Art. 7.
   1.  Le  universita' rilasciano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera  a),  del  decreto  ministeriale  3  novembre 1999, n. 509, i
titoli  di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e
del corso di laurea, assicurando che la denominazione di quest'ultimo
corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.