Art. 7.
  1. L'indennita'  di  presenza  qualificata  di  cui all'art. 16 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e'
corrisposta con le modalita' vigenti prima dell'entrata in vigore del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  254  del  1999 ed e'
cumulabile  con  le  indennita'  di  cui  all'art. 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.