Art. 8.
   1.  Le universita' assicurano la conclusione dei corsi di studio e
il  rilascio  dei  relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici
vigenti, agli studenti gia' iscritti ai corsi alla data di entrata in
vigore  dei  nuovi  ordinamenti  didattici e disciplinano altresi' la
facolta'  per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi
di  laurea  di  cui  al  presente  decreto.  Ai  fini dell'opzione le
universita'  valutano in termini di crediti formativi universitari le
attivita' formative previste dagli ordinamenti didattici vigenti.
   Il   presente  decreto  sara'  inviato  ai  competenti  organi  di
controllo   e   sara'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana.
   Roma, 4 agosto 2000
                                                Il Ministro: ZECCHINO
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2000
Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio
n. 157