Art. 2.
  1.  La  giunta  della regione Piemonte provvede alla individuazione
dei  territori  dei  comuni  interessati  e,  nei  limiti delle somme
assegnate  e  sentiti  gli  enti  locali  interessati  adotta,  entro
sessanta  giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  un piano di
interventi  straordinari  per  il ripristino degli edifici pubblici e
delle  infrastrutture  danneggiate,  individuando, altresi', gli enti
attuatori.  Possono  essere  ricompresi  nel  piano ed attuati con le
procedure   e  deroghe  di  cui  alla  presente  ordinanza  ulteriori
interventi  urgenti  finanziati  dalle amministrazioni statali, dalla
regione  e  dagli  enti locali e, comunque, strettamente connessi con
l'evento  calamitoso  e  finalizzati alla riparazione dei danni, alla
rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio.
  2.  Il piano comprende anche le opere necessarie a ridurre i rischi
e  i  danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di
eventi analoghi a quelli verificatisi.
  3. Il piano, completo degli importi previsti per ciascuna tipologia
di  intervento,  preliminarmente  alla  sua attuazione, e' sottoposto
alla  presa d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per
stralci   e  puo'  essere  rimodulato  ed  integrato  con  la  stessa
procedura.
  4.  Gli  interventi  ricompresi  nel piano dovranno essere affidati
entro novanta giorni dalla data della presa d'atto di cui al comma 3,
e dovranno essere completati entro i successivi dodici mesi.
  5.  Decorso  inutilmente  il  termine di cui al comma 1 il Ministro
dell'interno  delegato  per  il coordinamento della protezione civile
esercita i poteri sostitutivi.