Art. 2.
  1. I  soggetti  autorizzati  ai  sensi  dell'art.  1  del  presente
decreto,   sono   tenuti   a   comunicare,  all'Ispettorato  centrale
repressione  frodi  competente per territorio, i quantitativi di vino
destinati  all'imbottigliamento  fuori  zona  almeno  quindici giorni
prima  della  data fissata per la fuoriuscita del vino medesimo dalla
zona di produzione.
  2. Gli   stessi   soggetti   dovranno   tenere   apposito  registro
preventivamente   vidimato  all'ufficio  periferico  dell'Ispettorato
centrale  repressione  frodi  competente  per  territorio,  nel quale
dovranno  annotare,  entro  il  primo  giorno  lavorativo  successivo
all'operazione  di  imbottigliamento  per  ogni  partita  di  vino  a
denominazione  di  origine  controllata  "Frascati"  imbottigliato  i
seguenti elementi:
    a) quantitativo  di  prodotto  numero  e capacita' dei recipienti
utilizzati;
    b) provenienza  della  partita ed estremi della certificazione di
idoneita'  all'esame  chimico-fisico ed organolettici di cui all'art.
13, comma 1, della legge n. 164/1992;
    c) destinazione della partita imbottigliata.
  3. I  dati  di  cui  al comma precedente dovranno essere comunicati
alla  competente  Camera  di commercio e conseguentemente all'Ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi entro quindici
giorni dall'annotazione sul predetto registro.