Art. 5. Modalita' e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito 1. Il collocamento in distacco sindacale retribuito e' consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 30, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed esplichera' i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 20 settembre 2000 Il Ministro: Bassanini