Art. 3. l. E' autorizzato l'avvio delle procedure di reclutamento elencate nella tabella 2 allegata al presente decreto, nei relativi limiti dimensionali, ferma restando la necessita' di condizionare le successive assunzioni ad apposite autorizzazioni. 2. I relativi bandi devono, in particolare, prevedere il ricorso a contratti a tempo parziale allo scopo di assicurare, per ciascuna amministrazione interessata, ad eccezione delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'immissione di personale a tempo parziale in misure non inferiore al 50 per cento dei contingenti per ciascuna di esse complessivamente autorizzati. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 30 agosto 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2000 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 259