Art. 4. 1. Per i primi interventi in favore dei soggetti privati proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unita' immobiliari oggetto di ordinanza sindacale per inagibilita' totale o parziale, emesse alla data della presente ordinanza, la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilita' di cui all'art. 1, puo' riconoscere un contributo fino ad un massimo di lire 40 milioni per le abitazioni e fino ad un massimo di 60 milioni per le attivita' produttive. 2. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, e' assegnato un contributo mensile fino a L. 600.000, per la durata massima di dodici mesi, applicando i criteri di cui all'allegato A. 3. All'assegnazione del contributo di cui al comma 2 provvede la Giunta della regione Piemonte che trasferisce le relative somme ai sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati, entro venti giorni dalla ricezione da parte dei comuni stessi della documentazione necessaria. 4. Il contributo di cui al comma 2 deve essere erogato dai sindaci entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi.