Art. 2. 1. Per la realizzazione del programma di attivita' relativo al piano nazionale di emergenza sismica per la Sicilia orientale e area dello stretto, le risorse pari a lire 3.000 milioni, deliberate dalla giunta della regione siciliana in data 19 giugno 2000, di cui alla voce n. 124, ob. i-bis, priorita' 1, del documento di rimodulazione del piano di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991 n. 433, vengono trasferite in deroga alle norme che regolano la contabilita' generale dello Stato, nonche' quella regionale, al dipartimento della protezione civile, sull'unita' previsionale di base 20.2.1.3. dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Le modalita' di utilizzo delle risorse nonche' il programma di attivita' vengono definite dalla commissione per il piano d'emergenza relativo alla Sicilia orientale e stretto di Messina connesso a situazioni d'emergenza derivanti da rischio sismico, istituita con decreto del 17 maggio 1996, n. 1364. 3. Al Dipartimento della protezione civile sono altresi' trasferite le risorse di cui alla stessa voce n. 124, ob. i-bis, priorita' 1 del documento di rimodulazione del piano di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991 n. 433, relative alla "ricerca sulla sismicita' storica", per un importo di lire 650 milioni, e alla "elaborazione linee guida di progettazione", per un importo di lire 350 milioni. L'utilizzazione di dette risorse avverra' d'intesa con la regione siciliana. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 2000 Il Ministro: Bianco