Art. 2. 1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sono tenuti a comunicare, all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, i quantitativi di vino destinati all'imbottigliamento fuori zona almeno quindici giorni prima della data fissata per la fuoriuscita del vino medesimo dalla zona di produzione. 2. Gli stessi soggetti dovranno tenere apposito registro preventivamente vidimato all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, nel quale dovranno annotare, entro il primo giorno lavorativo successivo all'operazione di imbottigliamento per ogni partita di vino a denominazione di origine controllata "Frascati" imbottigliato i seguenti elementi: a) quantitativo di prodotto numero e capacita' dei recipienti utilizzati; b) provenienza della partita ed estremi della certificazione di idoneita' all'esame chimico-fisico ed organolettici di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 164/1992; c) destinazione della partita imbottigliata. 3. I dati di cui al comma precedente dovranno essere comunicati alla competente Camera di commercio e conseguentemente all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi entro quindici giorni dall'annotazione sul predetto registro.