Art. 7.
                         Dotazione organica
  1. In   fase  di  prima  applicazione  la  dotazione  organica  del
personale   dell'ispettorato   generale  per  i  contratti  e'  cosi'
determinata:
    livello 9o n. 2 unita';
    livello 8o n. 2 unita';
    livello 7o n. 8 unita';
    livello 6o n. 4 unita';
    livello 5o n. 4 unita':
    livello 4o n. 6 unita':
    livello 3o n. 1 unita'.
  2. Al  dirigente  capo  dell'ispettorato e' demandato il compito di
provvedere  all'assegnazione  del  personale ai tre uffici di livello
dirigenziale nell'ambito della predetta dotazione organica.
  3.   Gli   incarichi   di   dirigenza   degli  uffici  dirigenziali
dell'ispettorato  sono  conferiti, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art.
19  del  decreto  legislativo  n.  29/1993, con decreto del direttore
generale   degli  affari  generali  e  del  personale,  ai  dirigenti
assegnati  al  centro  di  responsabilita' n. 2 ai sensi dell'art. 3,
comma  1  del  richiamato decreto legislativo n. 29/1993 e successive
disposizioni e modificazioni.
    Roma, 7 agosto 2000
                                                    Il Ministro: Nesi
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2000
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 381