Art. 5.
Modalita'   e  limiti  per  il  collocamento  in  distacco  sindacale
                             retribuito
  1.  Il collocamento in distacco sindacale retribuito e' consentito,
nei  limiti  massimi  indicati  nei  precedenti articoli per ciascuna
Forza   di   polizia   ad  ordinamento  civile,  nel  rispetto  delle
disposizioni,  modalita' e procedure contenute nell'art. 30, commi 3,
4  e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana  ed  esplichera'  i  suoi  effetti  dal  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
    Roma, 20 settembre 2000
                                               Il Ministro: Bassanini