Art. 2. 1. La dispensazione di specialita' medicinali contenenti come principio attivo la cisapride e' soggetta alla presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta rilasciata da centri ospedalieri. 2. Le specialita' medicinali contenenti come principio attivo la cisapride dovranno riportare in etichetta esterna la seguente dicitura: "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta rilasciata da centri ospedalieri". Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2000 Il dirigente generale: Martini