Art. 6. Rilevazione statistica 1. Gli uffici di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto curano la predisposizione di statistiche trimestrali. L'Ispettorato segnala all'ufficio studi e legislazione del Ministero, eventuali lacune legislative e regolamentari rilevate nel corso delle attivita' di cui al presente decreto. 2. Nei rapporti con i soggetti privati gli uffici di cui al presente decreto costituiscono struttura specializzata dell'ufficio relazioni con il pubblico e si attengono ai moduli operativi stabiliti per il medesimo.