Art. 3.
  1. Le  disposizioni  di  cui  al presente decreto entrano in vigore
dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto e saranno adeguate alle disposizioni che verranno emanate con
il regolamento citato all'art. 2 del decreto 28 luglio 2000.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 25 settembre 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio