Art. 9. 1. Le disposizioni di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2668/97 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche per le attivita' di recupero urgente dei moduli abitativi mobili dai comuni dalle regioni Umbria e Marche. 2. Il commissario delegato per i beni culturali danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e' autorizzato ad effettuare interventi urgenti in conseguenza di eventuali aggravamenti delle situazioni di danno verificatisi a seguito delle scosse registrate nel mese di giugno 2000. A questo scopo il commissario puo' impiegare le economie maturate sui finanziamenti gia' assegnati. Per le specifiche esigenze segnalate dal sub-commissario per la regione dell'Umbria, e' inoltre assegnata al commissario l'ulteriore somma di lire 500 milioni che e' posta a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3. (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). 3. L'unita' tecnica di coordinamento per Nocera Umbra di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3026/99, termina la propria attivita' a partire dalla data della presente ordinanza. La regione Umbria e il comune di Nocera Umbra attuano il programma elaborato dall'unita' tecnica di coordinamento medesima, con particolare riguardo al trasferimento dei nuclei familiari provvisoriamente alloggiati nei moduli abitativi in abitazioni alternative meno disagiate. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 2000 Il Ministro: Bianco