Art. 3.
  l.  E' autorizzato l'avvio delle procedure di reclutamento elencate
nella  tabella  2  allegata  al presente decreto, nei relativi limiti
dimensionali,   ferma  restando  la  necessita'  di  condizionare  le
successive assunzioni ad apposite autorizzazioni.
  2.  I relativi bandi devono, in particolare, prevedere il ricorso a
contratti  a  tempo  parziale  allo scopo di assicurare, per ciascuna
amministrazione  interessata,  ad eccezione delle Forze armate, delle
Forze  di  polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco,
l'immissione di personale a tempo parziale in misure non inferiore al
50  per  cento  dei contingenti per ciascuna di esse complessivamente
autorizzati.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Dato a Roma, addi' 30 agosto 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 259