Art. 2.
  1.  Per  la  realizzazione  del  programma di attivita' relativo al
piano  nazionale di emergenza sismica per la Sicilia orientale e area
dello stretto, le risorse pari a lire 3.000 milioni, deliberate dalla
giunta  della  regione  siciliana in data 19 giugno 2000, di cui alla
voce  n.  124, ob. i-bis, priorita' 1, del documento di rimodulazione
del  piano  di  cui  all'art.  2 della legge 31 dicembre 1991 n. 433,
vengono  trasferite in deroga alle norme che regolano la contabilita'
generale dello Stato, nonche' quella regionale, al dipartimento della
protezione  civile,  sull'unita' previsionale di base 20.2.1.3. dello
stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
  2.  Le  modalita' di utilizzo delle risorse nonche' il programma di
attivita' vengono definite dalla commissione per il piano d'emergenza
relativo  alla  Sicilia  orientale  e  stretto  di Messina connesso a
situazioni  d'emergenza  derivanti  da rischio sismico, istituita con
decreto del 17 maggio 1996, n. 1364.
  3. Al Dipartimento della protezione civile sono altresi' trasferite
le risorse di cui alla stessa voce n. 124, ob. i-bis, priorita' 1 del
documento  di  rimodulazione  del piano di cui all'art. 2 della legge
31 dicembre  1991  n.  433,  relative  alla "ricerca sulla sismicita'
storica",  per  un  importo di lire 650 milioni, e alla "elaborazione
linee  guida  di  progettazione", per un importo di lire 350 milioni.
L'utilizzazione  di  dette  risorse  avverra' d'intesa con la regione
siciliana.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 settembre 2000
                                                  Il Ministro: Bianco