Art. 6. 1. Alla ripartizione della somma di cui all'art. 4 non partecipano: gli ufficiali di complemento; i militari formalmente distaccati presso organismi ed enti vari e/o impegnati nella frequenza di corsi o di altre attivita' addestrative di formazione, specializzazione, qualificazione ed abilitazione, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 1999; i finanzieri ausiliari; gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello. 2. Alla ripartizione della somma di cui all'art. 5 non partecipano: gli ufficiali di complemento; gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello. 3. Alla ripartizione delle somme di cui agli articoli 4 e 5 partecipano gli ufficiali che alla data del 1o gennaio 1999 abbiano maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23 della legge 1o aprile 1981, n. 121. 4. Gli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso del 1999 beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel 1999, nel grado di tenente colonnello, con riferimento al quale dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5.