  e'  disciplinata secondo quanto previsto dagli
   articoli  12,  comma  2,  lettera r); 17, comma 2, lettera n) e 21
   dello Statuto.

2. Il  Consiglio  dell'Universita'  provvede  entro  il  1  luglio, e
   comunque  in tempo utile, ad indicare le modalita' e il calendario
   delle   prove  di  valutazione  per  l'ammissione  a  tali  corsi,
   unitamente  ai  requisiti  richiesti  per la partecipazione. Se le
   domande   di   ammissione   sono  in  numero  inferiore  ai  posti
   disponibili,   la   prova  di  valutazione  degli  studenti  viene
   effettuata ai soli fini di orientamento dei medesimi.

3. Le  prove  di  valutazione  per  l'accesso  si  svolgono  sotto la
   responsabilita'  della  struttura  didattica  di  riferimento, nel
   rispetto   della  normativa  vigente  e  della  deliberazione  del
   Consiglio dell'Universita' di cui al comma precedente.

4. Le  graduatorie  sulla  cui base gli studenti interessati potranno
   richiedere   l'iscrizione  sono  rese  pubbliche  con  la  massima
   tempestivita'.

5. Il  Consiglio  della struttura didattica competente delibera - nel
   rispetto  della  normativa e degli accordi internazionali vigenti,
   nonche'   degli   accordi   stipulati  dall'Universita'  ai  sensi
   dell'art. 24, comma 2, dello Statuto - circa l'ammissione ai Corsi
   di  studio  programmati  degli  studenti  in possesso di titolo di
   studio straniero.

6. In  relazione  ai  Corsi  di studio il cui accesso, ai sensi della
   normativa   vigente,   puo'   essere   programmato  dalle  singole
   Universita',  la struttura didattica competente, in collaborazione
   con  il  Consiglio  studentesco, adotta strumenti di verifica e di
   valutazione  delle  risorse  disponibili dai Corsi di studio, allo
   scopo  di  verificare  la  razionalita'  e  la funzionalita' della
   limitazione.  I  risultati  di  tali  verifiche e valutazioni sono
   trasmessi al Senato accademico e al Consiglio dell'Universita' per
   le  deliberazioni di rispettiva competenza previste dagli articoli
   17, comma 2, lettera n) e 12, comma 2, lettera r), dello Statuto.

                         Art. 9 - Iscrizioni

1. L'iscrizione  ai corsi di studio presuppone, di norma, la qualita'
   di studente iscritto. E' vietata l'iscrizione contemporanea a piu'
   corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo.

2. L'iscrizione  si intende perfezionata all'atto del versamento, ove
   previsto,  delle  tasse  e dei contributi richiesti, fatti salvi i
   casi  di  esonero  o  di  sospensione dei versamenti, stabiliti da
   apposite disposizioni.

3. I   laureati   che   intendono   iscriversi   ad   una  Scuola  di
   specializzazione   o   a  un  dottorato  di  ricerca,  avendone  i
   requisiti,  e  che siano gia' iscritti ad un corso di studio, sono
   tenuti  a  richiedere  la  sospensione  temporanea  della carriera
   relativa a quest'ultimo.

4. Per i corsi di perfezionamento a distanza o di durata inferiore ad
   un anno, il Rettore, chiesto il parere del Comitato dei garanti, e
   dopo  aver  esaminato la durata del corso e le frequenze richieste
   agli  studenti,  puo'  stabilire,  nel caso concreto, se la doppia
   iscrizione comporti o meno una reale incompatibilita'.

5. I titoli e i criteri di ammissione ai diversi Corsi di studio sono
   indicati nei rispettivi ordinamenti didattici.

6. L'iscrizione  ai  corsi  di studio degli studenti in corso e fuori
   corso  avviene  tra  il 1 luglio e il 15 settembre, quando non sia
   deliberato diversamente dalle strutture didattiche competenti.

7. Purche'  il  ritardo  sia  adeguatamente  motivato il Rettore puo'
   accogliere  domande  di iscrizione di studenti in corso sino al 30
   novembre   e  di  studenti  fuori  corso  anche  dopo  tale  data:
   l'iscrizione  non  e' ammessa quando riguardi corsi semestrali dei
   quali sia stato tenuto piu' di un terzo delle lezioni previste.

8. Le modalita', i termini la documentazione da presentare e le tasse
   da  versare  per  ottenere  l'iscrizione  ai  corsi di studio sono
   indicati  nel  Manifesto annuale dell'offerta didattico-formativa,
   pubblicato  prima  dell'apertura  delle  iscrizioni  di  ogni anno
   accademico.

                  Art. 10 - Diritti degli studenti

1. A  tutti  gli  studenti  e'  garantito il diritto all'informazione
   mediante  pubblicizzazione  tempestiva degli orari delle attivita'
   didattiche  e  delle  deliberazioni  delle strutture didattiche. I
   principali   atti   degli   organi   di   governo   dell'Ateneo  e
   dell'amministrazione   sono   di   norma   accessibili,  salvo  le
   limitazioni connesse alla tutela della privacy, tramite immissione
   in apposito sito informativo.

2. E'  assicurata  ai rappresentanti degli studenti la partecipazione
   attiva  negli  organi  delle  strutture didattiche, secondo guanto
   previsto dallo Statuto, dal presente Regolamento e dai regolamenti
   delle strutture didattiche.

                  Art. 11 - Studenti a tempo pieno

1. Fermo  restando quanto previsto dallo Statuto all'art. 4, all'atto
   dell'iscrizione  gli  studenti  possono  dichiarare  se  intendono
   impegnarsi a tempo pieno nelle attivita' universitarie.

2. Il  regime  di  impegno  a tempo pieno richiede l'assolvimento per
   ogni  anno  di  corso  della  quantita'  media  di lavoro relativa
   all'acquisizione  di 60 crediti corrispondenti a 1500 ore annue di
   lavoro di apprendimento.

3. Le   singole   strutture   didattiche  definiscono,  altresi',  in
   relazione  alle  particolarita'  dei Corsi di studio, gli elementi
   necessari  alla valutazione degli esiti dell'impegno a tempo pieno
   con  particolare  riguardo  a  una soddisfacente valutazione negli
   esami   di   profitto,  cosi  come  individuata  dalla  competente
   struttura  didattica;  la  dimostrazione  di  abilita' inerenti la
   padronanza  di  strumenti di integrazione dell'attivita' didattica
   quali  la  ricerca  o la consultazione di materiale bibliografico,
   normativo, giurisprudenziale o statistico e ogni altro elemento di
   ausilio  all'attivita'  didattica e di studio; la conoscenza degli
   strumenti   informatici   di  supporto  dell'attivita'  didattica;
   l'impegno a coadiuvare i docenti nelle attivita' di tutorato.

