Art. 4. Modalita' di redazione e comunicazione dei chiarimenti 1. I chiarimenti di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a), sono comunicati dall'ufficio al soggetto richiedente in forma scritta e contestualmente pubblicati sul sito Internet del Ministero dei lavori pubblici, secondo una classifica per parole chiave e per fonti normative, che ne renda agevole la consultazione organizzata, riportando per intero il quesito, ad eccezione di quanto necessario per la tutela della riservatezza. La consultazione delle informazioni e' disponibile al pubblico senza chiavi di accesso. I quesiti ed i chiarimenti resi sono repertoriati in apposito registro cronologico di pubblico accesso. 2. L'ufficio di cui all'art. 3, ove richiesto, puo' assistere una pubblica amministrazione per le vie brevi. In tale caso il funzionario preposto redige un sintetico rapporto sulle questioni sottoposte all'ufficio, sui riferimenti giuridici e i chiarimenti forniti, di cui viene conservata copia annotata nel registro cronologico di cui al precedente comma. 3. Quando il chiarimento o la risposta al quesito posto non sia immediatamente disponibile in ragione della complessita' e/o novita' della richiesta, l'ufficio di cui all'art. 3 procede con le seguenti modalita': a) predispone una sintetica relazione istruttoria e uno schema di risposta e richiede l'asseverazione dello stesso, anche in via informatica, all'Avvocatura generale dello Stato. Le risposte asseverate e l'eventuale parere legale sono comunicati e resi pubblici con le stesse modalita' indicate al precedente comma 1); b) qualora si prospettino questioni di carattere prettamente tecnico, l'ufficio interessa il consiglio superiore dei lavori pubblici; c) qualora si prospettino questioni che attengono al merito interpretativo della legge quadro sui lavori pubblici e dei relativi regolamenti l'ufficio promuove richiesta di parere al Consiglio di Stato. 4. Qualora le questioni proposte rendano necessaria l'adozione di direttive e di indirizzi amministrativi, questi sono resi dal Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni.