Art. 7. Dotazione organica 1. In fase di prima applicazione la dotazione organica del personale dell'ispettorato generale per i contratti e' cosi' determinata: livello 9o n. 2 unita'; livello 8o n. 2 unita'; livello 7o n. 8 unita'; livello 6o n. 4 unita'; livello 5o n. 4 unita': livello 4o n. 6 unita': livello 3o n. 1 unita'. 2. Al dirigente capo dell'ispettorato e' demandato il compito di provvedere all'assegnazione del personale ai tre uffici di livello dirigenziale nell'ambito della predetta dotazione organica. 3. Gli incarichi di dirigenza degli uffici dirigenziali dell'ispettorato sono conferiti, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993, con decreto del direttore generale degli affari generali e del personale, ai dirigenti assegnati al centro di responsabilita' n. 2 ai sensi dell'art. 3, comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 29/1993 e successive disposizioni e modificazioni. Roma, 7 agosto 2000 Il Ministro: Nesi Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2000 Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 381