Art. 7.
  1.  La giunta della regione Piemonte, d'intesa con il Ministero per
i  beni e le attivita' culturali per mezzo della Soprintendenza per i
beni ambientali e architettonici del Piemonte, predispone un piano di
interventi  urgenti  sugli edifici storico - monumentali ed artistici
danneggiati  dagli  eventi  sismici del 21 agosto 2000, nel limite di
spesa  di  5  miliardi  di  lire  a  valere sullo stanziamento di cui
all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza. Gli interventi vengono
attuati  dalla citata Soprintendenza o, sotto la vigilanza di questa,
dagli  enti  proprietari  degli edifici. I soggetti attuatori possono
avvalersi   del   supporto  tecnico  della  regione  Piemonte  e  del
Politecnico  di  Torino  in  tutte  le  fasi  di  realizzazione degli
interventi.
  2.   Per  l'attuazione  del  piano  i  soggetti  attuatori  possono
avvalersi  delle deroghe e delle procedure previste dall'art. 3 della
presente  ordinanza, i contributi previsti dal decreto legislativo n.
490  del 29 ottobre 1999 sono cumulabili con i finanziamenti previsti
nel piano di cui al comma 1.
  3.  I fondi necessari per l'attuazione del piano vengono trasferiti
ai  soggetti  attuatori  degli  interventi dalla giunta della regione
Piemonte.