Art. 3. 1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto e saranno adeguate alle disposizioni che verranno emanate con il regolamento citato all'art. 2 del decreto 28 luglio 2000. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 settembre 2000 Il direttore generale: Ambrosio