Art. 9.
  1.  Le  disposizioni  di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2668/97 e
successive  modificazioni  ed integrazioni, si applicano anche per le
attivita'  di recupero urgente dei moduli abitativi mobili dai comuni
dalle regioni Umbria e Marche.
  2.  Il  commissario delegato per i beni culturali danneggiati dalla
crisi  sismica  iniziata  il  26 settembre  1997  e'  autorizzato  ad
effettuare   interventi   urgenti   in   conseguenza   di   eventuali
aggravamenti  delle  situazioni di danno verificatisi a seguito delle
scosse  registrate  nel  mese  di  giugno  2000.  A  questo  scopo il
commissario  puo'  impiegare  le  economie maturate sui finanziamenti
gia'   assegnati.   Per   le   specifiche   esigenze   segnalate  dal
sub-commissario  per  la regione dell'Umbria, e' inoltre assegnata al
commissario  l'ulteriore  somma  di  lire  500 milioni che e' posta a
carico  dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3. (cap. 9353 - Fondo
della protezione civile).
  3.  L'unita'  tecnica  di  coordinamento  per  Nocera  Umbra di cui
all'art.  1 dell'ordinanza n. 3026/99, termina la propria attivita' a
partire  dalla  data della presente ordinanza. La regione Umbria e il
comune  di  Nocera  Umbra  attuano il programma elaborato dall'unita'
tecnica  di  coordinamento  medesima,  con  particolare  riguardo  al
trasferimento  dei  nuclei  familiari provvisoriamente alloggiati nei
moduli abitativi in abitazioni alternative meno disagiate.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 settembre 2000
                                                  Il Ministro: Bianco