Art. 5. 1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, l'assistenza e la rimozione di situazioni di pericolo, nonche' per quelli disposti in emergenza dagli enti locali, per il rimborso degli oneri sostenuti per il trasporto dei beni mobili della protezione civile e per il rimborso delle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati che operano per le finalita' della presente ordinanza, e' stanziata la somma di lire 800 milioni che verra' ripartita a favore dei prefetti di Alessandria ed Asti in relazione alle effettive esigenze. L'onere e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile).