Art. 2.
  1. Resta fermo, per le assunzioni conseguenti procedure concorsuali
avviate anteriormente al 1 gennaio 2000, quanto disposto dall'art. 1,
comma   2,   del  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
3 novembre  1998,  relativamente  alla  possibilita'  di incrementare
entro  i limiti del 30 per cento il contingente assegnato nel caso di
assunzioni  con contratto a tempo parziale e con orario non superiore
al  50  per  cento  di  quello  ordinario,  ovvero  con  contratto di
formazione e lavoro.