Art. 7. 1. L'indennita' di presenza qualificata di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' corrisposta con le modalita' vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 ed e' cumulabile con le indennita' di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.