Art. 6.
  1. Alla ripartizione della somma di cui all'art. 4 non partecipano:
    gli ufficiali di complemento;
    i  militari  formalmente distaccati presso organismi ed enti vari
e/o   impegnati  nella  frequenza  di  corsi  o  di  altre  attivita'
addestrative   di  formazione,  specializzazione,  qualificazione  ed
abilitazione,   per   periodi   di  almeno  centottantaquattro giorni
complessivi nel 1999;
    i finanzieri ausiliari;
    gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello.
  2. Alla ripartizione della somma di cui all'art. 5 non partecipano:
    gli ufficiali di complemento;
    gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello.
  3. Alla  ripartizione  delle  somme  di  cui  agli  articoli 4  e 5
partecipano  gli  ufficiali che alla data del 1o gennaio 1999 abbiano
maturato  il  trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23
della legge 1o aprile 1981, n. 121.
  4. Gli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso del 1999
beneficiano  degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel
1999,  nel  grado  di  tenente  colonnello,  con riferimento al quale
dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5.