Art. 4.
  1.   Per   i  primi  interventi  in  favore  dei  soggetti  privati
proprietari  o  titolari  di  diritti reali di godimento delle unita'
immobiliari  oggetto di ordinanza sindacale per inagibilita' totale o
parziale,  emesse  alla  data  della  presente  ordinanza,  la Giunta
regionale,  nei  limiti  delle disponibilita' di cui all'art. 1, puo'
riconoscere  un  contributo fino ad un massimo di lire 40 milioni per
le  abitazioni  e  fino  ad un massimo di 60 milioni per le attivita'
produttive.
  2.  Per  l'autonoma  sistemazione  dei  nuclei  familiari  evacuati
dall'alloggio   distrutto  o  dichiarato  totalmente  o  parzialmente
inagibile,  oggetto  di ordinanze sindacali di sgombero, e' assegnato
un  contributo  mensile  fino  a L. 600.000, per la durata massima di
dodici mesi, applicando i criteri di cui all'allegato A.
  3.  All'assegnazione  del  contributo di cui al comma 2 provvede la
Giunta  della  regione  Piemonte che trasferisce le relative somme ai
sindaci  dei  comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati,
entro  venti  giorni dalla ricezione da parte dei comuni stessi della
documentazione necessaria.
  4.  Il contributo di cui al comma 2 deve essere erogato dai sindaci
entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi.