Art. 5.
  1.  Per  gli  interventi  necessari ad assicurare i primi soccorsi,
l'assistenza  e  la  rimozione di situazioni di pericolo, nonche' per
quelli disposti in emergenza dagli enti locali, per il rimborso degli
oneri  sostenuti  per  il  trasporto dei beni mobili della protezione
civile  e  per  il  rimborso  delle  organizzazioni  di volontariato,
compresi  gli  oneri  sostenuti  dai  datori  di lavoro dei volontari
impiegati  che  operano per le finalita' della presente ordinanza, e'
stanziata  la somma di lire 800 milioni che verra' ripartita a favore
dei  prefetti  di  Alessandria  ed  Asti  in relazione alle effettive
esigenze.  L'onere e' posto a carico dell'unita' previsionale di base
20.2.1.3  dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  (capitolo 9353 - Fondo
della protezione civile).