Art. 7. 1. La giunta della regione Piemonte, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali per mezzo della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte, predispone un piano di interventi urgenti sugli edifici storico - monumentali ed artistici danneggiati dagli eventi sismici del 21 agosto 2000, nel limite di spesa di 5 miliardi di lire a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza. Gli interventi vengono attuati dalla citata Soprintendenza o, sotto la vigilanza di questa, dagli enti proprietari degli edifici. I soggetti attuatori possono avvalersi del supporto tecnico della regione Piemonte e del Politecnico di Torino in tutte le fasi di realizzazione degli interventi. 2. Per l'attuazione del piano i soggetti attuatori possono avvalersi delle deroghe e delle procedure previste dall'art. 3 della presente ordinanza, i contributi previsti dal decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 sono cumulabili con i finanziamenti previsti nel piano di cui al comma 1. 3. I fondi necessari per l'attuazione del piano vengono trasferiti ai soggetti attuatori degli interventi dalla giunta della regione Piemonte.