4. Le  strutture  didattiche  competenti verificano periodicamente la
   sussistenza degli elementi di cui al comma precedente con riguardo
   agli studenti che hanno dichiarato l'impegno a tempo pieno.

5. La   qualifica  di  studente  a  tempo  pieno  costituisce  titolo
   preferenziale   nelle  procedure  per  l'assegnazione  di  risorse
   aggiuntive  in  particolare  per  la  fruizione di opportunita' di
   formazione  e  di  esperienze,  per  la partecipazione a stages di
   studio  o lavorativi, per l'utilizzazione di strumenti di limitata
   disponibilita',  per  l'assegnazione  di  borse  di studio, per la
   possibilita' di mobilita' verso altri Atenei italiani e stranieri.

                   Art. 12 - Studenti fuori corso

1. Lo  studente  iscritto  ad un Corso di studio e' qualificato fuori
   corso  qualora,  pur  avendo  completato  gli  anni  di iscrizione
   previsti  dall'ordinamento didattico e frequentato, ove richiesto,
   gli  insegnamenti  relativi, non abbia superato tutti gli esami di
   profitto  e/o  quello  finale  per  il conseguimento del titolo di
   studio.

2. E' considerato altresi' temporaneamente fuori corso lo studente in
   corso  nell'anno  accademico precedente che non abbia superato gli
   esami  obbligatori,  previsti da norme specifiche dell'ordinamento
   didattico, per il passaggio all'anno di corso successivo o che non
   abbia  rinnovato  in  tempo  utile  l'iscrizione. La condizione di
   fuori  corso  dura ai fini della carriera scolastica l'intero anno
   accademico  ed  e'  modificabile  a  partire  dal  successivo anno
   accademico previa regolarizzazione della posizione.

3. Gli  iscritti  decadono  dallo  status  di  studente  qualora  non
   superino   alcun   esame   di   profitto  per  3  anni  accademici
   consecutivi.  il termine di decadenza non si applica nei confronti
   dello studente in debito del solo esame finale di laurea.

    Art. 13 - Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti

1. Salvo  i  casi  espressamente  previsti  dai  singoli  ordinamenti
   didattici,  un  corso  annuale  non  puo' avere durata complessiva
   annua  inferiore  a  50  ore  e  un  corso  semestrale  una durata
   complessiva inferiore a 25 ore.

2. Se  non definito altrimenti dal rispettivo ordinamento di settore,
   per   modulo   didattico   si   intende  una  parte  compiutamente
   organizzata  di  un corso di insegnamento articolato o integrato o
   di contenuto intermedio fra diverse discipline.

3. Oltre  ai corsi di insegnamento ufficiali possono essere attivati,
   nell'ambito della normativa vigente e con il parere favorevole del
   Comitato  dei  garanti, corsi liberi. Il Consiglio della struttura
   didattica  competente  definisce,  con  delibera in relazione alla
   durata   del   corso  libero,  l'equivalenza  ad  un  insegnamento
   ufficiale   annuale  o  semestrale  nonche'  i  crediti  didattici
   relativi.

4. Nel  caso  di  insegnamenti  articolati  in  piu' moduli ognuno di
   questi  e' affidato -secondo i criteri del comma precedente- ad un
   diverso  professore  che  ne  ha  la  responsabilita'  didattica e
   partecipa alla valutazione finale degli studenti.

             Art. 14 - Programmazione didattica annuale

1. Nell'ambito  della  programmazione  didattica  annuale  i Consigli
   delle  strutture  didattiche,  sentiti i titolari di insegnamento,
   coordinano i programmi dei singoli insegnamenti. Nella stessa sede
   i  Consigli  possono  assegnare  agli  insegnamenti  denominazioni
   aggiuntive   che  ne  specifichino  i  contenuti  effettivi  o  li
   differenzino qualora essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

2. Entro  i termini stabiliti dal regolamento didattico, comunque non
   oltre il 31 maggio, i Consigli delle strutture didattiche assumono
   le  deliberazioni  concernenti  la  programmazione delle attivita'
   didattiche  del  successivo  anno  accademico,  in conformita' del
   programma  pluriennale  e  del  programma  annuale per l'attivita'
   didattica  di  cui  all'art.  17,  comma 1, lettere a) e b), dello
   Statuto.

3. Sono   sottoposte   all'approvazione   del  Senato  accademico  le
   deliberazioni riguardanti:
a) il  numero  di  posti a disposizione degli iscritti al primo anno,
   qualora   non   sia  gia'  fissato  dalla  normativa  nazionale  o
   comunitaria;
b) gli  insegnamenti  e  i  corsi  da  attivare  e le modalita' delle
   relative coperture, nonche', motivandone la richiesta, i contratti
   di collaborazione didattica di cui all'art. 38 dello Statuto;
c) la  sperimentazione  di nuove metodologie didattiche e di forme di
   insegnamento a distanza;
d) le date di inizio e di conclusione delle lezioni per ciascun corso
   di studi.

4. Sono  inviate per conoscenza al Senato accademico le deliberazioni
   concernenti:

a) le  afferenze  dei  docenti  ai  corsi  di  studio, assunte con il
   consenso di questi ultimi;
b) la  durata  semestrale  o  annuale degli insegnamenti, l'eventuale
   articolazione  in moduli, o integrazione con corsi specialistici o
   altre iniziative didattiche;
c) l'attribuzione,  secondo  criteri  di funzionalita', competenza ed
   equilibrata distribuzione dei carichi, delle incombenze didattiche
   e  organizzative  di  spettanza  dei  docenti  e dei collaboratori
   all'attivita'  didattica, nel rispetto delle norme di legge, dello
   Statuto e dei regolamenti didattici.

     Art.15 - Manifesto annuale dell'offerta didattico-formativa

1. Entro il 15 giugno le strutture didattiche competenti, accogliendo
   gli   eventuali   rilievi   formulati   dal   Senato   accademico,
   predispongono    il   proprio   Manifesto   annuale   dell'offerta
   didattico-formativa  relativa  al  successivo  anno accademico che
   dovra' essere pubblicato entro il 1 luglio. Esso indica i piani di
   studio  ufficiali  dei  corsi  di  studio attivati, con i relativi
   insegnamenti;  le  modalita'  di  accesso ai corsi di studio per i
   quali  sia  stato  fissato un limite di accesso; le norme relative
   alle  iscrizioni  e  alle  frequenze;  i  periodi  di  inizio e di
   svolgimento  delle  lezioni; i termini entro i quali presentare le
   eventuali  proposte  di  piani  di studio individuali e ogni altra
   indicazione ritenuta utile.

2. Le  strutture didattiche sono tenute a rendere noti entro l'inizio
   dell'anno  accademico  mediante  apposite  guide  o in altra forma
   idonea  i  programmi  degli  insegnamenti  attivati,  gli orari di
   ricevimento  dei  docenti,  le  indicazioni di quanto richiesto ai
   fini  degli esami di profitto e per il conseguimento del titolo di
   studio,  comunicando  per  tempo  ogni  eventuale variazione delle
   informazioni precedentemente fornite.

          Art. 16 - Calendario delle lezioni e degli esami

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni,
   seminari  e  attivita'  integrative  inizia,  di norma, dopo il 15
   settembre e termina entro il 30 giugno.

2. Attivita'   di   orientamento,   preparazione   e  sostegno  degli
   insegnamenti   ufficiali   nonche'  corsi  intensivi  e  attivita'
   speciali  possono  svolgersi  anche nel restante periodo dell'anno
   accademico purche' sia cosi' deliberato dalle strutture competenti
   e previa approvazione del Senato accademico.

3. L'orario  delle lezioni e' stabilito dal Consiglio della struttura
   didattica  in  modo  da consentire la migliore fruizione possibile
   della  didattica  da  parte  degli  studenti.  L'attuazione  delle
   delibere del Consiglio della struttura e' affidata al responsabile
   della  struttura  medesima,  che puo' adottare in via provvisoria,
   nel  perseguimento  delle  finalita'  di  cui al precedente comma,
   quelle variazioni dell'orario che si rendano necessarie.

4. Salvo  che  sia altrimenti stabilito dai Regolamenti didattici dei
   corsi di studio in relazione agli ordinamenti didattici, gli esami
   di  profitto  per  i  corsi di studio si svolgono sull'arco di due
   sessioni: la prima da febbraio a luglio; la seconda da settembre a
   gennaio.

5. Il  numero  annuale degli appelli di esame e la loro distribuzione
   entro  le  sessioni  indicate  sono  stabiliti dal Consiglio della
   struttura    didattica    competente,   evitando   di   norma   la
   sovrapposizione con i periodi di svolgimento delle lezioni.

6. La  struttura didattica puo' articolare i singoli anni di corso in
   piu'  periodi  didattici. Alla fine di ogni periodo didattico deve
   essere previsto almeno un appello di esami.

7. Le   date   di   esame   non   possono   essere  modificate  senza
   l'autorizzazione  del  responsabile  della struttura didattica, il
   quale  in  nessun  caso  potra'  consentire  l'anticipazione degli
   appelli.

8. Per lo svolgimento degli esami di diploma e di laurea il Consiglio
   della   struttura   didattica  competente  stabilisce  almeno  tre
   sessioni    opportunamente   distribuite   nel   corso   dell'anno
   accademico.

                 Art. 17 - Valutazione del profitto

1. In  ciascuna  sessione  lo studente in regola con l'iscrizione e i
   versamenti  relativi  puo'  sostenere,  senza  alcuna  limitazione
   numerica e nel rispetto delle eventuali propedeuticita', tutti gli
   esami  per  i quali possieda l'attestazione di frequenza, e che si
   riferiscano comunque a corsi conclusi.

2. Gli  esami possono essere orali e/o scritti ovvero basati su prove
   pratiche,   in  relazione  a  quanto  previsto  dagli  ordinamenti
   didattici  e  dalle  determinazioni  di  Consigli  delle strutture
   didattiche,   ferme   restando   le  attribuzioni  specifiche  dei
   professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.

3. Si   possono   prevedere   forme   periodiche   di   accertamento,
   eventualmente  composte  di  prove  successive,  anche scritte e/o
   pratiche, da concludersi comunque con un controllo finale.

4. Gli  esami si svolgono sotto la responsabilita' di una Commissione
   che  garantisce  adeguate  forme di pubblicita'. La Commissione e'
   nominata  dal  responsabile della struttura didattica e costituita
   da   almeno   due   membri   dei   quali   uno   e'   il  titolare
   dell'insegnamento   e   l'altro   e'   un   professore  ovvero  un
   ricercatore,  appartenente  al  medesimo  settore disciplinare o a
   settore affine.

5. In  relazione  a specifiche esigenze didattiche, della Commissione
   possono  far  parte  in  qualita'  di secondo membro anche cultori
   della  materia,  cui  la struttura didattica abbia precedentemente
   riconosciuto tale qualita'.

6. I1  voto  e', di norma, espresso in trentesimi. Le modalita' degli
   esami sono disciplinate, nel rispetto dei singoli ordinamenti, dai
   regolamenti della struttura didattica.

  Art. 18 - Esami finali per il conseguimento dei titolo di studio

1. Per  sostenere  l'esame  finale per il conseguimento del titolo di
   studio, lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto
   relativi  agli  insegnamenti inclusi nel proprio piano di studi ed
   essere  in  regola  con il versamento delle tasse e dei contributi
   richiesti.

2. Gli   esami  sono  pubblici.  Essi  sono  volti  ad  accertare  la
   preparazione  globale  raggiunta  dal  candidato rispetto al corso
   degli studi.

3. Le  commissioni  di  esame  sono  nominate  dal responsabile della
   struttura   didattica   e  sono  costituite,  in  maggioranza,  da
   professori  dell'Universita'  e  sono  composte  da  ricercatori o
   cultori delle discipline insegnate nel corso di studi.

4. Il  numero  dei  componenti  e',  di  norma,  di  11. Le strutture
   didattiche  nei  propri  regolamenti possono prevedere una diversa
   composizione,  purche'  vengano  mantenute le condizioni di cui al
   comma  precedente  e  purche'  il  numero  dei  componenti non sia
   inferiore  a  7. In questi casi, il numero dei professori non puo'
   essere minore di quattro.

5. L'esame si intende superato con una votazione minima di 66/110. Il
   voto  e'  sempre  espresso  in  centodecimi e, quando il candidato
   raggiunge  il  massimo  dei voti, puo' essere fatta all'unanimita'
   menzione della lode.

6. I   regolamenti   delle  strutture  didattiche  disciplinano,  nel
   rispetto  degli  ordinamenti  didattici,  le modalita' della prova
   finale  e  i  criteri  orientativi  per la valutazione di questa e
   dell'intero  curriculum  degli  studi ai fini della determinazione
   del voto finale.

                   Art 19 - Compiti dei professori

1. Il  professore ufficiale di un corso e' tenuto a svolgere il corso
   annuale o semestrale in tre giorni distinti per ogni settimana del
   calendario    didattico.    Modalita'   diverse   di   prestazione
   dell'attivita'  didattica  sono  ammissibili  e  programmabili dai
   Consigli  delle  strutture  didattiche  in presenza di particolari
   tipologie   di   forme   didattiche,   indicate   dagli  specifici
   ordinamenti,  o  in  presenza di particolari e dimostrate esigenze
   didattiche.

