Art. 2. 1. Resta fermo, per le assunzioni conseguenti procedure concorsuali avviate anteriormente al 1 gennaio 2000, quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998, relativamente alla possibilita' di incrementare entro i limiti del 30 per cento il contingente assegnato nel caso di assunzioni con contratto a tempo parziale e con orario non superiore al 50 per cento di quello ordinario, ovvero con contratto di formazione e lavoro.