Art. 8.
  1. Le  somme  di  cui all'art. 53, comma 1, lettera b), del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  16 marzo  1999,  n.  254,  che si
renderanno  disponibili  dopo l'emanazione del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  previsto  dall'art. 43, comma 7, della
legge   n.   449/1997,   nonche'  altre  somme  residuali  a  seguito
dell'effettiva  erogazione  saranno  portate  in  aumento  alla somma
complessiva  indicata  all'art. 4 del presente decreto. Tale somma e'
ridistribuita  secondo  quanto  previsto  negli articoli 2, 3 e 6 del
presente  decreto  in  misura proporzionale rispetto ai parametri ivi
indicati.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  al Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  -  Ragioneria centrale
presso  il  Ministero  delle  finanze  - per la registrazione e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 5 settembre 2000
                                               Il Ministro: Del Turco