2. Ogni  altro elemento e' definito dal provvedimento o dal contratto
   con  cui l'Universita', su proposta della struttura competente, ha
   operato   la   chiamata  come  professore  di  ruolo  o  conferito
   l'incarico   di   insegnamento.   La  partecipazione  agli  organi
   collegiali e' disciplinata secondo le modalita' previste dall'art.
   3, comma 3, lettera k), del presente Regolamento.

3. I1  professore  e'  tenuto a svolgere personalmente le lezioni del
   corso  a  lui  affidato.  Potra'  invitare  esperti per lezioni su
   argomenti specifici da svolgersi comunque in sua presenza.

4. I1   professore   deve  altresi'  assicurare  almeno  due  ore  di
   ricevimento settimanale degli studenti.

5. Ciascun  professore  deve  personalmente  documentare  la  propria
   attivita'  didattica in un apposito registro, secondo le modalita'
   stabilite   dalle  deliberazioni  del  Consiglio  della  struttura
   didattica.  Tale  registro,  alla  fine  delle lezioni, munito del
   visto  del  responsabile  della struttura didattica, e' depositato
   presso la Direzione dei servizi accademici.

6. Il  coordinamento  tra  i  programmi  didattici  e' assicurato dai
   Consigli  di  corso  di  studio  ai  sensi  dell'art. 31, comma 4,
   lettera  b),  dello  Statuto,  e  dai responsabili delle strutture
   didattiche  secondo  quanto  previsto  dall'art.  4,  comma 4, del
   presente Regolamento.

                Art 20 - Ammissione ai singoli corsi

1. Gli  studenti  iscritti  presso  Universita'  di  altri  paesi non
   facenti parte dei programmi o degli accordi di cui agli artt. 23 e
   24  dello  Statuto, possono seguire per un anno accademico singoli
   corsi  di  insegnamento  attivati  presso  l'Ateneo  e sostenere i
   relativi  esami,  ricevendone regolare attestazione. La misura del
   contributo da versare e' stabilita dal Consiglio dell'Universita'.
   La  norma si applica per le iniziative di singoli studenti, previa
   verifica e approvazione da parte degli organi competenti.

2. Per i programmi interuniversitari di mobilita di cui agli artt. 23
   e 24 dello Statuto, le disposizioni in materia sono dettate, anche
   per   quanto  concerne  il  contributo,  dai  relativi  accordi  o
   convenzioni.

            Art. 21 - Riconoscimento di periodi di studio
                 effettuati presso altre universita'

1. Gli  studenti  dell'Universita'  possono svolgere parte dei propri
   studi  e  svolgere parte delle proprie attivita' di ricerca presso
   altre  Universita',  italiane  e  straniere, sia con iniziative di
   mobilita'  individuali, sia nell'ambito dei programmi di mobilita'
   dell'U.E. e degli accordi di cooperazione di cui agli articoli 23,
   comma 2, e 24, comma 2, dello Statuto.

2. E'  condizione  per  il  riconoscimento  del programma di studi la
   deliberazione   del  Consiglio  di  corso  di  studio,  che  abbia
   acquisito il parere favorevole del Comitato dei garanti, formulata
   sulla   base   di  idonea  documentazione  atta  a  comprovare  le
   caratteristiche del programma di studi.

3. Le tipologie del riconoscimento sono:
a) riconoscimento della frequenza;
b) riconoscimento dell'esame;
c) riconoscimento del periodo di preparazione della tesi;
d) riconoscimento  del  tirocinio  (ove  previsto  dagli  ordinamenti
   didattici);
e) riconoscimento   del   periodo   di   ricerca   compiuto   per  la
   predisposizione delle tesi di specializzazione e di dottorato.

4. Le  conversioni  dei voti secondo il sistema italiano, nel caso in
   cui  il  programma  di  studi  venga effettuato in una Universita'
   straniera,  sono  effettuate  sulla  base  di tabelle proposte dai
   singoli Corsi di studio ed approvate dal Senato accademico.

5. Al   termine   del  periodo  di  studio  effettuato  presso  altra
   Universita', sulla base della certificazione esibita, il Consiglio
   di Corso di studi delibera di riconoscere le frequenze e gli esami
   sostenuti  riportandoli,  ove possibile, con una denominazione che
   sia    riferibile    alle   discipline   contenute   nei   settori
   scientifico-disciplinari  del  Corso  di  studi.  Fermi restando i
   vincoli  degli  ordinamenti didattici vigenti il riconoscimento di
   esami   sostenuti   in  altre  Universita'  puo'  determinare  una
   modificazione  del numero degli esami previsti dai piani di studio
   individuali  in  conseguenza  dei  diversi  crediti  attribuiti ai
   singoli esami.

6. I  titoli  di  studio  conseguiti in Universita' straniere possono
   essere  dichiarati,  a  tutti  gli  effetti, equipollenti a quelli
   rilasciati    dall'Universita'.   Qualora   non   sia   dichiarata
   l'equipollenza,  l'interessato  puo'  essere  ammesso  a sostenere
   l'esame  finale  per  il  conseguimento  del  titolo, con dispensa
   totale   o   parziale  dagli  esami  di  profitto  previsti  negli
   ordinamenti didattici.

7. Le  deliberazioni  di  cui ai commi precedenti non sono necessarie
   nel  caso in cui siano stati stipulati gli accordi di cooperazione
   di  cui all'articolo 24, comma 2, dello Statuto, con riguardo agli
   elementi previsti dalla presente norma che siano determinati negli
   accordi  medesimi.  In  tali  casi,  gli  elementi di cui ai commi
   precedenti  e  le  modalita'  e  le  forme  di riconoscimento sono
   indicati  all'atto di approvazione dell'accordo e ne costituiscono
   parte integrante.

    Art. 22 - Passaggi ad altri corsi di studio dell'Universita'

1. Lo  studente,  in  qualunque  anno  di  corso,  puo'  chiedere  il
   passaggio  ad  altro corso di studi attivato presso l'Universita'.
   La   struttura   didattica   di   arrivo  delibera  in  merito  al
   riconoscimento  degli insegnamenti precedentemente seguiti e degli
   esami precedentemente superati.

2. Il passaggio va richiesto dal 1 luglio al 15 settembre. Il Rettore
   per  gravi  e  documentati motivi puo' concedere il passaggio dopo
   tale data, ma non oltre il 31 dicembre.

3. Per  i corsi di studio ad accesso limitato le domande di passaggio
   verranno  accolte  previo  superamento  della  prevista  prova  di
   ammissione.

