Art. 4.
       Modalita' di redazione e comunicazione dei chiarimenti
  1. I  chiarimenti di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a),
sono comunicati dall'ufficio al soggetto richiedente in forma scritta
e  contestualmente  pubblicati  sul  sito  Internet del Ministero dei
lavori pubblici, secondo una classifica per parole chiave e per fonti
normative,   che  ne  renda  agevole  la  consultazione  organizzata,
riportando  per  intero il quesito, ad eccezione di quanto necessario
per la tutela della riservatezza. La consultazione delle informazioni
e'  disponibile  al  pubblico senza chiavi di accesso. I quesiti ed i
chiarimenti  resi  sono repertoriati in apposito registro cronologico
di pubblico accesso.
  2. L'ufficio  di  cui all'art. 3, ove richiesto, puo' assistere una
pubblica   amministrazione   per  le  vie  brevi.  In  tale  caso  il
funzionario  preposto  redige  un  sintetico rapporto sulle questioni
sottoposte  all'ufficio,  sui  riferimenti  giuridici e i chiarimenti
forniti,   di  cui  viene  conservata  copia  annotata  nel  registro
cronologico di cui al precedente comma.
  3. Quando  il  chiarimento  o  la risposta al quesito posto non sia
immediatamente  disponibile in ragione della complessita' e/o novita'
della  richiesta, l'ufficio di cui all'art. 3 procede con le seguenti
modalita':
    a) predispone una sintetica relazione istruttoria e uno schema di
risposta  e  richiede  l'asseverazione  dello  stesso,  anche  in via
informatica,   all'Avvocatura   generale  dello  Stato.  Le  risposte
asseverate  e  l'eventuale  parere  legale  sono  comunicati  e  resi
pubblici con le stesse modalita' indicate al precedente comma 1);
    b) qualora  si  prospettino  questioni  di  carattere prettamente
tecnico,  l'ufficio  interessa  il  consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici;
    c) qualora  si  prospettino  questioni  che  attengono  al merito
interpretativo  della legge quadro sui lavori pubblici e dei relativi
regolamenti  l'ufficio  promuove  richiesta di parere al Consiglio di
Stato.
  4.  Qualora  le questioni proposte rendano necessaria l'adozione di
direttive  e  di  indirizzi  amministrativi,  questi  sono  resi  dal
Ministro  dei  lavori  pubblici,  ai  sensi  dell'art.  3 del decreto
legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni.