Art. 2. 1. La giunta della regione Piemonte provvede alla individuazione dei territori dei comuni interessati e, nei limiti delle somme assegnate e sentiti gli enti locali interessati adotta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiate, individuando, altresi', gli enti attuatori. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalla regione e dagli enti locali e, comunque, strettamente connessi con l'evento calamitoso e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. 2. Il piano comprende anche le opere necessarie a ridurre i rischi e i danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi. 3. Il piano, completo degli importi previsti per ciascuna tipologia di intervento, preliminarmente alla sua attuazione, e' sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per stralci e puo' essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura. 4. Gli interventi ricompresi nel piano dovranno essere affidati entro novanta giorni dalla data della presa d'atto di cui al comma 3, e dovranno essere completati entro i successivi dodici mesi. 5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile esercita i poteri sostitutivi.