4. Il  passaggio  dello  studente  che  non richiede alcuna convalida
   degli  studi  pregressi  avverra'  senza  bisogno  di  delibera di
   accoglimento da parte della struttura didattica competente.

       Art 23 - Trasferimenti da e verso le altre Universita'

1. Lo  studente  puo' presentare domanda per trasferirsi presso altra
   Universita'  o Istituto universitario dal 1 luglio al 30 settembre
   di  ogni  anno.  Il  Rettore,  per gravi e documentati motivi puo'
   concedere  il  trasferimento  oltre  tale data, ma non oltre il 31
   dicembre.

2. La  documentazione degli studenti provenienti da altre Universita'
   o Istituti universitari deve pervenire entro il 31 ottobre di ogni
   anno.  A  fronte  di  giustificati  motivi  il Rettore, sentita la
   struttura  didattica  competente, puo' accogliere il trasferimento
   oltre tale data, ma non oltre il 31 dicembre.

3. Il  Consiglio  della  struttura  didattica  competente  esamina la
   carriera   scolastica   precedentemente   svolta  e  ne  determina
   l'ulteriore   svolgimento.   Le   deliberazioni  delle  competenti
   strutture   didattiche   devono   essere  prese  entro  30  giorni
   dall'arrivo   della  comunicazione  e  tempestivamente  comunicate
   all'interessato.

   Art. 24 - Modalita' di passaggio ai nuovi ordinamenti didattici

1. Lo studente che provenga per trasferimento da altro Corso di studi
   o gia' in possesso di titolo di studio anche conseguito all'estero
   puo'  chiedere l'ammissione ad un Corso di studio riordinato. Dopo
   le  convalide ad opera del Consiglio di corso di studio, se l'anno
   di  corso a cui lo studente puo' iscriversi e' successivo a quello
   gia'  attivato  nel  nuovo ordinamento, e' concessa allo stesso la
   facolta'  di  scelta  tra  l'iscrizione al corrispondente anno del
   vecchio  ordinamento  oppure  all'anno  di  corso  in quel momento
   attivato del nuovo ordinamento.

2. L'Universita'  assicura  la  conclusione  dei Corsi di studio e il
   rilascio  dei  relativi  titoli, secondo gli ordinamenti didattici
   vigenti.

                     Art. 25 - Norma transitoria

1. Sino  alla  piena  attuazione  delle  attivita'  e delle strutture
   previste   dal  presente  Regolamento  sono  osservati  i  termini
   temporali  e  le  scadenze previste dal presente Regolamento salvo
   motivata  delibera  adottata  a  maggioranza  assoluta dall'organo
   competente   o   dall'organo  che  temporaneamente  ne  svolge  le
   funzioni.

                  Titolo II - ordinamenti didattici

         Art. 26 - Corso di laurea della formazione primaria

1. Titolo di ammissione e titolo di studio rilasciato
Per  l'ammissione  al  Corso  di  laurea  in Scienze della formazione
primaria   e'  richiesto,  per  gli  studenti  italiani  (per  quelli
stranieri  si  veda  l'art.  7,  Norme  particolari),  il  diploma di
istruzione  secondaria  di  durata quinquennale. La laurea conseguita
costituisce  titolo  per  l'ammissione,  in  relazione  all'indirizzo
prescelto,  ai  concorsi  di  insegnamento  nella  scuola  materna ed
elementare.

2. Durata e articolazione degli studi
Il  Corso di laurea in Scienze della formazione primaria ha la durata
di  quattro anni. Esso e' costituito da un biennio comune, seguito da
un  biennio  che  si  articola  in  due  indirizzi, uno per la scuola
materna  e l'altro per la scuola elementare. La scelta dell'indirizzo
e' compiuta, dallo studente, al termine del secondo anno accademico.

3. Ordinamento didattico
L'ordinamento  didattico  del  Corso di laurea si articola su quattro
aree e precisamente:

Area 1: formazione per la funzione docente.
Comprende  attivita'  didattiche  finalizzate  all'acquisizione delle
necessarie attitudini e competenze di cui all'allegato A del D.M. del
26.3.'98 e per il cui conseguimento sono previsti corsi di studio nei
seguenti campi:

- pedagogico (M09A, M09B, M09D,M09E,M09F);
- metodologico-didattico (M09A, M09C, M09E, M09F);
- psicologico (M11A, M10A, M10C, M11B, M11C, M10B, M11 D);
- socio-antropologico (M05X Q05A, Q05B, Q0SC, Q05G, E03B);
- igienico-medico (F22A),
-  dell'integrazione scolastica per allievi con handicap (M09E, F19B,
M11E, M11D, M11A).

A  questa  area  va  riservato  almeno il 25% dei crediti complessivi
nell'indirizzo  per  la scuola materna e almeno il 20% nell'indirizzo
per  la  scuola  elementare.  Per  credito  formativo  si  intende la
definizione contenuta nella normativa europea ECTS.

Area 2: contenuti dell'insegnamento primario
Comprende,  tenendo  conto  dei  programmi e degli orientamenti della
scuola  materna  e  della  scuola  elementare,  attivita'  didattiche
finalizzate  all'acquisizione  di  attitudini  e  competenze  di  cui
all'allegato  A  del  citato D.M. 26.3.'98 in relazione ai fondamenti
disciplinari e alle capacita' operative nei campi:
- linguistico-letterario:
L09A, L10D, L11A, L12A, M09D, L16A, L16B, L12D;

- matematico-informatico:
A01A, A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, K05B, M07B;

- delle scienze fisiche, naturali ed ambientali:
B01A, B01B, B01C, B05X,
C03X, C11X,
D01A, D01B, D02A, D03A,
E01A, E02A, E02C, E03A, E04A,
M08E, M07B;

-   della   musica,  della  comunicazione  sonora  e  dell'animazione
teatrale:
L26A, L26B, L27A, L27B, L27C;

- delle scienze motorie;

- delle lingue moderne:
L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L18C, L19A, L19B;

- storico-geografico-sociale-giuridico:
L02B,  L01A,  M01X,  M02A,  M03A,  M04X M08E, M12A, D02A, P03X, N19X,
N09X, N08X, N10X, Q05A, Q05B, M06A, M06B, N10X;

- del disegno: H11X;

A  questa  area viene riservato almeno il 25% dei crediti complessivi
nell'indirizzo  per la scuola materna ed almeno il 35% nell'indirizzo
per la scuola elementare.

