Art. 8. 1. Le somme di cui all'art. 53, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, che si renderanno disponibili dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 43, comma 7, della legge n. 449/1997, nonche' altre somme residuali a seguito dell'effettiva erogazione saranno portate in aumento alla somma complessiva indicata all'art. 4 del presente decreto. Tale somma e' ridistribuita secondo quanto previsto negli articoli 2, 3 e 6 del presente decreto in misura proporzionale rispetto ai parametri ivi indicati. Il presente decreto sara' inviato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze - per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 settembre 2000 Il Ministro: Del Turco