Art. 6.
                       Rilevazione statistica
  1.  Gli  uffici  di  cui  agli  articoli 2 e 3 del presente decreto
curano  la  predisposizione di statistiche trimestrali. L'Ispettorato
segnala  all'ufficio  studi  e  legislazione del Ministero, eventuali
lacune legislative e regolamentari rilevate nel corso delle attivita'
di cui al presente decreto.
  2.  Nei  rapporti  con  i  soggetti  privati  gli  uffici di cui al
presente  decreto  costituiscono struttura specializzata dell'ufficio
relazioni  con  il  pubblico  e  si  attengono  ai  moduli  operativi
stabiliti per il medesimo.