Area 3: Laboratorio
Le  attivita'  di laboratorio riguardano l'analisi la progettazione e
la  simulazione di attivita' didattiche di cui alle precedenti aree 1
e   2,  con  l'intervento  di  docenti  di  entrambe  le  aree.  Esse
costituiscono   un   ulteriore  momento  di  sistematizzazione  degli
apprendimenti  teorici,  in  funzione  della  trasferibilita',  nella
scuola  materna  e  nella  scuola  elementare, dei saperi e del saper
operare.
Alle  attivita'  di  laboratorio viene riservato non meno del 10% dei
crediti formativi.

Area 4: Tirocinio
Le   attivita'  di  tirocinio  riguardano  esperienze  svolte  presso
istituzioni  scolastiche  al  fine  dell'integrazione  tra competenze
teoriche  e  competenze  operative.  Alle attivita' di tirocinio, ivi
comprese  le  fasi di progettazione e verifica, e' destinato non meno
del  20% dei crediti del Corso di laurea. Almeno 100 ore di tirocinio
sono finalizzate ad acquisire esperienze nel settore del sostegno.

Area opzionale
L'area opzionale, pari ad almeno il 5%, e' costituita da insegnamenti
liberamente  scelti  dallo  studente  all'interno  dei corsi attivati
nella  sede  di  Aosta  o  seguiti  presso  le  sedi  degli  Istituti
universitari convenzionati.

Conoscenza delle lingue
Lo  studente  e'  tenuto  inoltre  a  conoscere  una  lingua  diversa
dall'italiano  e dal francese, scelta nell'area delle lingue moderne,
indicate  in  precedenza.  L'accertamento  di tale conoscenza avviene
attraverso apposita prova.

Prove di valutazione conclusive
Le  modalita'  di  accertamento  dell'apprendimento  al termine delle
attivita'   didattiche  riguardano,  globalmente  e  di  regola,  una
pluralita'   di   attivita'   didattiche.   Le  competenti  strutture
didattiche  disciplinano  le  modalita'  delle  prove  stesse  e  gli
accertamenti  intermedi nell'ambito delle predette attivita'. L'esame
di  Laurea consiste nella discussione di una tesi scritta relativa ad
attivita'  svolte  nel  tirocinio,  nel  laboratorio  oppure ad altro
argomento pertinente al Corso di laurea.

4. Attivita' didattiche

Le   attivita'   didattiche   previste  in  ogni  semestre  impegnano
complessivamente tra le 250 e le 300 ore.

I1 regolamento didattico:

a) disciplina  le attivita' didattiche prevedendo gli insegnamenti da
   impartire  eventualmente  articolati  in moduli, l'attivazione del
   laboratorio, del tirocinio e di altre eventuali modalita';
b) definisce,  in  termini  di  crediti,  il peso didattico di ognuna
   delle  attivita' previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti
   di un semestre;
c) determina eventuali abbreviazioni della durata del Corso di laurea
   in relazione a crediti riconosciuti;
d) definisce  gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno
   didattico  complessivo  semestrale  sulla  base delle disposizioni
   attuative  del D.M. 21 luglio 1997, n. 245 in materia di frequenza
   a tempo pieno e tempo parziale;
e) stabilisce  la programmazione delle iscrizioni al Corso di laurea,
   tenuto  conto  delle risorse disponibili della funzionalita' delle
   strutture   attivate,  del  fabbisogno  della  scuola  materna  ed
   elementare e di quanto altro collegato alle particolari condizioni
   socio-ambientali   della   Regione.   Determina  le  modalita'  di
   valutazione per l'iscrizione programmata al Corso.

5. Piani di studio individualizzati

E'  garantita,  mediante  la  utilizzazione  di crediti acquisiti, la
mobilita'  di  studenti  da  e per il Corso di laurea. In particolare
attraverso piani di studio opportunamente personalizzati:
a) chi  ha  conseguito  la  laurea  in  uno  dei  due  indirizzi puo'
   conseguire la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione
   in non piu' di due semestri;
b) chi  ha  conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura
   didattica  rilevante  per  l'insegnamento nella scuola materna e/o
   elementare,  puo'  conseguire  la  laurea  in  non piu' di quattro
   semestri.

6.  Attivita'  didattiche aggiuntive per l'integrazione scolastica di
alunni in situazione di handicap

Sono  previste  specifiche attivita' didattiche aggiuntive per almeno
400  ore,  attinenti  all'integrazione  scolastica  degli  alunni  in
situazione  di  handicap,  al fine di consentire allo studente che lo
desidera,  di  acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il
diploma  puo'  costituire  titolo  per  l'ammissione  ai concorsi per
l'attivita'  didattica  di  sostegno  ai sensi dell'art. 14, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'area  qualificante  tali  attivita' didattiche prevede insegnamenti
nei campi:
- pedagogico (M09A, M09E);
- metodologico-didattico (M09C, M09E, M09P);
- psicologico (M10A, M11A, M11B, M11E);
- psichiatrico (F11A, F19B);
- medico (F11B, F15B, F22A).

Chi ha gia' conseguito la laurea nel Corso puo' integrare il percorso
formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi.

7. Norme particolari

Al  fine  di  assicurare  la  piena  parita' nell'uso veicolare della
lingua  italiana  e  della  lingua  francese, nelle diverse attivita'
didattiche,  un numero di insegnamenti, nella misura massima del 50%,
potra'  essere affidato a docenti di istituti universitari stranieri,
secondo  quanto  previsto all'art. 5 del DM citato, in relazione alla
particolare  situazione  linguistica  e in coerenza con il comma 125,
dell'art. 17 della citata 127/97.

Lo  svolgimento  di  una parte del percorso formativo potra' avvenire
presso istituti universitari di paesi stranieri.

In  merito all'iscrizione al Corso, da parte di studenti non italiani
si   richiede   il   titolo   di   istruzione  valido  per  l'accesso
all'universita' del Paese di origine, tenuto conto di guanto previsto
al precedente articolo 4.

8. Collaborazione con altri enti

Per  le  finalita'  del  Corso di laurea, la Struttura Didattica puo'
attivare  apposite  intese  con  gli  Enti  Locali  e  puo' stipulare
convenzioni  con  l'Accademia delle Belle Arti, il Conservatorio, gli
Istituti  musicali,  l'Isef  o  il Corso di laurea in Scienze motorie
(qualora  esso  sia  nel  frattempo  attivato),  con  altre eventuali
strutture  scientifiche  nonche'  con  istituzioni  scolastiche,  con
particolare  riferimento  alla programmazione e alla realizzazione di
attivita' di laboratorio e di tirocinio.

