Art. 7. 1. Le universita' rilasciano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.