Art. 2.
  1.  La  dispensazione  di  specialita'  medicinali  contenenti come
principio  attivo  la  cisapride  e'  soggetta  alla presentazione di
ricetta  medica  da  rinnovarsi  volta per volta rilasciata da centri
ospedalieri.
  2.  Le  specialita'  medicinali contenenti come principio attivo la
cisapride   dovranno  riportare  in  etichetta  esterna  la  seguente
dicitura:   "Da  vendersi  dietro  presentazione  di  ricetta  medica
utilizzabile una sola volta rilasciata da centri ospedalieri".
  Il   presente  decreto  entra  in  vigore  il  sessantesimo  giorno
successivo   alla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 luglio 2000
                                       Il dirigente generale: Martini