       Att. 27 - Scuola di specializzazione per gli insegnanti
                   delle scuole secondarie (SSIS)

1. Finalita'

a) La  Scuola  si  articola  in  indirizzi corrispondenti a gruppi di
   abilitazioni  all'insegnamento  nelle scuole secondarie, essi sono
   determinati secondo i criteri generali previsti dalla legge 127/97
   e specificati nel DM 26 maggio 1998.
b) Gli  indirizzi  prevedono piani di studio adeguati alla formazione
   professionale  corrispondente  alle  classi  concorsuali  relative
   all'insegnamento  nelle  scuole  secondarie  secondo l'ordinamento
   scolastico  vigente.  La  Scuola,  tenuto  conto del fabbisogno di
   personale  docente  nelle  scuole  secondarie  della Regione Valle
   d'Aosta,  indica  annualmente  mediante  il  Manifesto degli Studi
   quali indirizzi in numero non inferiore a due) sono attivati.
c) Per   rispondere   alle   particolari   esigenze   linguistiche  e
   socioculturali  della comunita' valdostana, la Scuola assicura una
   formazione bilingue (italiano e francese) e prevede lo svolgimento
   di  parte  del  percorso  formativo,  presso le sedi universitarie
   francofone convenzionate.

2. Comitato di proposta

La Scuola e' retta da un Comitato di proposta, organo della struttura
didattica, che svolge le funzioni previste dall'art. 11, commi 1 e 2,
della  legge  341/90,  come  richiamate dall'art. 17, comma 95, della
legge 127/97.

3. Diploma

L'esame  finale  per il conseguimento del Diploma di Specializzazione
ha  valore  di  esame di Stato relativo a ciascuna delle abilitazioni
all'insegnamento  fra  quelle  conseguibili sulla base del diploma di
laurea che ha dato accesso alla SSIS.

4. Durata e articolazione degli studi

a) Il  corso  degli  studi  ha  durata  di  due  anni articolati in 4
   semestri, che corrispondono ad un totale di 120 crediti.
b) Il corso degli studi prevede 90 crediti destinati all'insegnamento
   e ai laboratori didattici (680 ore), e un tirocinio pratico di 320
   ore del valore di 30 crediti.
c) Gli   insegnamenti  comprendono  moduli  didattici  relativi  alle
   Scienze   dell'educazione,   che   possono   essere   comuni  agli
   specializzandi  di tutti gli indirizzi e moduli didattici relativi
   alle   didattiche   disciplinari   volte   ad  un  approfondimento
   metodologico  o  didattico  nelle  aree  disciplinari  interessate
   corrispondenti    alle   abilitazioni   da   conseguire,   nonche'
   all'insegnamento bilingue delle discipline interessate.
d) ogni  specializzando  deve  preparare,  per  l'esame  finale,  una
   relazione analitica sull'attivita' di tirocinio.
e) La  frequenza  degli  specializzandi  alle  attivita' didattiche e
   formative e' obbligatoria.

5. Piani di studio

a) Il  Consiglio  della Scuola approva un piano di studio individuale
   per  ogni specializzando, sulla base degli insegnamenti attivati e
   pubblicati  annualmente  nel  Manifesto  degli  Studi,  in modo da
   tenere  conto del curricolo universitario precedente cosi da poter
   comprendere  eventualmente  un  maggior  numero  di  semestralita'
   qualora  lo  specializzando  presenti dei debiti formativi, oppure
   desideri conseguire una pluralita' di abilitazioni.
b) Nel  caso  dell'esistenza  di  debiti formativi, il piano di studi
   dovra'  prevedere  anche  completamenti  disciplinari da acquisire
   nelle  facolta'  competenti,  quando nel curricolo della laurea di
   provenienza vi siano state carenze in qualche disciplina rilevante
   ai  fini dell'abilitazione da conseguire, tenuto conto anche della
   normativa  sull'accesso  ai concorsi. I completamenti disciplinari
   possono  essere  soddisfatti  sia mediante il superamento di prove
   integrative,  sia  mediante  la  frequenza ed il superamento della
   relativa prova finale di insegnamenti corrispondenti a non piu' di
   tre corsi annuali.
c) Per  converso,  il  piano  degli  studi puo' venire abbreviato per
   coloro che nel precedente curricolo degli studi hanno gia' seguito
   corsi  utili  ai  fini  degli  scopi  della Scuola; per coloro che
   fossero   gia'   in   possesso   di   altra  abilitazione,  questa
   abbreviazione puo' giungere fino all'equivalente di un anno.

6. Piani di studio per l'abilitazione alla didattica di sostegno

I  piani  di  studio  degli  specializzandi  che intendano conseguire
un'abilitazione  valida  anche  per l'attivita' didattica di sostegno
comprendono  aggiuntivamente  altri  moduli  didattici,  attivita' di
laboratorio  e  di  tirocinio,  equivalenti  ad almeno 20 crediti, da
considerare  obbligatori  ai fini indicati dall'articolo 14, comma 2,
della  legge 104/92; questi ulteriori crediti prevedono contenuti sia
dell'area  delle pedagogie e delle didattiche speciali, sia dell'area
neuropsicologica specifica.

7. Iscrizione alla Scuola

a) Possono  iscriversi  alla Scuola i cittadini italiani e comunitari
   laureati  in  Italia  le cui lauree diano accesso all'insegnamento
   nella  scuola  secondaria; possono iscriversi altresi' i cittadini
   comunitari  in  possesso di titolo universitario straniero che dia
   accesso   alle  attivita'  di  formazione  e  di  tirocinio  degli
   insegnanti  della scuola secondaria nel Paese che ha rilasciato il
   titolo.  Con  gli  stessi  criteri  possono iscriversi i cittadini
   italiani che abbiano conseguito titoli universitari all'estero.

b) Ai  sensi del comma 117, dell'articolo 17 della legge 127/97 e del
   DM  26 maggio 1998 possono iscriversi alla Scuola anche coloro che
   sono  in  possesso dei diplomi rilasciati dalle Accademie di belle
   arti,   dai   Conservatori  di  musica,  dagli  Istituti  musicali
   pareggiati,  dagli Istituti Superiori di Educazione Fisica e dagli
   Istituti  superiori per le industrie artistiche, per gli indirizzi
   comprendenti  le  classi  di abilitazione all'insegnamento cui gli
   stessi danno accesso in base alla normativa vigente.

8. Programmazione delle iscrizioni

Il  numero  degli iscritti alla Scuola per ogni classe concorsuale e'
stabilito  annualmente,  sentita  la Sovraintendenza agli Studi della
Valle  d'Aosta  e  in  accordo  con quanto stabilito dal DM 245/97 ai
sensi delle leggi 341/90 e 127/97.

9. Criteri e prove di ammissione

Il Consiglio della Scuola, tenuto conto dei criteri delle procedure e
dei   parametri   standard   fissati   a  livello  nazionale  per  la
determinazione  della disponibilita' di posti, definisce le modalita'
per le prove di ammissione in relazione alle varie classi concorsuali
per l'insegnamento nelle scuole secondarie.

10. Esame finale

L'esame  finale  per il conseguimento del diploma di specializzazione
comprende  la  discussione  di  una  relazione  scritta  relativa  ad
attivita'  svolte  nel  tirocinio  e  nei laboratori didattici. Della
relativa   commissione  fanno  parte  sia  docenti  universitari  sia
insegnanti  dei  gradi scolastici interessati che abbiano collaborato
alle attivita' della SSIS.

11. Intese e accordi con le autorita' scolastiche

a) La  Scuola annualmente specifica il contenuto degli accordi che la
   SSIS  potra'  stipulare  con  la  Sovraintendenza agli Studi della
   Regione   autonoma  Valle  d'Aosta  per  la  partecipazione  degli
   istituti secondari alle attivita' formative.

b) La scuola puo' stipulare accordi con la Sovraintendenza agli Studi
   della  Regione  autonoma  Valle d'Aosta, con le Accademie di Belle
   Arti, i Conservatori di musica, le Scuole di educazione musicale e
   gli  Istituti  Superiori di Educazione Fisica, cosi' che i docenti
   di   queste   istituzioni   possano   partecipare  alle  attivita'
   didattiche  della  SSIS  in insegnamenti o in laboratori didattici
   che  prevedono  speciali  competenze di tipo tecnico o nell'ambito
   della didattica bilingue delle discipline.

12. Modello formativo della SSIS

I  corsi,  i  laboratori  e i tirocini si articolano in un modello di
formazione  professionale  coerente  con  le  finalita' istituzionali
della Scuola, illustrato in allegato.

Allegato: Modello dell'offerta formativa della SSIS.

a) Architettura  del  programma  di formazione degli insegnanti delle
   scuole secondarie
b) Pianificazione e ripartizione delle ore e dei crediti formativi
c) Ripartizione   del   monte  ore  sulle  formazioni  trasversale  e
   specifica
d) organizzazione del tirocinio

a) Architettura  del  programma  di formazione degli insegnanti della
   scuola secondaria
          ---->  Vedere Programma a pag. 44 del S.O.  <----


B)  Pianificazione  e  ripartizione  dei  volumi  orari e dei crediti
formativi


====================================================================
         Semestre 1   Semestre 2  Semestre 3  Semestre 4     TOTALE
====================================================================
Corsi       100 h        50 h        50 h         -           200 h
         11 crediti   6 crediti   6 crediti               23 crediti
--------------------------------------------------------------------
Laboratorio 170 h       180 h        100 h       30 h         480 h
         17 crediti  18 crediti  10 crediti  24 crediti   67 crediti
--------------------------------------------------------------------
Tirocinio    30 h        70 h        150 h       70 h         320 h
          2 crediti   6 crediti  14 crediti   8 crediti   30 crediti
--------------------------------------------------------------------
TOTALE      300 h        300 h        300 h      100 h        1000 h
         30 crediti  30 crediti  30 crediti  30 crediti  120 crediti
--------------------------------------------------------------------

C) Ripartizione del monte ore

===================================================================
                                         Primo          Secondo
                                         anno            anno
===================================================================
Formazione trasversale  330 h labo +     220 h           110 h
(area delle scienze       corsi       30 h o 20 h      0 o 10 h
dell'educazione)        30 h tirocinio
-------------------------------------------------------------------
Formazione specifiche   330 h labo +     240 h           110 h
                          corsi       70 h o 80 h    220 h o 210 h
                        290 h tirocinio
-------------------------------------------------------------------
TOTALE                  680 h labo +     460 h           220 h
                          corsi          100h            220 h
                        320 h tirocinio
-------------------------------------------------------------------

D) organizzazione del tirocinio

Il tirocinio e' concepito da due punti di vista complementari.

Esso  e'  necessario  alla  SSIS,  in  quanto concreta l'abilitazione
professionale  dei candidati, che si puo' conseguire solo con il loro
inserimento  nell'operativita'  scolastica.  Ma  e'  utile anche alle
istituzioni  scolastiche  perche'  permette  loro  di  instaurare  un
rapporto meno occasionale con l'universita', che favorira':

- la formazione in servizio del personale docente;

-  l'autonomia  di  ricerca,  sviluppo e sperimentazione riconosciuta
dalla legge alla scuole;

-  l'autovalutazione  professionale  dei singoli e delle attivita' di
istituto.

L'obiettivo  del  tirocinio  e'  introdurre  lo studente nella vita e
nell'attivita'  della scuola, ai fini dell'acquisizione di competenze
proprie  della  professione  docente.  Tali competenze riguardano gli
aspetti   collegiali,   gestionali  programmatori  e  la  pratica  di
insegnamento.  L'inserimento  dello studente della SSIS in una scuole
si propone quindi come esperienza in un ambiente qualificante, sempre
secondo  un progetto coerente sia con le finalita' della SSIS sia con
la  programmazione  della scuola in cui avviene il tirocinio. Al fine
di  raggiungere  tale  obiettivo,  la  SSIS,  nel quadro delle intese
stipulate  con  la  Sovraintendenza agli Studi della Regione autonoma
Valle  d'Aosta  ai  sensi  dell'art.  13  dell'ordinamento Didattico,
siglera'  opportuni  accordi con gli istituti secondari della Regione
che  intendono  collaborare  all'attivita' formativa della SSIS. Tale
collaborazione  si configura come elemento qualificante per le scuole
in  virtu'  della stretta interazione tra il mondo della ricerca e il
mondo della scuola operante. La supervisione e il coordinamento delle
attivita'  di tirocinio sono affidate a docenti di ruolo nelle scuole
secondarie  della  Regione,  utilizzati  presso  la SSIS in regime di
semiesonero.  La scelta dei docenti supervisori del tirocinio avviene
per  pubblico  concorso,  per  titoli ed esami, indetto dal Consiglio
della  Scuola.  Per  favorire  l'inserimento degli specializzandi nei
singoli  istituti  secondari  per  la  realizzazione  dei progetti di
tirocinio e per assicurare una significativa ricaduta formativa sugli
istituti  ospitanti,  ciascuna  scuola secondaria che avra' stipulato
un'apposita   convenzione   con  la  SSIS  Valle  d'Aosta  indichera'
annualmente  i  docenti  disponibili ad accogliere gli specializzandi
nelle  loro  classi. Tali docenti, chiamati tutori, parteciperanno ai
progetti   di  tirocinio  relativi  alle  loro  classi  e  alla  loro
disciplina  di insegnamento e, con il supporto e il coordinamento dei
supervisori  del  tirocinio, saranno il tramite della loro scuola con
le  universita'  per la partecipazione a iniziative di formazione, di
sperimentazione o di ricerca didattica proposte dalla SSIS.